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Document 62010TJ0362

Vtesse Networks / Commissione

Causa T‑362/10

Vtesse Networks Ltd

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato — Aiuto all’installazione di reti a banda larga di prossima generazione nella regione della Cornovaglia e delle isole di Scilly — Decisione che dichiara la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno — Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE — Ricorso di annullamento — Insussistenza di una lesione sostanziale della posizione concorrenziale — Legittimazione ad agire — Diritti procedurali delle parti interessate — Irricevibilità parziale — Assenza di dubbi che giustificano l’avvio del procedimento di indagine formale»

Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 5 novembre 2014

  1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti

    [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

  2. Procedimento giurisdizionale – Intervento – Eccezione di irricevibilità non sollevata dalla parte convenuta – Irricevibilità – Motivi di irricevibilità di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice

    (Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, comma 4, e 53; regolamento di procedura del Tribunale, art. 113)

  3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza l’avvio di un procedimento di indagine formale – Ricorso di un’impresa concorrente che non dimostri di aver subito una lesione sostanziale della sua posizione sul mercato – Irricevibilità

    (Artt. 108, § 2, TFUE e 263, comma 4, TFUE)

  4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza l’avvio di un procedimento di indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ricorso inteso a salvaguardare i diritti procedurali degli interessati – Ricevibilità – Motivi che possono essere dedotti – Onere della prova

    [Artt. 108, § 2, TFUE e 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, h), 4, § 3, e 6, § 1]

  5. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Ampliamento di un motivo esistente e ad esso strettamente connesso

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2)

  6. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Procedimento amministrativo – Obbligo per la Commissione di intimare agli interessati di presentare osservazioni – Diritto delle parti interessate diverse dallo Stato membro di essere associate al procedimento amministrativo in misura adeguata – Limiti

    (Art. 108, § 2, TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 28, 29)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 33)

  3.  I soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, solamente qualora detta decisione li interessi a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari.

    Ciò si verifica in particolare nel caso in cui, per quanto riguarda un ricorso di annullamento di una decisione che dichiara un aiuto compatibile con il mercato interno, la posizione dell’impresa ricorrente sul mercato fosse sostanzialmente danneggiata dal provvedimento d’aiuto oggetto della decisione in questione, di cui essa non è beneficiaria. Spetta quindi all’impresa ricorrente indicare in modo pertinente i motivi per i quali la decisione della Commissione può ledere i suoi legittimi interessi, danneggiando sostanzialmente la sua posizione sul mercato in questione. Per quanto concerne la determinazione di un danno sostanziale, l’impresa ricorrente non può avvalersi unicamente della sua qualità di concorrente rispetto all’impresa beneficiaria, ma deve provare inoltre, tenuto conto del suo grado di eventuale partecipazione al procedimento e della misura della lesione della sua posizione sul mercato, che essa si trova in una situazione di fatto che l’identifica alla stessa stregua di quella del destinatario di una decisione siffatta.

    Di conseguenza, qualora l’impresa ricorrente non dimostri che la sua posizione concorrenziale sarebbe stata sostanzialmente lesa dalla decisione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato interno, essa non è legittimata ad agire avverso tale decisione al fine di rimetterne in discussione la fondatezza.

    (v. punti 36, 37, 51, 58, 59)

  4.  Allorché la Commissione adotta una decisione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE, la quale constata la compatibilità di un aiuto con il mercato interno, essa rifiuta parimenti, in maniera implicita, di avviare il procedimento di indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999. Gli interessati, che sono, ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999, qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, ossia, in particolare, le imprese concorrenti dei beneficiari di tale aiuto e che sono i beneficiari delle garanzie del procedimento di indagine formale, possono ottenerne il rispetto solo se esse hanno la possibilità di contestare tale decisione dinanzi al giudice dell’Unione europea. In tali circostanze, il loro ricorso può pertanto mirare unicamente a far rispettare i diritti procedurali che derivano loro dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999. Pertanto, qualora un aiuto a sostenere l’installazione di reti a banda larga di prossima generazione in una regione specifica da parte di un operatore di telecomunicazioni sia dichiarato compatibile con il mercato interno, l’operatore di telecomunicazioni concorrente sul mercato della fornitura di servizi specializzati di telecomunicazioni dev’essere considerato una parte interessata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, legittimata ad agire avverso la decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno, a condizione che, con il suo ricorso, essa miri a far rispettare i suoi diritti procedurali.

    Per quanto riguarda i motivi che possono essere dedotti da una parte interessata, è possibile tenere conto degli argomenti di merito solo nella misura in cui tali argomenti consentono di supportare un motivo attinente all’esistenza di dubbi che giustificano l’avvio del procedimento di indagine formale. Tuttavia, gli argomenti devono essere definiti in termini che presentino un rapporto con l’elemento da dimostrare, ossia l’esistenza di dubbi quanto alla compatibilità della misura con il mercato interno. In simili circostanze, il giudice dell’Unione può pertanto tener conto dei motivi vertenti su un errore manifesto di valutazione dei fatti e dell’esistenza di un abuso di posizione dominante solo nella misura in cui essi poggino su argomenti diretti a dimostrare che la Commissione non è riuscita a dissipare i dubbi che le si sono presentati all’atto della fase preliminare di esame.

    Peraltro grava sulla parte interessata l’onere della prova dell’esistenza di dubbi siffatti, prova che può essere da essa fornita sulla base di un complesso di indizi concordanti attinenti, da un lato, alle circostanze e alla durata della fase di esame preliminare e, dall’altro, al contenuto della decisione impugnata. Grava inoltre su tale parte l’onere di individuare gli indizi relativi al contenuto della decisione impugnata al fine di dimostrare l’esistenza di dubbi. A tale riguardo, qualora la parte ricorrente proceda ad un mero rinvio agli argomenti dedotti in relazione ad un altro motivo, spetta alla stessa individuare in maniera precisa quali, tra questi ultimi argomenti, siano a suo avviso idonei a dimostrare l’esistenza di siffatti dubbi. In tale contesto, se la ricorrente si limita a rinviare al riassunto dei fatti figurante nell’atto introduttivo e alle considerazioni svolte in relazione ai motivi, tale rinvio vago e non suffragato in alcun modo non consente al giudice dell’Unione di individuare gli elementi precisi dedotti nell’ambito dei motivi che dimostrerebbero, secondo la ricorrente, l’esistenza di dubbi e la fondatezza dei motivi.

    (v. punti 42, 47, 69‑71, 82, 88‑90)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 83‑85)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 93‑96)

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Causa T‑362/10

Vtesse Networks Ltd

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato — Aiuto all’installazione di reti a banda larga di prossima generazione nella regione della Cornovaglia e delle isole di Scilly — Decisione che dichiara la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno — Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE — Ricorso di annullamento — Insussistenza di una lesione sostanziale della posizione concorrenziale — Legittimazione ad agire — Diritti procedurali delle parti interessate — Irricevibilità parziale — Assenza di dubbi che giustificano l’avvio del procedimento di indagine formale»

Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 5 novembre 2014

  1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti

    [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

  2. Procedimento giurisdizionale – Intervento – Eccezione di irricevibilità non sollevata dalla parte convenuta – Irricevibilità – Motivi di irricevibilità di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice

    (Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, comma 4, e 53; regolamento di procedura del Tribunale, art. 113)

  3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza l’avvio di un procedimento di indagine formale – Ricorso di un’impresa concorrente che non dimostri di aver subito una lesione sostanziale della sua posizione sul mercato – Irricevibilità

    (Artt. 108, § 2, TFUE e 263, comma 4, TFUE)

  4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza l’avvio di un procedimento di indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ricorso inteso a salvaguardare i diritti procedurali degli interessati – Ricevibilità – Motivi che possono essere dedotti – Onere della prova

    [Artt. 108, § 2, TFUE e 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, h), 4, § 3, e 6, § 1]

  5. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Ampliamento di un motivo esistente e ad esso strettamente connesso

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2)

  6. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Procedimento amministrativo – Obbligo per la Commissione di intimare agli interessati di presentare osservazioni – Diritto delle parti interessate diverse dallo Stato membro di essere associate al procedimento amministrativo in misura adeguata – Limiti

    (Art. 108, § 2, TFUE)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 28, 29)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 33)

  3.  I soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, solamente qualora detta decisione li interessi a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari.

