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Document 62014TJ0312

    Federcoopesca e a. / Commissione

    Causa T‑312/14

    Federazione nazionale delle cooperative della pesca (Federcoopesca) e altri

    contro

    Commissione europea

    «Ricorso di annullamento — Pesca — Regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca — Decisione della Commissione che istituisce un piano d’azione per ovviare alle carenze del sistema italiano di controllo della pesca — Atto che non modifica di per sé la situazione giuridica del ricorrente — Insussistenza di incidenza individuale — Irricevibilità»

    Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 7 luglio 2015

    1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione che promuove gli interessi generali di una categoria di persone fisiche o giuridiche – Ricevibilità – Presupposto – Legittimazione dei suoi membri ad agire a titolo individuale

      (Art. 263, comma 4, TFUE)

    2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari – Atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione e che riguardano il ricorrente direttamente – Atto che di per sé non modifica la situazione giuridica del ricorrente – Irricevibilità

      (Art. 230, comma 4, CE; art. 263, comma 4, TFUE)

    3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri

      (Art. 263, comma 4, TFUE)

    4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari – Decisione della Commissione che, in applicazione del regolamento n. 1224/2009, istituisce un piano d’azione per ovviare alle carenze del sistema nazionale di controllo della pesca – Assenza di carattere vincolante del piano d’azione nei confronti delle persone fisiche o giuridiche – Atto che non modifica di per sé la situazione giuridica del ricorrente – Irricevibilità

      (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1224/2009, art. 102, § 4)

    5. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Necessità di garantire l’efficacia delle direttive – Obblighi dei giudici nazionali – Obbligo di interpretazione conforme – Portata – Interpretazione contra legem del diritto nazionale – Esclusione

      (Art. 288, comma 3, TFUE)

    6. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Decisione della Commissione che, in applicazione del regolamento n. 1224/2009, istituisce un piano d’azione per ovviare alle carenze del sistema nazionale di controllo della pesca – Ricorso di un’associazione di pescatori – Assenza di garanzie processuali previste a suo favore – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità

      (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1224/2009, art. 102, § 4)

    7. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Possibilità di essere individualmente interessato da una decisione di carattere generale – Presupposti – Decisione della Commissione in materia di pesca – Ricorrenti che godono di diritti di pesca aventi carattere precario – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità

      (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1224/2009, artt. 6 e 7)

    1.  La ricevibilità di un ricorso di annullamento di un’associazione costituita per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di soggetti dipende, salvo interesse ad agire proprio, dal fatto che i suoi membri avessero la possibilità di presentare tale ricorso a titolo individuale.

      (v. punto 18)

    2.  La terza parte dell’articolo 263, quarto comma, TFUE può applicarsi, in considerazione sia dell’obiettivo di tale disposizione sia del fatto che gli autori del Trattato hanno aggiunto alla condizione dell’incidenza diretta una condizione ulteriore relativa all’assenza di misure d’esecuzione, solo alla contestazione degli atti rientranti nella prima delle due ipotesi che la condizione dell’incidenza diretta comprende: quella relativa agli atti che modificano di per sé, ossia indipendentemente da qualsiasi misura d’esecuzione, la situazione giuridica del ricorrente. Di conseguenza, quando l’atto contestato non modifica, di per sé, la situazione giuridica del ricorrente, tale constatazione è sufficiente per concludere per l’inapplicabilità della terza parte dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, e ciò senza che sia necessario, in tal caso, verificare se tale atto comporti misure d’esecuzione nei confronti del ricorrente.

      (v. punti 42, 43)

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 33‑36)

    4.  Con l’articolo 102, paragrafo 4, del regolamento n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, il Consiglio si è limitato ad abilitare la Commissione a elaborare, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, un piano d’azione costituito da un insieme di misure adottate a livello nazionale da tali autorità e poi a rendere tale piano vincolante nei loro confronti. Da tale disposizione non risulta quindi che la Commissione disponga di alcuna competenza per l’adozione di atti unilaterali direttamente applicabili ai professionisti del settore della pesca di uno Stato membro.

