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Document 62018TJ0203

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) dell'8 luglio 2020.
VQ contro Banca centrale europea.
Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Sanzione pecuniaria amministrativa imposta dalla BCE a un ente creditizio per violazione dell’articolo 77, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 – Modalità di pubblicazione sul sito Internet della BCE – Articolo 18, paragrafo 6, del regolamento n. 1024/2013 e articolo 132, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014.
Causa T-203/18.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:313

Causa T‑203/18

VQ

contro

Banca centrale europea

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) dell’8 luglio 2020

«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Sanzione pecuniaria amministrativa imposta dalla BCE a un ente creditizio per violazione dell’articolo 77, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 – Modalità di pubblicazione sul sito Internet della BCE – Articolo 18, paragrafo 6, del regolamento n. 1024/2013 e articolo 132, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014»

  1. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Potere sanzionatorio della Banca centrale europea – Portata – Limiti – Rispetto del principio di proporzionalità

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575/2013, art. 77, a); regolamento del Consiglio n. 1024/2013, art. 18, §§ 1 e 3]

    (v. punti 42, 47, 48, 61, 62, 64, 65)

  2. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Sanzione pecuniaria amministrativa imposta dalla Banca centrale europea (BCE) – Modalità di pubblicazione sul sito Internet della BCE – Pubblicazione della sanzione contenente, in particolare, l’identità dell’ente interessato – Eccezione – Pubblicazione anonima o ritardata – Presupposto – Danno sproporzionato causato all’ente interessato – Criteri di valutazione – Grado di gravità della violazione commessa da tale ente – Irrilevanza

    (Regolamento de la Banca centrale europea n. 468/2014, art. 132, § 1)

    (v. punti 77, 79‑87)

  3. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Sanzione pecuniaria amministrativa imposta dalla Banca centrale europea – Importo – Sindacato giurisdizionale – Competenza estesa al merito – Controllo di legittimità – Portata e limiti – Competenza estesa al merito strettamente limitata alla determinazione dell’importo della sanzione imposta

    (Art. 261 e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1024/2013, art. 18, § 1)

    (v. punto 94)

  4. Atti delle istituzioni – Presunzione di legittimità – Natura obbligatoria – Obbligo, per un’istituzione, di attendere la scadenza del termine di ricorso di annullamento per eseguire la sua decisione – Assenza – Pubblicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da parte della Banca centrale europea, in linea di principio senza anonimizzazione, prima della scadenza del termine di ricorso di annullamento – Ammissibilità

    (Artt. 263, comma 6, 278 e 297, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1024/2013, art. 18, § 6; regolamento de la Banca centrale europea n. 468/2014, art. 132, § 1)

    (v. punti 106, 120‑124)

Sintesi

Nella sentenza VQ/BCE (T‑203/18), pronunciata l’8 luglio 2020, il Tribunale, decidendo in Sezione ampliata, ha respinto il ricorso proposto dalla VQ, un ente creditizio sottoposto a vigilanza prudenziale, e diretto all’annullamento della decisione della Banca centrale europea (BCE) ( 1 ) nella parte in cui quest’ultima, da un lato, ha inflitto alla ricorrente una sanzione pecuniaria amministrativa per violazione della normativa europea in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e, dall’altro, ha disposto la pubblicazione di tale sanzione sul sito Internet della BCE, senza anonimizzare il nominativo della ricorrente.

Nel caso di specie, la BCE aveva adottato una decisione che infliggeva una sanzione pecuniaria amministrativa di importo pari a EUR 1600000 nei confronti della ricorrente in quanto quest’ultima, tra il 1o gennaio 2014 e il 7 novembre 2016, aveva violato l’obbligo, previsto dal regolamento 575/2013 ( 2 ), di ottenere l’autorizzazione da parte dell’autorità competente prima di riacquistare strumenti del capitale primario di classe 1. Avendo considerato che la ricorrente non soddisfaceva i requisiti previsti dal regolamento quadro sul meccanismo di vigilanza unico (MVU) ( 3 ) ai fini della pubblicazione anonima, essa aveva pubblicato sul proprio sito Internet la sanzione pecuniaria amministrativa inflitto in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1024/2013 ( 4 ), senza anonimizzare il nominativo della ricorrente.

La ricorrente ha investito il Tribunale di ricorso di annullamento di tale decisione, contestando segnatamente il fatto che la BCE non aveva atteso la scadenza del termine previsto per la proposizione di un siffatto ricorso prima di procedere alla pubblicazione non anonimizzata della sanzione inflitta.

