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Document 62017TJ0160
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 10 gennaio 2019.
RY contro Commissione europea.
Funzione pubblica – Agenti temporanei – Articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti – Contratto a tempo indeterminato – Licenziamento – Cessazione del rapporto di fiducia – Diritto di essere ascoltato – Onere della prova.
Causa T-160/17.
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 10 gennaio 2019.
RY contro Commissione europea.
Funzione pubblica – Agenti temporanei – Articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti – Contratto a tempo indeterminato – Licenziamento – Cessazione del rapporto di fiducia – Diritto di essere ascoltato – Onere della prova.
Causa T-160/17.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:1
Causa T‑160/17
RY
contro
Commissione europea
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 10 gennaio 2019
«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti – Contratto a tempo indeterminato – Licenziamento – Cessazione del rapporto di fiducia – Diritto di essere ascoltato – Onere della prova»
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Rispetto nell’ambito dei procedimenti amministrativi – Portata
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a)]
(v. punti 21‑28)
Funzionari – Agenti temporanei – Agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti – Agente temporaneo assegnato al gabinetto di un membro della Commissione – Cessazione del rapporto di fiducia – Decisione di licenziamento – Rispetto dei diritti della difesa – Obbligo di sentire l’interessato
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); regime applicabile agli altri agenti, art. 2, c)]
(v. punti 32‑37, 40)
Funzionari – Agenti temporanei – Agenti temporanei di cui all’articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti – Agente temporaneo assegnato al gabinetto di un membro della Commissione – Licenziamento per motivi attinenti al rapporto di fiducia reciproca – Potere discrezionale dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione – Portata
[Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, c)]
(v. punto 38)
Funzionari – Agenti temporanei – Principi – Diritti della difesa – Portata – Obbligo di sentire l’interessato prima dell’adozione di una decisione di licenziamento per motivi attinenti al rapporto di reciproca fiducia – Onere della prova
[Regime applicabile agli altri agenti, art. 2, c)]
(v. punti 45, 48)
Funzionari – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato – Adozione della decisione senza dare previamente all’interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni – Violazione del diritto di essere ascoltato – Conseguenze
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); regime applicabile agli altri agenti, art. 47]
(v. punti 51, 54, 56)
Sintesi
Nella sentenza RY/Commissione (T‑160/17), emessa il 10 gennaio 2019, il Tribunale ha annulllato una decisione della Commissione con la quale veniva risolto, per cessazione del rapporto di fiducia, il contratto a tempo indeterminato di un agente temporaneo per violazione del diritto di tale agente di essere sentito, garantito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
L’interessato, assunto come agente temporaneo di cui all’articolo 2, lettera c), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), esercitava le sue funzioni presso il gabinetto di un membro della Commissione. A seguito della decisione della Commissione di risolvere il suo contratto, l’interessato aveva adito l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») della Commissione con un reclamo contro la decisione di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea in quanto, in particolare, non era stato informato dei motivi che avevano portato alla cessazione del suo contratto, di modo che egli non era stato messo in condizione di far valere il suo punto di vista dinanzi all’AACC. Quest’ultima ha respinto detto reclamo considerando che l’obbligo di sentire l’interessato prima di un licenziamento non era imperativo nel caso di un agente temporaneo assunto sul fondamento dell’articolo 2, lettera c), del RAA, qualora la decisione che pone fine al contratto era adottata a motivo di una cessazione del rapporto di fiducia.
Il Tribunale ha sancito, anzitutto, che la natura specifica delle funzioni svolte presso il gabinetto di un membro della Commissione e la necessità di mantenere rapporti di fiducia reciproca non possono privare il collaboratore interessato del diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di una decisione con cui viene risolto unilateralmente il suo contratto a motivo di una cessazione del rapporto di fiducia. Il Tribunale ha rammentato che il diritto dell’interessato di essere ascoltato prima dell’adozione di ogni decisione individuale che gli rechi pregiudizio è espressamente sancito dalle disposizioni dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali, la quale ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. Ha aggiunto che il rispetto del diritto di essere ascoltato è tanto più necessario, per quanto riguarda la risoluzione del contratto a tempo indeterminato di un agente temporaneo intervenuta ad iniziativa dell’amministrazione, in quanto tale provvedimento, per giustificato che possa essere, costituisce un atto dalle conseguenze gravi per l’interessato. Esso ha precisato che il membro della Commissione interessato potrebbe ritenere, dopo che il suo collaboratore è stato messo in grado di presentare le sue osservazioni, che il rapporto di fiducia non sia alla fine cessato. Inoltre, anche se l’AACC non è tenuta a sostituire la sua valutazione a quella del membro della Commissione interessato quanto al carattere reale della cessazione del rapporto di fiducia, l’AACC deve tuttavia, innanzitutto, verificare se l’assenza o il venir meno di un rapporto di fiducia sia effettivamente fatta valere, poi, accertarsi dell’esattezza materiale dei fatti e, infine, accertarsi che, alla luce del motivo addotto, la richiesta di risoluzione non sia viziata da una violazione dei diritti fondamentali. In tale contesto, l’AACC può in particolare ritenere, alla luce delle osservazioni esposte dall’interessato, che circostanze particolari giustifichino la previsione di provvedimenti diversi dal licenziamento.
Infine, il Tribunale ha ritenuto che incombe proprio all’AACC, qualora l’agente temporaneo contesti di essere stato sentito, la prova che l’interessato è stato messo in condizione di presentare le sue osservazioni sull’intenzione della Commissione di risolvere il suo contratto facendo valere la cessazione del rapporto di fiducia.