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Dokument 62019TJ0757

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 15 dicembre 2021.
HB contro Banca europea per gli investimenti.
Funzione pubblica – Personale della BEI – Denuncia per molestie psicologiche – Indagine amministrativa – Decisione recante rigetto della denuncia – Decisione recante rigetto della domanda di conciliazione – Diritto di essere ascoltato – Responsabilità.
Causa T-757/19.

Zbiór orzeczeń – ogólne

Identyfikator ECLI: ECLI:EU:T:2021:890

 Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 15 dicembre 2021 –
HB/BEI

(causa T‑757/19) ( 1 )

«Funzione pubblica – Personale della BEI – Denuncia per molestie psicologiche – Indagine amministrativa – Decisione recante rigetto della denuncia – Decisione recante rigetto della domanda di conciliazione – Diritto di essere ascoltato – Responsabilità»

1. 

Funzionari – Decisione lesiva – Obbligo di motivazione – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 25, comma 2)

(v. punti 68‑70)

2. 

Ricorsi dei funzionari – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale

(Statuto dei funzionari, art. 25, comma 2)

(v. punto 71)

3. 

Funzionari – Principi – Diritti della difesa – Obbligo di sentire l’interessato prima dell’adozione di un atto che gli arreca pregiudizio – Portata – Violazione – Conseguenze

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2)

(v. punti 79‑82, 89‑92)

4. 

Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Diritti ed obblighi – Indagine interna relativa a pretese molestie psicologiche – Diritto di accesso dell’autore della denuncia ai resoconti di audizione – Limiti – Possibilità per l’amministrazione di ricorrere all’anonimizzazione o di realizzare una sintesi del testo

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2)

(v. punti 83, 87, 88)

5. 

Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Insussistenza di uno di questi presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni

(Art. 340, comma 2, TFUE)

(v. punti 99, 101)

6. 

Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Risarcimento del danno causato a un funzionario o a un agente – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Portata

(Artt. 268 e 340, comma 2, TFUE)

(v. punto 100)

7. 

Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto illegittimo impugnato – Risarcimento adeguato del danno morale – Limiti

(Art. 340 TFUE)

(v. punto 108)

8. 

Ricorsi dei funzionari – Competenza estesa al merito – Risarcimento del danno materiale connesso alla perdita di un’opportunità – Valutazione – Criteri

(Statuto dei funzionari, art. 91, § 1)

(v. punti 114, 115)

Dispositivo

1) 

La decisione del 20 giugno 2019 del presidente della Banca europea per gli investimenti (BEI) è annullata.

2) 

La BEI è condannata a versare a HB la somma di EUR 1000 a titolo della perdita di un’opportunità di pervenire a una composizione amichevole.

3) 

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4) 

La BEI è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute da HB.


( 1 ) GU C 222 del 6.7.2020.

Góra