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Документ 62016TJ0177

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 5 febbraio 2019.
Mema GmbH LG contro Ufficio comunitario delle varietà vegetali.
Ritrovati vegetali – Domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà vegetale Braeburn 78 (11078) – Designazione di un altro ufficio d’esame – Portata dell’esame che la commissione di ricorso deve effettuare – Obbligo di motivazione.
Causa T-177/16.

Сборник съдебна практика — общ сборник

Идентификатор ECLI: ECLI:EU:T:2019:57

Causa T‑177/16

Mema GmbH LG

contro

Ufficio comunitario delle varietà vegetali

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 5 febbraio 2019

«Ritrovati vegetali – Domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà vegetale Braeburn 78 (11078) – Designazione di un altro ufficio d’esame – Portata dell’esame che la commissione di ricorso deve effettuare – Obbligo di motivazione»

  1. Agricoltura – Legislazioni uniformi – Privativa per ritrovati vegetali – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del giudice dell’Unione – Ingiunzione rivolta all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali– Esclusione

    (Regolamento del Consiglio n. 2100/94, art. 73, § 6)

    (v. punto 29)

  2. Agricoltura – Legislazioni uniformi – Privativa per ritrovati vegetali – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali e deferito alla commissione di ricorso – Esame d’ufficio dei fatti – Obbligo di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti – Portata

    (Regolamento del Consiglio n. 2100/94, artt. 54, 55 e 76; regolamento della Commissione n. 874/2009, art. 51)

    (v. punti 34‑38)

  3. Agricoltura – Legislazioni uniformi – Privativa per ritrovati vegetali – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali e deferito alla commissione di ricorso – Continuità funzionale tra questi due organi – Esame del ricorso da parte della commissione di ricorso – Portata – Parallelismo con le competenze della commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 71, § 1; regolamento del Consiglio n. 2100/94, art. 72)

    (v. punti 39‑42)

  4. Agricoltura – Legislazioni uniformi – Privativa per ritrovati vegetali – Decisioni dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali o delle sue commissioni di ricorso – Obbligo di motivazione – Portata

    (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 2100/94, art. 75)

    (v. punti 43, 44)

  5. Agricoltura – Legislazioni uniformi – Privativa per ritrovati vegetali – Presupposti per la concessione della privativa – Varietà vegetale distinta – Criteri di valutazione – Maturazione alimentare– Nozione

    (Regolamento del Consiglio n. 2100/94, art. 7, § 1)

    (v. punti 48, 49)

Sintesi

Nella sentenza Mema/UCVV [Braeburn 78 (11078)] (T‑177/16), pronunciata il 5 febbraio 2019, il Tribunale ha fornito precisazioni in merito alla portata dell’esame che la commissione di ricorso dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) deve eseguire, facendo segnatamente un parallelismo con gli obblighi imposti alla commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). In tale causa, la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV aveva confermato la decisione di rigetto da parte dell’UCVV della domanda proposta dal ricorrente, diretta alla concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà di mela «Braeburn 78». L’UCVV aveva considerato, in sostanza, che tale varietà non era sufficientemente distintiva rispetto alla varietà «Royal Braeburn».

In un primo momento, il Tribunale ha ricordato che il compito dell’UCVV è caratterizzato da una complessità scientifica e tecnica delle condizioni d’esame delle domande di concessione della privativa comunitaria, in modo che occorre riconoscergli un potere discrezionale nell’esercizio delle sue funzioni, che si estende, segnatamente, alla verifica del carattere distintivo di una varietà. Tuttavia, la commissione di ricorso dell’UCVV è vincolata al principio di buona amministrazione, in forza del quale è tenuto ad esaminare con cura ed imparzialità tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti del caso di specie sottopostale. Inoltre, le disposizioni relative ai procedimenti avviati dinanzi all’UCVV sono applicabili, mutatis mutandis, ai procedimenti di ricorso. Pertanto, il principio dell’esame d’ufficio dei fatti previsto all’articolo 76 del regolamento n. 2100/94 ( 1 ) si impone parimenti in un procedimento di tal genere dinanzi alla commissione di ricorso.

In un secondo momento, il Tribunale ha osservato che l’articolo 72 del regolamento n. 2100/94 secondo cui la commissione di ricorso può esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata o deferire la causa a detto organo per il seguito del ricorso, è redatto in termini simili a quelli dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 ( 2 ). Orbene, discende da tale disposizione nonché dall’economia del regolamento 2017/1001, che la commissione di ricorso dispone, per statuire su un ricorso, delle stesse competenze dell’organo che ha adottato la decisione impugnata e che il suo esame verte sull’intera controversia quale si presenta il giorno in cui statuisce. Emerge altresì da tale articolo che esiste una continuità funzionale tra le varie unità dell’EUIPO e le commissioni di ricorso da cui deriva che, nell’ambito del riesame che le commissioni di ricorso devono effettuare delle decisioni adottate dalle unità dell’EUIPO che statuiscono in primo grado, esse sono tenute a basare le proprie decisioni su tutti gli elementi di fatto e di diritto che le parti hanno fatto valere o nel procedimento dinanzi all’unità che ha statuito in primo grado o nel procedimento di impugnazione. Inoltre, per quanto riguarda la portata dell’esame che le commissioni di ricorso dell’EUIPO sono tenute ad eseguire in ordine alla decisione che forma oggetto del ricorso, essa non dipende dal fatto che la parte che ha proposto ricorso deduca un motivo specifico in ordine a detta decisione, criticando l’interpretazione o l’applicazione di una norma di diritto da parte dell’unità dell’EUIPO che statuisce in primo grado o ancora la valutazione, da parte di quest’ultima, di un elemento di prova.

Il Tribunale ha quindi considerato che, alla luce della somiglianza delle disposizioni del regolamento 2017/1001 e del regolamento n. 2100/94, simili principi sono applicabili alle procedure applicate dall’UCVV.

Da ultimo, il Tribunale ha constatato la mancanza della motivazione della decisione controversa o perlomeno la sua insufficienza e ha pronunciato il suo annullamento.


( 1 ) Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU 1994, L 227, pag. 1).

( 2 ) Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

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