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Document 62019TO0136(04)

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 14 marzo 2022.
Bulgarian Energy Holding EAD e a. contro Commissione europea.
Mezzo istruttorio – Articolo 103, paragrafo 3, del regolamento di procedura – Produzione di versioni non riservate di documenti.
Causa T-136/19.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:149

Causa T‑136/19

Bulgarian Energy Holding EAD e a.

contro

Commissione europea

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 14 marzo 2022

«Mezzo istruttorio – Articolo 103, paragrafo 3, del regolamento di procedura – Produzione di versioni non riservate di documenti»

  1. Procedimento giurisdizionale – Mezzi istruttori – Produzione di documenti presentati alla Commissione nell’ambito di un procedimento di applicazione dell’articolo 102 TFUE – Richiesta di riservatezza – Criteri di valutazione

    [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, b), 92, § 3, e 103]

    (v. punti 4, 5, 8-10)

  2. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Portata – Principi di parità delle armi e del contraddittorio – Inclusione – Osservanza nel contesto di un procedimento giurisdizionale – Portata – Determinazione del trattamento di documenti riservati prodotti in seguito a un mezzo istruttorio – Esame della rilevanza degli elementi ai fini della decisione della controversia – Motivo vertente sulla violazione dei diritti della difesa derivante dal trattamento riservato di tali documenti nell’ambito di un procedimento di applicazione dell’articolo 102 TFUE

    [Artt. 102 e 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, b), 92, § 3, e 103, § 3]

    (v. punti 6-8)

  3. Procedimento giurisdizionale – Trattazione delle cause dinanzi al Tribunale – Regime procedurale applicabile a informazioni o atti riservati prodotti in seguito a un mezzo istruttorio – Ponderazione del carattere riservato con le esigenze inerenti al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Determinazione dei dati da portare a conoscenza dell’altra parte – Divulgazione della versione riservata di una relazione di sintesi redatta dai rappresentanti di tale parte – Accesso ai documenti riservati subordinato a un impegno di non divulgazione durante il procedimento amministrativo – Circostanza non determinante

    [Art. 102 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 91, b), 92, § 3, e 103; regolamento n. 1/2003 del Consiglio, art. 27, §§ 1 e 2; comunicazione della Commissione 2011/C 308/06, § 98]

    (v. punti 11, 20, 32, 33)

Sintesi

Con decisione del 17 dicembre 2018 ( 1 ), la Commissione europea ha constatato da parte della Bulgarian Energy Holding EAD (in prosieguo: la «BEH»), della sua controllata Bulgargaz EAD («Bulgargaz»), operante nella fornitura di gas, e della sua controllata Bulgartransgaz EAD («Bulgartransgaz»), attiva nella gestione di infrastrutture per il gas, un abuso di posizione dominante sul mercato della fornitura di gas in Bulgaria, che consisteva, tra il 30 luglio 2010 e il 1o gennaio 2015, nel rifiutare a terzi l’accesso a tre infrastrutture del gas. Di conseguenza, essa ha loro inflitto un’ammenda.

Con atto introduttivo depositato il 1o marzo 2019, la BEH e le sue due controllate (in prosieguo: le «ricorrenti») hanno proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto, in via principale, all’annullamento di detta decisione e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda loro inflitta.

Con ordinanza del 18 novembre 2019, la società Overgas Inc., che si presenta come la principale concorrente della BEH sul mercato della fornitura di gas naturale in Bulgaria, è stata ammessa a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. A tal riguardo, è stato rilevato, da un lato, che la sua posizione sul mercato in questione dipende dall’accesso ai prodotti e servizi della BEH e, dall’altro, che essa aveva partecipato, in quanto terzo interessato, al procedimento amministrativo sfociato nella decisione impugnata.

A sostegno del loro ricorso contro la decisione impugnata, le ricorrenti hanno dedotto, in particolare, un motivo vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del principio di buona amministrazione e dei loro diritti della difesa. A questo proposito, esse affermano, in sostanza, che, nell’ambito del procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della decisione impugnata, la Commissione non ha dato loro accesso o, quanto meno, un accesso sufficiente a documenti che, a loro avviso, contengono elementi di prova a discarico. Nel caso di specie, si tratta dei resoconti dettagliati delle otto riunioni tenute dalla Commissione con la Overgas, delle domande di trattamento riservato della Overgas relative ad essi, nonché delle versioni riservate delle osservazioni depositate dalla Overgas a seguito di tali otto riunioni e della versione riservata della relazione redatta il 28 giugno 2018 dai rappresentanti delle ricorrenti nell’ambito di una procedura di data room (in prosieguo: la «relazione informativa»).

Con ordinanza istruttoria del 26 maggio 2021, accogliendo una domanda delle ricorrenti in tal senso, il Tribunale ha ordinato alla Commissione di produrre i documenti in questione, precisando che questi ultimi non sarebbero stati comunicati alle ricorrenti in questa fase. La Commissione ha ottemperato a tale richiesta il 17 giugno 2021 versando agli atti i documenti in questione, invocando il carattere riservato, nei confronti delle ricorrenti, di determinati elementi contenuti in detti documenti.

Con la presente ordinanza, al termine dell’analisi approfondita richiesta in siffatte circostanze dall’articolo 103 del suo regolamento di procedura, il Tribunale si pronuncia sul carattere riservato degli elementi indicati dalla Commissione al fine di determinare precisamente le informazioni e gli atti da comunicare alle ricorrenti. A tal fine, esso ordina alla Commissione di depositare le versioni non riservate, nei confronti delle ricorrenti, di vari documenti tra quelli depositati inizialmente, in cui siano occultati solo gli elementi di cui il Tribunale ha riconosciuto che rivestono o conservano un carattere riservato.

