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Document 62018TO0330

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) dell'8 maggio 2019.
Armando Carvalho e altri contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea.
Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Ambiente – Emissioni di gas a effetto serra – Pacchetto clima-energia 2030 – Direttiva (UE) 2018/410 – Regolamento (UE) 2018/842 – Regolamento (UE) 2018/841 – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità.
Causa T-330/18.

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’8 maggio 2019 – Carvalho e altri / Parlamento e Consiglio

(causa T‑330/18)

«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Ambiente – Emissioni di gas a effetto serra – Pacchetto clima-energia 2030 – Direttiva (UE) 2018/410 – Regolamento (UE) 2018/842 – Regolamento (UE) 2018/841 – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»

1. 

Procedimento giurisdizionale – Obbligo del Tribunale di avviare la fase orale del procedimento prima di statuire su un’eccezione di irricevibilità – Insussistenza

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 130, § 7)

(v. punto 21)

2. 

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi

(Artt. 192, § 1, e 263, comma 4, TFUE)

(v. punto 38)

3. 

Atti delle istituzioni – Natura giuridica – Atti legislativi e atti regolamentari – Criteri distintivi – Procedura di adozione dell’atto

(v. punti 39‑41)

4. 

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Pacchetto legislativo clima-energia 2030 – Ricorso proposto da singoli che invocano una violazione di diritti fondamentali – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/841, artt. 4 e 9, comma 2, e 2018/842, allegato I; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/410, art. 4, § 2)

(v. punti 45‑50)

5. 

Diritti fondamentali – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Modalità – Tutela di tale diritto ad opera del giudice dell’Unione o dei giudici nazionali a seconda della natura giuridica dell’atto impugnato – Possibilità di avvalersi del ricorso di annullamento o del rinvio pregiudiziale per accertamento della validità

(Artt. 263, 267 e 277 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

(v. punti 52, 53)

6. 

Ricorso per risarcimento danni – Autonomia rispetto al ricorso di annullamento – Limiti – Sviamento di procedura

(Artt. 263, 268 e 340, comma 2, TFUE)

(v. punti 65‑69)

7. 

Procedimento giurisdizionale – Intervento – Ricorso principale irricevibile – Ordinanza di irricevibilità pronunciata prima di statuire sull’istanza di intervento – Non luogo a statuire su tale domanda

(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 130, § 1, 142, § 2 e 144, § 3)

(v. punti 72, 73)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU 2018, L 76, pag. 3), in particolare del suo articolo 1; del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021‑2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU 2018, L 156, pag. 26), in particolare del suo articolo 4, paragrafo 2, e del suo allegato I; nonché del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU 2018, L 156, pag. 1), in particolare del suo articolo 4 e, d’altro lato, domanda fondata sugli articoli 268 e 340 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento – sotto forma di un’ingiunzione – del danno che i ricorrenti asseriscono di aver subito.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2) 

Non vi è più luogo a statuire sulle domande di intervento presentate da Climate Action Network Europe, da WeMove Europe SCE mbH, da Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft e dalla Commissione europea.

3) 

Il sig. Armando Carvalho e gli altri ricorrenti, i cui nomi figurano nell’allegato, sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.

4) 

Climate Action Network Europe, WeMove Europe, Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft e la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle domande di intervento.

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