      Pertanto, una decisione adottata in forza dell’articolo 102, paragrafo 4, del regolamento n. 1224/2009 non modifica di per sé, ossia indipendentemente da qualsiasi misura d’esecuzione, la situazione giuridica di alcuna persona fisica o giuridica diversa dallo Stato membro a cui è destinata. Essa non modifica quindi di per sé, in particolare, la situazione giuridica dei professionisti del settore della pesca. Di conseguenza, un ricorrente non può legittimamente invocare l’articolo 263, quarto comma, terza parte, TFUE affinché sia dichiarato ricevibile il suo ricorso contro una siffatta decisione. Tale conclusione s’impone senza che sia necessario accertare se la detta decisione costituisca un atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, terza parte, TFUE. Non è necessario neppure accertare se una siffatta decisione comporti misure d’esecuzione nei confronti del ricorrente, esame che implicherebbe che il giudice dell’Unione faccia riferimento alla posizione della persona che invoca il diritto di ricorso ai sensi di tale disposizione e non a quella di altri singoli.

      Del resto, una decisione come quella adottata in forza dell’articolo 102, paragrafo 4, del regolamento n. 1224/2009, non può creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere invocata, in quanto tale, nei suoi confronti.

      (v. punti 46, 47, 52, 55, 56, 59)

    5.  Il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale incontra determinati limiti. Così, l’obbligo per il giudice nazionale di far riferimento al contenuto di una direttiva nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti di diritto interno trova un limite nei principi generali del diritto e non può servire da fondamento per un’interpretazione contra legem del diritto nazionale.

      (v. punto 60)

    6.  I soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono affermare di essere individualmente interessati, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, solamente qualora tale decisione li riguardi a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto e, quindi, li distingua in modo analogo al destinatario. A tale riguardo, la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che questi soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da detto provvedimento, qualora tale applicazione sia effettuata in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto di cui trattasi.

      È, pertanto, irricevibile un ricorso proposto da un’associazione nazionale di pescatori nei confronti di una decisione della Commissione adottata in forza dell’articolo 102 del regolamento n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, concernente l’istituzione di un piano d’azione per ovviare alle carenze del sistema nazionale di controllo della pesca. Infatti, in primo luogo, una siffatta decisione riguarda gli aderenti dell’associazione ricorrente solo a motivo della loro qualità oggettiva di pescatori, allo stesso modo di ogni altro operatore economico che si trovi, attualmente o potenzialmente, in una situazione identica. In secondo luogo, non risulta che una disposizione di diritto dell’Unione imponga alla Commissione, ai fini dell’emanazione di detta decisione, una procedura nell’ambito della quale gli aderenti della ricorrente o quest’ultima sarebbero stati nelle condizioni di rivendicare eventuali diritti. Pertanto, il diritto dell’Unione non ha definito una posizione giuridica specifica a favore di operatori come gli aderenti della ricorrente o quest’ultima riguardo all’adozione della decisione di cui trattasi. Ne risulta che tale decisione non riguarda un numero chiuso di soggetti determinati al momento della sua adozione e di cui la Commissione abbia voluto regolare i diritti.

      (v. punti 63, 64, 66, 68, 69)

    7.  Qualora una decisione impugnata, nell’ambito di un ricorso a norma dell’articolo 263 TFUE, riguardi un gruppo di soggetti individuati o individuabili, nel momento in cui tale atto è stato adottato e in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo, tali soggetti possono essere individualmente interessati da detto atto in quanto facenti parte di un gruppo ristretto di operatori economici. È quanto accade, in particolare, quando la decisione modifica i diritti acquisiti da tali soggetti prima della sua adozione.

      A tale proposito, per quanto riguarda un ricorso di un’associazione nazionale di pescatori nei confronti di una decisione della Commissione in materia di pesca, si deve rilevare che la concessione di una licenza e di un’autorizzazione di pesca non consente di ritenere che il titolare vanti un diritto acquisito. Infatti, in forza dell’articolo 6 del regolamento n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, un peschereccio dell’Unione può essere utilizzato per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi solo se detiene una licenza di pesca in corso di validità. Parimenti, in forza dell’articolo 7 dello stesso regolamento, un peschereccio dell’Unione che opera nelle acque dell’Unione è autorizzato a svolgere attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in un’autorizzazione di pesca in corso di validità. Inoltre, la licenza di pesca può essere sospesa in via temporanea o ritirata in via definitiva. Pertanto, i pescherecci dell’Unione, per quanto riguarda l’accesso alle risorse, sono soggetti a un regime di autorizzazione caratterizzato da una certa precarietà.

      (v. punti 71, 73, 74, 76, 78)

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