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Document 62019TJ0178
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 2 dicembre 2020.
Nader Kalai contro Consiglio dell'Unione europea.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà.
Causa T-178/19.
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 2 dicembre 2020.
Nader Kalai contro Consiglio dell'Unione europea.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà.
Causa T-178/19.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:580
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 2 dicembre 2020 – Kalai / Consiglio
(causa T‑178/19)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà»
1. |
Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle offerte di prova – Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85, §§ 1 e 3) (v. punti 39, 40) |
2. |
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Artt. 263 e 296, comma 2, TFUE) (v. punto 52) |
3. |
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive di congelamento dei capitali (Art. 296, comma 2, TFUE) (v. punti 53-57) |
4. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Siria – Natura di tali misure – Natura non penale [Decisione del Consiglio (PESC) 2019/87; regolamento del Consiglio 2019/85; decisione del Consiglio (PESC) 2019/806; regolamento del Consiglio 2019/798; decisione del Consiglio (PESC) 2020/719; regolamento del Consiglio 2020/716] (v. punto 70) |
5. |
Diritto dell’Unione – Principi – Diritti della difesa – Decisione di congelamento dei capitali adottata nei confronti di talune persone ed entità in ragione della situazione in Siria – Obblighi del Consiglio – Comunicazione all’interessato degli elementi a suo carico e diritto di essere ascoltato – Portata – Inosservanza – Violazione dei diritti della difesa [Art. 6, § 1, TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; decisione del Consiglio (PESC) 2019/87; regolamento del Consiglio 2019/85; decisione del Consiglio (PESC) 2019/806; regolamento del Consiglio 2019/798; decisione del Consiglio (PESC) 2020/719; regolamento del Consiglio 2020/716] (v. punti 78, 79, 83-85) |
6. |
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo [Decisione del Consiglio (PESC) 2019/87; regolamento del Consiglio 2019/85; decisione del Consiglio (PESC) 2019/806; regolamento del Consiglio 2019/798; decisione del Consiglio (PESC) 2020/719; regolamento del Consiglio 2020/716] (v. punti 95-99, 114, 149) |
7. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Ricorso di annullamento di un imprenditore di spicco legato al regime siriano – Persona interessata da una decisione di congelamento dei capitali – Ripartizione dell’onere della prova – Decisione fondata su un insieme di indizi – Ammissibilità – Presupposti [Decisione del Consiglio (PESC) 2019/87; regolamento del Consiglio 2019/85; decisione del Consiglio (PESC) 2019/806; regolamento del Consiglio 2019/798; decisione del Consiglio (PESC) 2020/719; regolamento del Consiglio 2020/716] (v. punto 115) |
8. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti di imprenditori di spicco che operano in Siria – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Onere della prova [Art. 29 TUE; decisione del Consiglio (PESC) 2019/87; regolamento del Consiglio 2019/85; decisione del Consiglio (PESC) 2019/806; regolamento del Consiglio 2019/798; decisione del Consiglio (PESC) 2020/719; regolamento del Consiglio 2020/716] (v. punti 155-157) |
9. |
Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Mezzi istruttori – Potere discrezionale del giudice dell’Unione – Portata (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 88, 91-104) (v. punto 189) |
Oggetto
Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 18 I, pag. 13), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2019, L 18 I, pag. 4), della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 132, pag. 36), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2019, L 132, pag. 1), della decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 168, pag. 66), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 168, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente, e, dall’altro lato, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente afferma di aver subìto per via di tali atti.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Nader Kalai si farà carico delle proprie spese e di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |