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Document 62015TJ0018
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 settembre 2016.
Philip Morris Ltd contro Commissione europea.
Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti redatti nel contesto dei lavori preparatori che hanno condotto all’adozione della direttiva sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali – Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale – Diritti della difesa – Interesse pubblico prevalente.
Causa T-18/15.
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 settembre 2016.
Philip Morris Ltd contro Commissione europea.
Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti redatti nel contesto dei lavori preparatori che hanno condotto all’adozione della direttiva sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali – Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale – Diritti della difesa – Interesse pubblico prevalente.
Causa T-18/15.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 settembre 2016 –
Philip Morris / Commissione
(affaire T‑18/15)
«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti redatti nel contesto dei lavori preparatori che hanno condotto all’adozione della direttiva sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali — Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale — Diritti della difesa — Interesse pubblico prevalente»
1. |
Istituzioni dell’Unione europea — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Interpretazione e applicazione restrittive — Obbligo di esame concreto e specifico per i documenti rientranti in un’eccezione — Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, considerando 1, 2 e 4, e artt. 1 e 4) (v. punti 31‑35) |
2. |
Istituzioni dell’Unione europea — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Obbligo di bilanciamento degli interessi in gioco (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, considerando 2 e art. 4) (v. punto 36) |
3. |
Istituzioni dell’Unione europea — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Tutela delle procedure giurisdizionali — Portata — Memorie presentate dalla Commissione dinanzi al giudice dell’Unione in cause pendenti — Presunzione generale di applicazione dell’eccezione al diritto di accesso — Applicazione alle cause definite — Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, secondo trattino) (v. punti 53‑59) |
4. |
Istituzioni dell’Unione europea — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Tutela delle procedure giurisdizionali — Ambito di applicazione — Documenti non redatti soltanto ai fini di un procedimento giurisdizionale, ma idonei a pregiudicare la capacità di difesa dell’istituzione interessata in detto procedimento — Inclusione — Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, secondo trattino) (v. punti 64, 65) |
5. |
Istituzioni dell’Unione europea — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Tutela delle procedure giurisdizionali — Portata — Diniego di divulgazione di documenti idonei a compromettere la posizione dell’istituzione interessata e il principio di parità delle armi nell’ambito di un procedimento pendente — Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, secondo trattino) (v. punti 73, 74) |
6. |
Istituzioni dell’Unione europea — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Tutela del processo decisionale — Presupposti — Pregiudizio concreto, effettivo e grave a tale processo — Portata — Documenti contenenti valutazioni critiche del servizio di un’istituzione nei confronti di un altro servizio di quest’ultima durante un processo legislativo — Inclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 3, comma 1) (v. punti 82, 87) |
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione Ares(2014) 3694540 della Commissione, del 6 novembre 2014, recante diniego di accesso a taluni documenti collegati all’adozione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1).
Dispositivo
1) |
La decisione Ares(2014) 3694540 della Commissione, del 6 novembre 2014, recante diniego di accesso a taluni documenti collegati all’adozione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, è annullata nella parte in cui ha negato l’accesso alle prime tre frasi del terzo paragrafo del documento n. 6. |
2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |