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Document 62011TJ0201
Si.mobil / Commissione
Si.mobil / Commissione
Causa T‑201/11
(pubblicazione per estratto)
Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d.
contro
Commissione europea
«Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato sloveno dei servizi di telefonia mobile — Decisione di rigetto di una denuncia — Trattamento del caso da parte di un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro — Mancanza di interesse dell’Unione»
Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 17 dicembre 2014
Concorrenza – Ripartizione delle competenze tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza – Diritto della Commissione di respingere una denuncia relativa a un caso in corso di trattamento da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Presupposti
(Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, considerando 18 e art. 13, § 1)
Concorrenza – Ripartizione delle competenze tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza – Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità per la concorrenza – Diritto delle imprese al trattamento dei casi che le riguardano da parte di una data autorità per la concorrenza – Insussistenza
(Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, considerando 18 e art. 13, § 1; comunicazione della Commissione 2004/C 101/03, punti 4 e 31)
Concorrenza – Ripartizione delle competenze tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza – Diritto della Commissione di respingere una denuncia relativa a un caso in corso di trattamento da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Portata
(Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, considerando 18 e art. 13, § 1)
Concorrenza – Ripartizione delle competenze tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza – Diritto della Commissione di respingere una denuncia relativa a un caso in corso di trattamento da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Nozione di «trattamento» – Portata
(Artt. 101 TFUE, 102 TFUE e 105, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, considerando 1, 6, 8, 18 e 35 e art. 13, § 1)
Concorrenza – Ripartizione delle competenze tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza – Diritto della Commissione di respingere una denuncia relativa a un caso in corso di trattamento da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza – Nozione di «medesima pratica» – Portata – Limiti
(Artt. 101 TFUE e 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, considerando 18 e art. 13, § 1)
Dalla chiara formulazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, risulta che la Commissione è autorizzata a respingere una denuncia in base a questa disposizione dopo aver constatato, da un lato, che un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro si sta già «occupando» del caso di cui è investita e, dall’altro, che tale caso verte sul «medesimo accordo», la «medesima decisione di un’associazione» o la «medesima pratica».
In altre parole, la concomitanza di queste due condizioni costituisce, per la Commissione, un «motivo sufficiente» per respingere la denuncia proposta. In tal senso, l’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 non deve essere subordinata a condizioni diverse da quelle precedentemente menzionate.
Ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento n. 1/2003, la Commissione e le autorità garanti della concorrenza negli Stati membri dispongono di competenze parallele per l’applicazione degli articoli 81 [CE] e 82 [CE] e la sistematica del regolamento n. 1/2003 si basa su una stretta collaborazione fra le parti in questione. Per contro, né il regolamento n. 1/2003 né la comunicazione relativa alla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza prevedono la regola di ripartizione delle competenze fra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza negli Stati membri. Di conseguenza, anche volendo ritenere che la Commissione si trovi nella posizione più idonea per trattare un caso e che l’autorità nazionale garante della concorrenza non si trovi in una posizione idonea per farlo, l’impresa interessata non ha alcun diritto a che il caso sia trattato dalla Commissione.
(v. punti 33, 34, 36, 37, 40)
V. il testo della decisione.
(v. punto 39)
L’articolo 13 e il diciottesimo considerando del regolamento n. 1/2003 riflettono l’ampio potere discrezionale di cui godono le autorità nazionali riunite nella rete delle autorità per la concorrenza affinché sia garantita una ripartizione ottimale dei casi nell’ambito di quest’ultima. Tenuto conto del ruolo che le riconoscono il Trattato e il regolamento n. 1/2003, la Commissione dispone anch’essa, a fortiori, di un ampio potere discrezionale all’atto dell’applicazione dell’articolo 13 del regolamento n. 1/2003.
In tal senso, in quanto la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale ai fini dell’attuazione dell’articolo 13 del regolamento n. 1/2003, il controllo del giudice dell’Unione deve limitarsi alla verifica del rispetto delle norme sulla procedura e sulla motivazione, nonché dell’esattezza materiale dei fatti, dell’assenza di manifesti errori di valutazione e di sviamento di potere.
(v. punti 43, 44)
Il termine «esaminare», contenuto nell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, non può semplicemente significare che un’altra autorità ha ricevuto una denuncia o che la suddetta ha deciso di sua iniziativa di occuparsi di un caso. Infatti, la denuncia da parte di un privato o la denuncia d’ufficio da parte di un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro è un atto che, di per sé, non rappresenta una prova dell’utilizzo dei propri poteri da parte di tale autorità, né, a fortiori, di un esame degli elementi di fatto e di diritto relativi al caso in questione. Di conseguenza, la Commissione non svolgerebbe la missione generale di vigilanza affidatale ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, TFUE se fosse autorizzata a rigettare una denuncia soltanto per il fatto che un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro abbia ricevuto una denuncia o abbia deciso di farsene carico di propria iniziativa, senza che tali atti abbiano alcun seguito e il caso in questione venga affrontato in alcun modo.
Tuttavia, qualora la Commissione applichi l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 a un caso specifico, tale disposizione non le impone assolutamente di effettuare una valutazione della fondatezza degli orientamenti adottati dall’autorità garante della concorrenza in uno Stato membro che si occupa del caso.
In tale contesto, laddove la Commissione rigetti una denuncia in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, essa deve, in base alle informazioni a sua disposizione alla data in cui comunica la sua decisione, assicurarsi, anzitutto, che il caso venga investigato dall’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro.
Risulta peraltro dal preambolo al regolamento n. 1/2003 e, in particolare, dai considerando 1, 6, 8 e 35, che il maggiore coinvolgimento delle autorità garanti della concorrenza negli Stati membri nell’attuazione degli articoli 81 [CE] e 82 [CE], nonché l’obbligo a esse imposto di applicare tali disposizioni quando il commercio tra gli Stati membri può essere pregiudicato, mirano precisamente a garantire l’obiettivo di effettività perseguito da tale regolamento. Di conseguenza, l’esigenza di efficacia non può comportare, senza rimettere in questione la portata dell’articolo 13 del regolamento n. 1/2003, l’obbligo per la Commissione di verificare, applicando quella specifica disposizione, se l’autorità per la concorrenza interessata disponga delle capacità istituzionali, finanziarie e tecniche necessarie per svolgere la missione affidatale ai sensi del regolamento n. 1/2003.
(v. punti 47‑50, 56, 57)
Dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 emerge che la Commissione può rigettare una denuncia nel caso in cui la suddetta si riferisca alla «medesima pratica» di cui si sta già occupando un’autorità garante della concorrenza in uno Stato membro ove tale pratica riguardi «le medesime presunte infrazioni, commesse nello stesso periodo sul medesimo mercato» di cui è adita la Commissione.
Peraltro, qualora intenda rigettare una denuncia in base all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, la Commissione deve assicurarsi, in particolare, che il caso esaminato dall’autorità garante della concorrenza in uno Stato membro verta sui medesimi elementi fattuali segnalati nella denuncia. Per contro, la Commissione non può essere vincolata né dall’oggetto né dalla causa delle domande formulate dai denuncianti, né dal modo in cui costoro descrivono i fatti denunciati.
(v. punti 69, 73, 75, 76)