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Doiciméad 62021TJ0581

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 7 giugno 2023.
Siarheï Skryba contro Consiglio dell'Unione europea.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano il congelamento dei capitali e delle risorse economiche nonché il divieto di ingresso o di transito nel territorio dell’Unione – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi – Carattere collettivo di una sanzione - Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Proporzionalità.
Causa T-581/21.

Tuarascálacha cúirte - ginearálta

Aitheantóir ECLI: ECLI:EU:T:2023:321

 Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 7 giugno 2023 –
Skryba/Consiglio

(causa T‑581/21) ( 1 )

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia – Congelamento dei capitali – Elenchi delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano il congelamento dei capitali e delle risorse economiche nonché il divieto di ingresso o di transito nel territorio dell’Unione – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi – Carattere collettivo di una sanzione – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Proporzionalità»

1. 

Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria – Limiti – Motivazione che non può consistere in una formulazione generica e stereotipata

[Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); decisione 2012/642/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/1002, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006 e 2021/997, allegato]

(v. punti 21-26)

2. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone, entità e organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, della repressione della società civile o dell’opposizione democratica o che nuocciono alla democrazia o allo Stato di diritto – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Nozioni

[Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/1002, artt. 3, § 1, a) e b), e 4, § 1, a) e b), e allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, art. 2, §§ 4 e 5, 1014/2012 e 2021/997, allegato]

(v. punti 24, 72)

3. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Natura di tali misure – Natura non penale

[Art. 29 TUE; art. 215, § 2, TFUE; decisione 2012/642/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/1002; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006 e 2021/997]

(v. punto 28)

4. 

Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione 2012/642/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/1002, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006 e 2021/997, allegato]

(v. punti 36-40)

5. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento proposto da una persona che è responsabile della repressione della società civile e che sostiene il regime di Lukashenko – Ripartizione dell’onere della prova – Decisione fondata su un insieme di indizi – Valore probatorio

[Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/1002, artt. 3, § 1, a) e b), e 4, § 1, a) e b), e allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, art. 2, §§ 4 e 5, 1014/2012 e 2021/997, allegato]

(v. punti 45-48, 50-52, 57-60, 65-69)

6. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Principio di proporzionalità – Adeguatezza delle misure restrittive – Misure restrittive che perseguono un obiettivo legittimo della politica estera e di sicurezza comune

[Art. 21, § 2, b) TUE; decisione 2012/642/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/1002, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006 e 2021/997, allegato]

(v. punti 78-84)

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

Il sig. Siarheï Skryba è condannato alle spese.


( 1 ) GU C 11 del 10.1.2022.

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