In primo luogo, il Tribunale ha ricordato che, in forza delle disposizioni del regolamento n. 1024/2013 ( 5 ), devono essere soddisfatte due condizioni cumulative affinché la BCE possa imporre una sanzione pecuniaria amministrativa: la violazione commessa deve riguardare un atto pertinente direttamente applicabile del diritto dell’Unione e le autorità competenti devono avere la facoltà di imporre una sanzione pecuniaria amministrativa per tale violazione in forza del diritto dell’Unione.

A tal riguardo, poiché la ricorrente si è limitata a contestare la sussistenza della prima di tali due condizioni, il Tribunale ha dichiarato che essa era soddisfatta nel caso di specie. Infatti, il regolamento n. 575/2013 contiene una disposizione di un atto direttamente applicabile del diritto dell’Unione con una formulazione univoca ( 6 ), la quale impone agli enti creditizi l’obbligo di chiedere un’autorizzazione preventiva prima di rimborsare o riacquistare gli strumenti del capitale primario di classe 1, consentendo alla BCE di esercitare il suo potere di controllo e di sanzione in caso di violazione di tale obbligo. Inoltre, dopo aver ricordato che la BCE è tenuta al rispetto del principio di proporzionalità allorché decide di imporre sanzioni e determina il loro importo, il Tribunale ha constatato che la BCE non aveva violato tale principio quando aveva inflitto una sanzione pecuniaria amministrativa alla ricorrente, in assenza di un ragionevole dubbio quanto all’interpretazione della normativa applicabile al caso di specie.

In secondo luogo, il Tribunale ha considerato che la formulazione della disposizione ( 7 ) del regolamento quadro MVU, che prevede la possibilità di una pubblicazione anonimizzata o ritardata delle sanzioni imposte dalla BCE qualora una pubblicazione non anonimizzata possa causare all’ente di cui trattasi un «danno sproporzionato», deve essere interpretata nel senso che essa sancisce il principio della pubblicazione di qualsiasi decisione che impone una sanzione pecuniaria amministrativa contenente, segnatamente, l’identità dell’ente interessato. Infatti, è solo a titolo di eccezione che le decisioni relative a tale tipo di sanzione sono pubblicate in modo anonimo o che la loro pubblicazione può essere ritardata, e la gravità della violazione di cui trattasi non costituisce una considerazione pertinente per la concessione del beneficio di tale eccezione. Dopo aver rilevato che tale interpretazione è confermata da altri strumenti europei in materia di vigilanza prudenziale ( 8 ), il Tribunale ha concluso che il carattere «sproporzionato» del danno dev’essere valutato sulla sola base di un esame delle conseguenze della mancata anonimizzazione sulla situazione dell’ente, indipendentemente dalla gravità della violazione accertata.

In terzo luogo, il Tribunale ha considerato che l’obbligo della BCE di pubblicare le decisioni sanzionatorie, in linea di principio senza anonimizzazione, senza indebito ritardo e indipendentemente dall’esistenza di un eventuale ricorso, discende in modo sufficientemente chiaro e preciso da disposizioni applicabili in tale materia ( 9 ) nonché, più in generale, dalla presunzione di legittimità e dal carattere obbligatorio degli atti delle istituzioni e degli organi dell’Unione, i quali producono effetti giuridici finché non siano stati revocati, annullati o dichiarati invalidi. Di conseguenza, alla BCE non poteva essere contestato il fatto di non aver atteso la scadenza del termine del ricorso di annullamento, proposto dalla ricorrente, prima di procedere all’esecuzione della propria decisione sanzionatoria senza pregiudicare la presunzione di legittimità ed il carattere obbligatorio degli atti delle istituzioni e degli organi dell’Unione.


( 1 ) Decisione ECB-SSM-2018-ESSAB-4, SNC‑2016-0026 della Banca centrale europea, del 14 marzo 2018.

( 2 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1, e rettifiche in GU 2013, L 208, pag. 68, e GU 2013, L 321, pag. 6) - Articolo 77, lettera a).

( 3 ) Regolamento (UE) n. 468/2014 de la Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico tra la BCE, le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali designate (il «regolamento quadro MVU», GU 2014, L 141, pag. 1) - Articolo 132, paragrafo 1.

( 4 ) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63) - Articolo 18, paragrafo 6.

( 5 ) Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1024/2013.

( 6 ) Articolo 77, lettera a), del regolamento n. 575/2013.

( 7 ) Articolo 132, paragrafo 1, del regolamento quadro MVU.

( 8 ) Vale a dire l’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento n. 1024/2013 nonché il considerando 38 e l’articolo 68 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338)

( 9 ) Vale a dire gli articoli 18, paragrafo 6, del regolamento n. 1024/2013 e 132, paragrafo 1, del regolamento quadro MVU.

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