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Document 62017TJ0500

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 24 settembre 2019.
Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd contro Commissione europea.
Dumping – Importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Pregiudizio – Sottoquotazione dei prezzi – Nesso causale.
Causa T-500/17.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:691

 Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 24 settembre 2019 – Hubei Xinyegang Special Tube / Commissione

(causa T‑500/17)

«Dumping – Importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Pregiudizio – Sottoquotazione dei prezzi – Nesso causale»

1. 

Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Imposizione di un dazio antidumping – Presupposto – Pregiudizio – Determinazione – Effetti delle importazioni sui prezzi dei prodotti simili nel mercato dell’Unione – Calcolo del margine di sottoquotazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 1, §§ 1 e 4, e 3, § 2, 3, 6 e 8)

(v. punti 30‑36)

2. 

Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Danno/ (dumping: Pregiudizio) – Prova del nesso di causalità – Fattori da prendere in considerazione – Potere discrezionale della Commissione

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 1, § 4, e 3, § 2, 3, 6 e 8; regolamento della Commissione 2017/804, considerando 22, 24 e 27]

(v. punti 32, 56‑58, 61‑63, 71, 76, 86, 88)

3. 

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Onere della prova

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punto 43)

4. 

Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Inchiesta – Periodo di riferimento da prendere in considerazione – Potere discrezionale della Commissione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 6, § 1)

(v. punti 49‑52)

5. 

Accordi internazionali – Organizzazione mondiale del commercio – Competenza della Corte – Interpretazione degli atti dell’Unione alla luce degli accordi OMC

(Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping del 1994»; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, §§ 2 e 3)

(v. punti 53, 54)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 della Commissione, dell’11 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU 2017, L 121, pag. 3), nella parte ove concerne la ricorrente.

Dispositivo

1) 

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 della Commissione, dell’11 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese, è annullato laddove riguarda i prodotti realizzati dalla Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd.

2) 

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Hubei Xinyegang Special Tube.

3) 

La ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, la Válcovny trub Chomutov a.s. e la Vallourec Deutschland GmbH sopporteranno le proprie spese.

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