    Ciò si verifica in particolare nel caso in cui, per quanto riguarda un ricorso di annullamento di una decisione che dichiara un aiuto compatibile con il mercato interno, la posizione dell’impresa ricorrente sul mercato fosse sostanzialmente danneggiata dal provvedimento d’aiuto oggetto della decisione in questione, di cui essa non è beneficiaria. Spetta quindi all’impresa ricorrente indicare in modo pertinente i motivi per i quali la decisione della Commissione può ledere i suoi legittimi interessi, danneggiando sostanzialmente la sua posizione sul mercato in questione. Per quanto concerne la determinazione di un danno sostanziale, l’impresa ricorrente non può avvalersi unicamente della sua qualità di concorrente rispetto all’impresa beneficiaria, ma deve provare inoltre, tenuto conto del suo grado di eventuale partecipazione al procedimento e della misura della lesione della sua posizione sul mercato, che essa si trova in una situazione di fatto che l’identifica alla stessa stregua di quella del destinatario di una decisione siffatta.

    Di conseguenza, qualora l’impresa ricorrente non dimostri che la sua posizione concorrenziale sarebbe stata sostanzialmente lesa dalla decisione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato interno, essa non è legittimata ad agire avverso tale decisione al fine di rimetterne in discussione la fondatezza.

    (v. punti 36, 37, 51, 58, 59)

  4.  Allorché la Commissione adotta una decisione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE, la quale constata la compatibilità di un aiuto con il mercato interno, essa rifiuta parimenti, in maniera implicita, di avviare il procedimento di indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999. Gli interessati, che sono, ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999, qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, ossia, in particolare, le imprese concorrenti dei beneficiari di tale aiuto e che sono i beneficiari delle garanzie del procedimento di indagine formale, possono ottenerne il rispetto solo se esse hanno la possibilità di contestare tale decisione dinanzi al giudice dell’Unione europea. In tali circostanze, il loro ricorso può pertanto mirare unicamente a far rispettare i diritti procedurali che derivano loro dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999. Pertanto, qualora un aiuto a sostenere l’installazione di reti a banda larga di prossima generazione in una regione specifica da parte di un operatore di telecomunicazioni sia dichiarato compatibile con il mercato interno, l’operatore di telecomunicazioni concorrente sul mercato della fornitura di servizi specializzati di telecomunicazioni dev’essere considerato una parte interessata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, legittimata ad agire avverso la decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno, a condizione che, con il suo ricorso, essa miri a far rispettare i suoi diritti procedurali.

    Per quanto riguarda i motivi che possono essere dedotti da una parte interessata, è possibile tenere conto degli argomenti di merito solo nella misura in cui tali argomenti consentono di supportare un motivo attinente all’esistenza di dubbi che giustificano l’avvio del procedimento di indagine formale. Tuttavia, gli argomenti devono essere definiti in termini che presentino un rapporto con l’elemento da dimostrare, ossia l’esistenza di dubbi quanto alla compatibilità della misura con il mercato interno. In simili circostanze, il giudice dell’Unione può pertanto tener conto dei motivi vertenti su un errore manifesto di valutazione dei fatti e dell’esistenza di un abuso di posizione dominante solo nella misura in cui essi poggino su argomenti diretti a dimostrare che la Commissione non è riuscita a dissipare i dubbi che le si sono presentati all’atto della fase preliminare di esame.

    Peraltro grava sulla parte interessata l’onere della prova dell’esistenza di dubbi siffatti, prova che può essere da essa fornita sulla base di un complesso di indizi concordanti attinenti, da un lato, alle circostanze e alla durata della fase di esame preliminare e, dall’altro, al contenuto della decisione impugnata. Grava inoltre su tale parte l’onere di individuare gli indizi relativi al contenuto della decisione impugnata al fine di dimostrare l’esistenza di dubbi. A tale riguardo, qualora la parte ricorrente proceda ad un mero rinvio agli argomenti dedotti in relazione ad un altro motivo, spetta alla stessa individuare in maniera precisa quali, tra questi ultimi argomenti, siano a suo avviso idonei a dimostrare l’esistenza di siffatti dubbi. In tale contesto, se la ricorrente si limita a rinviare al riassunto dei fatti figurante nell’atto introduttivo e alle considerazioni svolte in relazione ai motivi, tale rinvio vago e non suffragato in alcun modo non consente al giudice dell’Unione di individuare gli elementi precisi dedotti nell’ambito dei motivi che dimostrerebbero, secondo la ricorrente, l’esistenza di dubbi e la fondatezza dei motivi.

    (v. punti 42, 47, 69‑71, 82, 88‑90)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 83‑85)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 93‑96)

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