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Document 62007TJ0009
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Disegni e modelli comunitari — Motivi di nullità — Conflitto con un disegno o modello anteriore — Nozione — Disegno o modello che non induce nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 10 e 25, n. 1, lett. d)]
2. Disegni e modelli comunitari — Domanda di registrazione — Presupposti — Indicazione dei prodotti
(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 36, nn. 2 e 6)
3. Disegni e modelli comunitari — Motivi di nullità — Conflitto con un disegno o modello anteriore — Disegno o modello che non induce nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore — Utilizzatore informato — Nozione
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 10, n. 1, e 25, n. 1, lett. d)]
4. Disegni e modelli comunitari — Motivi di nullità — Conflitto con un disegno o modello anteriore — Disegno o modello che non induce nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore — Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 10 e 25, n. 1, lett. d)]
1. L’art. 25, n. 1, lett. d), del regolamento n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari dev’essere interpretato nel senso che un disegno o modello comunitario è in conflitto con un disegno o modello anteriore qualora, tenuto conto della libertà dell’autore nel realizzare detto disegno o modello comunitario, il disegno o modello in parola non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore invocato.
Tale interpretazione del citato art. 25, n. 1, lett. d), è l’unica atta a garantire una tutela dei diritti del titolare di un disegno o modello dotato di una priorità come descritta in tale disposizione, contro qualsiasi pregiudizio a detto disegno o modello dovuto alla coesistenza di un disegno o modello comunitario successivo che produca la stessa impressione generale nell’utilizzatore informato. Infatti, senza tale interpretazione della disposizione citata, il titolare di un diritto anteriore non potrebbe domandare la nullità di un tale disegno o modello comunitario successivo e sarebbe privato della protezione effettiva conferita dal suo disegno o modello, conformemente all’art. 10 del regolamento n. 6/2002 o all’art. 9 della direttiva 98/71 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.
(v. punti 52-53)
2. Poiché un disegno o modello, ai sensi dell’art. 3, lett. a), del regolamento n. 6/2002, su disegni e modelli comunitari, rappresenta l’aspetto di un prodotto, la domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario deve contenere, ai sensi dell’art. 36, n. 2, del medesimo regolamento, un’indicazione dei prodotti nei quali il disegno o modello è destinato a essere incorporato o ai quali è destinato ad essere applicato. Tuttavia, se è pur vero che l’indicazione di tali prodotti nella domanda di registrazione del disegno o modello è obbligatoria, tale informazione non incide, ai sensi dell’art. 36, n. 6, del regolamento, sulla portata della protezione del disegno o modello in quanto tale.
Pertanto, dall’art. 36, n. 6, del regolamento n. 6/2002 risulta che, per determinare il prodotto nel quale il disegno o modello contestato è destinato ad essere incorporato o al quale è destinato a essere applicato, si deve prendere in considerazione la relativa indicazione contenuta nella domanda di registrazione di detto disegno o modello, ma altresì, eventualmente, il disegno o modello stesso, nel caso in cui esso precisi la natura del prodotto, la sua destinazione o la sua funzione. Infatti, la presa in considerazione del disegno o modello stesso può consentire di identificare il prodotto all’interno di una categoria di prodotti più ampia indicata in sede di registrazione e, di conseguenza, di determinare effettivamente l’utilizzatore informato e il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello.
(v. punti 55-56)
3. L’utilizzatore informato, ai sensi dell’art. 10, n. 1, del regolamento n. 6/2002, su disegni e modelli comunitari, è dotato di una particolare diligenza e dispone di una certa conoscenza del precedente stato dell’arte, vale a dire dell’insieme dei disegni o modelli relativi al prodotto in questione che sono stati divulgati alla data del deposito del disegno o modello contestato o, eventualmente, alla data della priorità rivendicata.
(v. punto 62)
4. Il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello è stabilito a partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto. Tali vincoli portano a una standardizzazione di alcune caratteristiche, che divengono quindi comuni ai disegni o modelli applicati al prodotto interessato.
Nell’ambito dell’esame in concreto dell’impressione generale dei disegni o modelli in questione sull’utilizzatore informato, il quale ha una certa conoscenza dello stato dell’arte precedente, si deve tener conto del margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello contestato. Pertanto, nel caso in cui somiglianze tra i disegni o modelli in questione riguardino caratteristiche comuni, tali somiglianze saranno scarsamente rilevanti nell’impressione generale prodotta da detti disegni o modelli sull’utilizzatore informato. Inoltre, quanto più la libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello contestato è limitata, tanto più basteranno piccole differenze tra i disegni o modelli in questione per produrre un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato.
(v. punti 67, 72)