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Document 62017TJ0737
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 30 aprile 2019.
Francis Wattiau contro Parlamento europeo.
Funzione pubblica – Previdenza sociale – RCAM – Rimborso delle spese mediche – Convenzione stipulata in particolare tra l’Unione, il Lussemburgo e l’Entente des hôpitaux luxembourgeois sulla tariffazione delle cure ospedaliere ricevute dagli iscritti al RCAM – Eccezione di illegittimità – Principio di non discriminazione in base alla nazionalità – Articolo 18, primo comma, TFUE – Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali – Articolo 39 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari.
Causa T-737/17.
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 30 aprile 2019.
Francis Wattiau contro Parlamento europeo.
Funzione pubblica – Previdenza sociale – RCAM – Rimborso delle spese mediche – Convenzione stipulata in particolare tra l’Unione, il Lussemburgo e l’Entente des hôpitaux luxembourgeois sulla tariffazione delle cure ospedaliere ricevute dagli iscritti al RCAM – Eccezione di illegittimità – Principio di non discriminazione in base alla nazionalità – Articolo 18, primo comma, TFUE – Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali – Articolo 39 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari.
Causa T-737/17.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:273
Causa T‑737/17
Francis Wattiau
contro
Parlamento europeo
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 30 aprile 2019
«Funzione pubblica – Previdenza sociale – RCAM – Rimborso delle spese mediche – Convenzione stipulata in particolare tra l’Unione, il Lussemburgo e l’Entente des hôpitaux luxembourgeois sulla tariffazione delle cure ospedaliere ricevute dagli iscritti al RCAM – Eccezione di illegittimità – Principio di non discriminazione in base alla nazionalità – Articolo 18, primo comma, TFUE – Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali – Articolo 39 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari»
Ricorsi dei funzionari – Eccezione di illegittimità – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Atto a carattere generale su cui si fonda la decisione impugnata – Convenzione stipulata tra l’Unione, uno Stato membro e un’associazione di ospedali nazionali sulla tariffazione delle cure ospedaliere ricevute dagli iscritti al regime di assicurazione malattia dell’Unione – Equiparazione ad un atto adottato da un’istituzione dell’Unione – Ricevibilità
[Artt. 263 e 277 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 72; regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia, art. 39, § 2, e)]
(v. punti 55‑61)
Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione malattia – Spese mediche – Rimborso – Stipula, da parte della Commissione, di una convenzione con uno Stato membro relativa al contributo del regime di assicurazione malattia dell’Unione al bilancio complessivo degli ospedali nazionali – Autorizzazione dei prestatori di cure ospedaliere nazionali ad applicare agli iscritti al regime dell’Unione tariffe più elevate di quelle applicate agli iscritti al regime nazionale – Inammissibilità – Discriminazione indiretta in base alla nazionalità – Giustificazione – Insussistenza
[Art. 18, comma 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 21, § 2; regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia, art. 39, § 2, e)]
(v. punti 65, 66, 76, 78‑82, 86, 89, 92, 94‑97)
Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Normativa dell’Unione – Ambito di applicazione ratione personae – Funzionari dell’Unione – Esclusione – Sottoposizione al regime previdenziale statutario
(Artt. 45 e 48 TFUE; Protocollo n. 7 allegato ai Trattati UE e FUE, art. 14)
(v. punti 69‑71)
Sintesi
Con la sua sentenza Wattiau/Parlamento (T‑737/17), pronunciata il 30 aprile 2019, il Tribunale ha annullato una decisione dell’Ufficio liquidatore del Lussemburgo del regime comune di assicurazione malattia dell’Unione europea (RCAM) che pone a carico del ricorrente, ex funzionario europeo, attualmente in pensione e iscritto al RCAM, il 15% di una fattura medica inviata da un centro ospedaliero lussemburghese per sedute di ossigenoterapia in camera iperbarica cui si è sottoposto il ricorrente. Il ricorrente ha ritenuto che l’importo delle fatture per le prestazioni in questione rappresentasse una fatturazione eccessiva rispetto all’importo che sarebbe stato fatturato ad un iscritto al sistema sanitario nazionale. A sostegno delle sue domande di annullamento, il ricorrente ha fatto valere un’eccezione d’illegittimità della convenzione stipulata nel 1996 tra, da una parte, le Comunità europee e la Banca europea per gli investimenti (BEI) e, dall’altra, l’Entente des hôpitaux luxembourgeois (Intesa degli ospedali lussemburghesi) e il Granducato di Lussemburgo, sulla tariffazione delle cure ospedaliere ricevute dagli iscritti al RCAM e alla cassa malattia della BEI (in prosieguo: la «convenzione del 1996»).
In via preliminare, il Tribunale ha dichiarato ricevibile l’eccezione d’illegittimità. Esso ha, più precisamente, considerato che, da un lato, la convenzione del 1996 poteva non solo essere equiparata a un atto adottato da un’istituzione dell’Unione, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, ma che costituiva anche un atto di portata generale. Dall’altro lato, la convenzione del 1996 presentava un nesso giuridico diretto con la decisione impugnata. Infatti, uno degli importi inclusi nella decisione impugnata derivava dal tariffario stabilito esso stesso in applicazione della convenzione del 1996 e accluso in allegato a quest’ultima.
Relativamente alla fondatezza dell’eccezione d’illegittimità il Tribunale ha considerato che il sistema di fatturazione in questione costituiva una discriminazione indiretta in base alla nazionalità. A tale proposito il Tribunale ha statuito, in primo luogo, che gli iscritti al RCAM si trovavano in una situazione paragonabile a quella degli iscritti alla Cassa malattia nazionale lussemburghese in quanto tali due categorie di iscritti beneficiavano delle stesse cure sanitarie.
In secondo luogo, il Tribunale ha considerato che le tariffe applicate agli iscritti al RCAM, che discendevano dal tariffario adottato sulla base della convenzione del 1996, erano di gran lunga più elevate di quelle applicate agli iscritti alla Cassa malattia nazionale lussemburghese. Infatti, la convenzione del 1996 ha istituito un regime di fatturazione secondo il quale gli iscritti al RCAM sostenevano nel contempo i costi fissi e i costi variabili connessi alla prestazione sanitaria di cui trattasi, mentre gli iscritti alla Cassa malattia nazionale lussemburghese non sostenevano alcun costo, sotto forma di fatturazione, per lo stesso trattamento.
In terzo ed ultimo luogo, il Tribunale ha rilevato che nessun obiettivo legittimo giustificava, nel caso di specie, la disparità di trattamento tra i beneficiari dei due regimi di rimborso di cure, quale derivante dal tariffario allegato alla convenzione del 1996.