This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62015TJ0515
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2018.
Joint-Stock Company "Almaz-Antey" Air and Space Defence Corp., anciennement OAO Concern PVO Almaz-Antey contro Consiglio dell'Unione europea.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco delle entità cui si applicano misure restrittive – Proporzionalità – Errore di valutazione – Obbligo di motivazione – Diritti fondamentali.
Causa T-515/15.
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2018.
Joint-Stock Company "Almaz-Antey" Air and Space Defence Corp., anciennement OAO Concern PVO Almaz-Antey contro Consiglio dell'Unione europea.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco delle entità cui si applicano misure restrittive – Proporzionalità – Errore di valutazione – Obbligo di motivazione – Diritti fondamentali.
Causa T-515/15.
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2018 – Almaz-Antey / Consiglio
(causa T‑515/15)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco delle entità cui si applicano misure restrittive – Proporzionalità – Errore di valutazione – Obbligo di motivazione – Diritti fondamentali»
1. |
Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di causa l’atto impugnato – Elemento nuovo – Ampliamento delle conclusioni e dei motivi iniziali – Domanda di adeguamento delle conclusioni dirette all’annullamento – Termine per la presentazione di tale domanda – Dies a quo – Data di comunicazione del nuovo atto al ricorrente (Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 60 e 86, § 1) (v. punti 43, 44, 50, 51) |
2. |
Ricorso di annullamento – Termini – Norma di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione (Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 60) (v. punto 49) |
3. |
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Atto che vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso nonché la fornitura di determinati servizi correlati con siffatti beni e tecnologie, a destinazione di qualsiasi entità in Russia inserita negli elenchi delle entità oggetto delle misure restrittive – Ricorso proposto da un’entità inserita in tali elench i – Ricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; decisione del Consiglio 2014/512/PESC, art. 3 bis e allegato IV; regolamento del Consiglio n. 833/2014) (v. punti 62‑65, 67) |
4. |
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni e tecnologie a duplice uso a destinazione di determinate persone, entità o organismi stabiliti in Russia – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano detta misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); decisione del Consiglio 2014/512/PESC; regolamento del Consiglio n. 833/2014] (v. punti 83‑85, 87, 89, 90, 94‑97) |
5. |
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni e tecnologie a duplice uso a destinazione di determinate persone, entità o organismi stabiliti in Russia – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata [Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, a), e 47; decisione del Consiglio 2014/512/PESC; regolamento del Consiglio n. 833/2014] (v. punti 100‑103) |
6. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni e tecnologie a duplice uso a destinazione di determinate persone, entità o organismi stabiliti in Russia – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2014/512/PESC, art. 3 bis e allegato IV; regolamento del Consiglio n. 833/2014] (v. punti 106‑108) |
7. |
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni e tecnologie a duplice uso a destinazione di determinate persone, entità o organismi stabiliti in Russia – Diritto di accesso ai documenti – Diritti subordinati ad una domanda in tal senso al Consiglio [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2014/512/PESC; regolamento del Consiglio n. 833/2014] (v. punto 109) |
8. |
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo (Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/512/PESC; regolamento del Consiglio n. 833/2014) (v. punto 123) |
9. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Misure restrittive aventi ad oggetto un settore economico – Impresa russa che svolge attività nel settore della difesa e degli armamenti – Necessità di stabilire un nesso tra le imprese colpite dalle misure restrittive e lo Stato russo – Insussistenza (Decisione del Consiglio 2014/512/PESC; regolamento del Consiglio n. 833/2014) (v. punti 126‑128) |
10. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni e tecnologie a duplice uso a destinazione di determinate persone, entità o organismi stabiliti in Russia – Restrizione del diritto di proprietà e del diritto di esercitare liberamente un’attività economica – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16, 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/512/PESC; regolamento del Consiglio n. 833/2014) (v. punti 135‑137, 141‑147) |
11. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni e tecnologie a duplice uso a destinazione di determinate persone, entità o organismi stabiliti in Russia – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Adeguatezza delle misure restrittive – Misure restrittive che perseguono un obiettivo legittimo della politica estera e di sicurezza comune (Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/512/PESC; regolamento del Consiglio n. 833/2014) (v. punti 139, 148) |
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione (PESC) 2015/971 del Consiglio, del 22 giugno 2015, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2015, L 157, pag. 50), in secondo luogo, della lettera del Consiglio, del 31 luglio 2015, in cui quest’ultimo ha dichiarato che la ricorrente doveva rimanere sottoposta alle misure previste dalla decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13) e dal regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), in terzo luogo, dalla decisione (PESC) 2015/2431 del Consiglio, del 21 dicembre 2015, che modifica la decisione 2014/512 (GU 2015, L 334, pag. 22) e, in quarto luogo, dalla decisione (PESC) 2016/1071 del Consiglio, del 1o luglio 2016, che modifica la decisione 2014/512 (GU 2016, L 178, pag. 21), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Joint-Stock Company «Almaz-Antey» Air and Space Defence Corp. è condannata alle spese. |