Giudizio del Tribunale

L’articolo 103 del regolamento di procedura del Tribunale stabilisce il trattamento applicabile alle informazioni e agli atti prodotti in seguito a un mezzo istruttorio, quando la parte che vi ottempera chiede un trattamento riservato, nei confronti dell’altra parte principale, di determinate informazioni in essi contenute. Ai sensi del paragrafo 1 di detto articolo, in tale ipotesi, il Tribunale è chiamato a verificare se le informazioni o gli atti interessati siano rilevanti ai fini della decisione della controversia e riservati. Se, in esito a tale esame, risulta che determinate informazioni o determinati atti rispondono a questi due criteri, spetta al Tribunale procedere a una ponderazione di tale carattere riservato e delle esigenze inerenti al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in particolare al principio del contraddittorio, conformemente al paragrafo 2 del medesimo articolo.

A tal riguardo, il Tribunale considera, anzitutto, che le esigenze inerenti al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, riaffermato dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sono a maggior ragione pregnanti in circostanze come quelle del caso di specie. Infatti, i documenti in questione sono quelli, versati nel fascicolo amministrativo dopo essere stati sottoposti alla Commissione dalla Overgas, ai quali le ricorrenti si erano tuttavia già viste negare l’accesso, per motivi di riservatezza, nel corso del procedimento amministrativo. Orbene, in siffatte circostanze, le ricorrenti si trovano, nell’ambito del loro ricorso fondato, in particolare, su un motivo vertente sulla violazione dei loro diritti della difesa, a dover difendere i propri interessi senza essere a conoscenza di tali documenti, a differenza delle controparti, vale a dire la Commissione e la Overgas. Alla luce di quanto precede, il Tribunale si fonda sulle prerogative conferitegli, in quanto giudice dell’Unione, al fine di garantire il pieno rispetto dei requisiti derivanti, in particolare, dai principi del contraddittorio e della parità delle armi, per considerare che, in siffatte circostanze, è suo compito fornire alle ricorrenti il più ampio accesso possibile al fascicolo, per consentire loro di far valere tutti gli argomenti disponibili e pertinenti a sostegno del loro ricorso.

Applicando il principio così stabilito nell’ambito della decisione che esso è chiamato a prendere ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale precisa che è necessario comunicare tutti gli elementi dei documenti prodotti in seguito a un mezzo istruttorio dei quali l’analisi non abbia consentito di stabilire il carattere riservato. Esso rammenta, a tale proposito, che tale ipotesi si verifica segnatamente nel caso di informazioni pubbliche o facilmente accessibili con mezzi legali, o deducibili da informazioni dello stesso tipo, ivi incluso quando esse siano contenute in altri documenti del fascicolo per i quali non è stata presentata alcuna istanza di riservatezza in tal senso. Analogamente, da costante giurisprudenza risulta che la riservatezza di informazioni non può, in linea di principio, perdurare oltre cinque anni, salvo circostanze eccezionali.

Per quanto riguarda, invece, i documenti che rivestono un carattere riservato, il Tribunale dichiara di essere tenuto, in questa fase, a esaminare se essi siano rilevanti ai fini della decisione della controversia.

A questo proposito, il Tribunale ricorda il margine di discrezionalità conferitogli dall’articolo 103 del regolamento di procedura nel caso di informazioni o atti riservati, al fine di preservare, nella più ampia misura possibile, i diritti processuali della parte nei cui confronti è opposta la riservatezza. Così, se gli interessi tutelati dalla riservatezza non permettono la divulgazione delle informazioni in questione, anche se corredata da adeguati impegni, la non divulgazione deve essere accompagnata da precisazioni su come saranno salvaguardate le garanzie procedurali dell’altra parte.

Applicando i principi esposti in precedenza, il Tribunale procede quindi all’analisi dettagliata e individuale di ogni elemento presentato dalla Commissione come avente carattere riservato nei confronti delle ricorrenti al momento del deposito dei documenti oggetto del mezzo istruttorio a tal fine adottato il 26 maggio 2021, allo scopo di determinare il contenuto preciso delle informazioni o degli atti da comunicare alle ricorrenti, nella più ampia misura necessaria per salvaguardare i loro diritti processuali.

Tra i documenti che, in esito a tale analisi, si ritiene contengano elementi rilevanti ai fini della decisione della controversia e debbano, pertanto, essere versati nel fascicolo, il Tribunale ordina alla Commissione di depositare una versione non riservata, destinata a essere successivamente comunicata alle ricorrenti, conformemente alle indicazioni precise ed esaustive relative all’occultazione dei dati di cui rimane necessario mantenere la riservatezza, alla luce degli interessi tutelati. In tale contesto, nell’intento di garantire il rispetto dei principi del contraddittorio e della parità delle armi inerenti al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, il Tribunale decide, in particolare, di comunicare alle ricorrenti, mantenendo l’occultazione di brevi passaggi, la relazione informativa riservata redatta dai loro avvocati dopo aver avuto accesso a dati riservati contenuti nei resoconti dettagliati, sebbene tale accesso fosse stato concesso subordinatamente all’impegno di detti avvocati a non divulgare i suddetti dati alle ricorrenti. Esso decide, per contro, di non comunicare alle ricorrenti il motivo preciso per il quale la Overgas era contraria a trasmettere loro talune informazioni, alla luce delle gravi conseguenze che tale divulgazione potrebbe avere, nel caso di specie, per detta parte.


( 1 ) Decisione C(2018) 8806 final della Commissione, del 17 dicembre 2018, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 102 TFUE (caso AT.39849 - BEH Gas) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

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