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Document 62014TJ0423
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 1° febbraio 2018.
Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE contro Commissione europea.
Aiuti di Stato – Aiuti concessi dalla Grecia – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno – Nozione di aiuto di Stato – Vantaggio – Criterio dell’investitore privato – Importo degli aiuti da recuperare – Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato sotto forma di garanzie.
Causa T-423/14.
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 1° febbraio 2018.
Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE contro Commissione europea.
Aiuti di Stato – Aiuti concessi dalla Grecia – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno – Nozione di aiuto di Stato – Vantaggio – Criterio dell’investitore privato – Importo degli aiuti da recuperare – Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato sotto forma di garanzie.
Causa T-423/14.
Court reports – general
Causa T‑423/14
Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE
contro
Commissione europea
«Aiuti di Stato – Aiuti concessi dalla Grecia – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno – Nozione di aiuto di Stato – Vantaggio – Criterio dell’investitore privato – Importo degli aiuti da recuperare – Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato sotto forma di garanzie»
Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 1o febbraio 2018
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata
(Art. 296, comma 2, TFUE)
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale
(Art. 263 TFUE)
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Garanzia dello Stato – Prova dell’esistenza di un vantaggio gravante sulla Commissione – Valutazione alla luce di tutti gli elementi rilevanti
(Art. 107, § 1, TFUE)
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione secondo il criterio dell’investitore privato – Valutazione alla luce di tutti gli elementi pertinenti dell’operazione controversa e del suo contesto – Obbligo dello Stato membro di fornire elementi oggettivi e verificabili che facciano emergere il carattere economico della sua attività
(Art. 107, § 1, TFUE)
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere giuridico – Interpretazione sulla base di elementi obiettivi – Sindacato giurisdizionale – Portata
(Art. 107, § 1, TFUE)
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Garanzie concesse da organismi pubblici a un’impresa in difficoltà – Difficoltà finanziarie – Criteri di valutazione – Esistenza di un patrimonio netto negativo e diminuzione notevole del fatturato
(Art. 107, § 1, TFUE; comunicazione della Commissione 2004/C 244/02, punto 11)
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Criterio dell’investitore privato – Conferimento di capitale – Concomitanza dei conferimenti degli investitori privati e pubblici – Criteri di valutazione
(Art. 107, § 1, TFUE)
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Intervento dello Stato che allevia gli oneri solitamente gravanti sul bilancio di un’impresa – Inclusione
(Art. 107, § 1, TFUE)
Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Aiuti provenienti da risorse statali – Garanzia concessa dallo Stato – Inclusione – Assenza di mobilizzazione immediata e sicura delle risorse statali – Irrilevanza
(Art. 107, § 1, TFUE)
Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Portata – Interpretazione restrittiva – Svantaggi economici direttamente causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali
[Art. 107, §§ 1 e 2, b), TFUE]
Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Potere discrezionale della Commissione – Adozione, da parte di quest’ultima, di orientamenti contenenti regole applicabili alla verifica della compatibilità degli aiuti con il mercato interno – Conseguenze – Autolimitazione del suo potere discrezionale
(Art. 107, § 3, TFUE)
Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Ripristino della situazione anteriore – Calcolo dell’importo da recuperare – Aiuto sotto forma di garanzia
(Art. 108, § 2, TFUE)
Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Calcolo dell’importo da recuperare – Aiuto concesso sotto forma di garanzia individuale – Determinazione dell’elemento di aiuto in mancanza del prezzo di mercato della garanzia – Impresa in situazione estremamente delicata – Calcolo in base all’esistenza di circostanze eccezionali – Ammissibilità
[Art. 108, § 2, comma 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, § 1; comunicazione della Commissione 2004/C 244/02, punto 4.1, comma 3, a)]
V. il testo della decisione.
(v. punto 26)
V. il testo della decisione.
(v. punto 43)
V. il testo della decisione.
(v. punti 50‑55)
Se, nel corso di un procedimento amministrativo, uno Stato membro invoca il criterio dell’investitore privato, esso deve, in caso di dubbio, dimostrare chiaramente e sulla base di elementi oggettivi e verificabili di aver adottato le misure attuate nella sua qualità di azionista. Tali elementi devono fare chiaramente apparire che lo Stato membro interessato ha preso, preliminarmente o simultaneamente alla concessione del vantaggio economico, la decisione di procedere, con la misura effettivamente posta in essere, ad un investimento nell’impresa pubblica controllata. A tal riguardo possono essere richiesti, segnatamente, elementi da cui emerga che tale decisione è fondata su valutazioni economiche analoghe a quelle che, nelle circostanze della specie, un investitore privato razionale, che si fosse trovato in una situazione la più analoga possibile a quella di detto Stato membro, avrebbe fatto operare, prima di procedere al suddetto investimento, al fine di determinare la redditività futura dell’investimento stesso.
Per contro, valutazioni economiche operate successivamente alla concessione di detto vantaggio, la constatazione retrospettiva dell’effettiva redditività dell’investimento realizzato dallo Stato membro de quo o giustificazioni successive della scelta del modus procedendi effettivamente attuato non possono essere sufficienti per dimostrare che detto Stato membro abbia adottato tale decisione, preliminarmente o simultaneamente alla concessione del vantaggio, nella sua qualità di azionista. Infatti, per stabilire se lo Stato abbia adottato o meno il comportamento di un investitore avveduto in un’economia di mercato, occorre porsi nel contesto dell’epoca in cui sono state adottate le misure di sostegno finanziario al fine di valutare la razionalità economica del comportamento dello Stato e occorre quindi astenersi da qualsiasi valutazione fondata su una situazione successiva. Ciò vale in particolare quando la Commissione esamina l’esistenza di un aiuto di Stato in relazione a una misura che non le è stata notificata e che, al momento in cui la Commissione svolge il suo esame, è già stata attuata dall’ente pubblico interessato.
(v. punti 56, 57, 83, 86)
V. il testo della decisione.
(v. punti 58‑61)
L’esistenza di un patrimonio netto negativo può essere considerata un indice importante di una situazione di difficoltà finanziaria di un’impresa. Lo stesso vale per quanto riguarda la diminuzione notevole del fatturato e le perdite rilevanti accumulate dall’impresa interessata, circostanze che sono d’altronde evocate al punto 11 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
(v. punto 79)
V. il testo della decisione.
(v. punto 119)
V. il testo della decisione.
(v. punti 142, 151)
V. il testo della decisione.
(v. punto 149)
V. il testo della decisione.
(v. punto 156)
V. il testo della decisione.
(v. punti 166, 167)
V. il testo della decisione.
(v. punti 180, 182, 189)
In materia di aiuti di Stato, quando un’impresa si trova in una situazione estremamente delicata, in particolare a causa della diminuzione costante del suo fatturato e dell’esistenza di un patrimonio netto negativo, lasciando pensare che sia perduto l’intero capitale sociale dell’impresa, non può essere addebitato alla Commissione di concludere per l’esistenza di circostanze eccezionali - ai sensi del punto 4.1, terzo comma, lettera a), degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà - che si sono tradotte nell’impossibilità per l’impresa interessata di rimborsare la totalità del prestito con i propri mezzi, o di concludere che l’importo degli aiuti di Stato, sotto forma di garanzie statali, concessi alla suddetta impresa fosse pari all’intero importo dei prestiti garantiti.
(v. punti 193, 194)