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Document 62018TO0674

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) dell'11 luglio 2019.
Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH contro Commissione europea.
Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Legge recante 16° revisione della legge sull’energia nucleare (Atomgesetz) – Attuazione di una sentenza del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale tedesca) – Società che gestiscono centrali nucleari – Cessazione della gestione – Compensazione finanziaria delle quantità di elettricità non prodotte – Lettera della Commissione – Assenza di necessità di notifica formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Atto non impugnabile – Irricevibilità.
Causa T-674/18.

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) dell’11 luglio 2019 –
Vattenfall Europe Nuclear Energy / Commissione

(causa T‑674/18)

«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Legge recante 16° revisione della legge sull’energia nucleare (Atomgesetz) – Attuazione di una sentenza del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale tedesca) – Società che gestiscono centrali nucleari – Cessazione della gestione – Compensazione finanziaria delle quantità di elettricità non prodotte – Lettera della Commissione – Assenza di necessità di notifica formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Atto non impugnabile – Irricevibilità»

Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Valutazione in funzione di criteri oggettivi – Lettera della Commissione in cui si dichiara la finalità della legge recante 16° revisione della legge sull’energia nucleare, volta esclusivamente ad attuare le prescrizioni poste da una sentenza della Corte costituzionale federale senza che sia necessaria la notifica di detta legge ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Esclusione

(Artt. 108, § 3, TFUE e 263 TFUE)

(v. punti 33‑41)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera della Commissione, del 4 luglio 2018, firmata dal direttore generale aggiunto della direzione generale della Concorrenza della Commissione e rivolta alla Repubblica federale di Germania.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2) 

Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento della Repubblica federale di Germania.

3) 

La Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.

4) 

La Repubblica federale di Germania, la Vattenfall Europe Nuclear Energy e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese relative all’istanza di intervento.

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