Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006TJ0040

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1. Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione con cui viene constatata un’infrazione — Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione — Portata dell’onere della prova

    (Art. 81, n. 1, CE)

    2. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Impresa ceduta più volte nel corso dell’infrazione — Successione nel tempo di più società controllanti

    (Regolamento del Consiglio n. 1/2003; comunicazione della Commissione 98/C 9/03)

    3. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Valutazione — Presa in considerazione della realtà economica all’epoca in cui è stata commessa l’infrazione

    (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 3; comunicazione della Commissione 98/C 9/03)

    4. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Ruolo passivo o emulativo dell’impresa — Criteri di valutazione

    (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 3, primo trattino)

    5. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Potere discrezionale della Commissione — Obbligo di garantire un rapporto proporzionale tra l’importo delle ammende e il volume globale del mercato del prodotto di cui trattasi — Insussistenza

    (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 3)

    6. Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Importo massimo — Calcolo — Fatturato rilevante — Ammenda superiore al fatturato annuale realizzato con il prodotto di cui trattasi — Violazione del principio di proporzionalità — Insussistenza

    (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, n. 2)

    7. Concorrenza — Ammende — Responsabilità solidale per il pagamento — Determinazione dell’importo dell’ammenda che deve essere versato dall’impresa solidalmente responsabile — Impresa ceduta più volte nel corso dell’infrazione — Successione nel tempo di più società controllanti

    (Regolamento del Consiglio n. 1/2003; comunicazione della Commissione 98/C 9/03)

    Massima

    1. La Commissione deve provare non solo l’esistenza di un’intesa, ma anche la sua durata. In proposito, occorre che, in mancanza di elementi di prova tali da dimostrare direttamente la durata dell’infrazione, la Commissione si fondi quantomeno su elementi di prova riferentisi a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che l’infrazione sia durata ininterrottamente entro due date precise.

    Nel caso in cui sia dimostrato che un’impresa ha partecipato ad un’infrazione sia precedentemente sia successivamente ad un certo periodo, presenziando ad una serie di riunioni anticoncorrenziali senza distanziarsi pubblicamente dal loro contenuto, è possibile ritenere che l’infrazione si sia protratta ininterrottamente se l’impresa sia stata invitata a partecipare alle riunioni anticoncorrenziali che si sono tenute nel suddetto periodo e se la stessa abbia più volte disdetto la sua partecipazione.

    (v. punti 41‑42, 46‑48)

    2. Nell’ambito della determinazione dell’importo delle ammende inflitte per violazione delle norme sulla concorrenza, l’approccio della Commissione che consiste nell’attribuire a una società controllante lo stesso importo di base rispetto a quello considerato per la società controllata che ha partecipato direttamente all’intesa senza che tale importo di base sia suddiviso, in caso di successione nel tempo di diverse società controllanti, non può essere ritenuto di per sé inappropriato. Infatti, la finalità perseguita dalla Commissione con l’utilizzo di questo metodo di calcolo è consentire che una società controllante ritenuta responsabile di un’infrazione per il fatto della sua imputazione possa vedersi attribuire lo stesso importo di base che le sarebbe stato attribuito qualora avesse essa stessa partecipato direttamente all’intesa. Orbene, ciò è conforme allo scopo della politica di concorrenza e, in particolare, a quello dello strumento di tale politica, costituito dalle ammende, che serve a orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole sulla concorrenza.

    La circostanza secondo cui il cumulo degli importi attribuiti alle società controllanti successive supera l’importo attribuito alla loro società controllata non può, di per sé, indurre a concludere che il metodo di calcolo applicato fosse manifestamente errato. Infatti, tenuto conto dell’applicazione del metodo illustrato negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA e del principio di personalità delle pene e delle sanzioni, la Commissione, non appena viene dimostrata l’esistenza di un’entità economica che ha partecipato all’infrazione, può rendere responsabile una delle persone giuridiche che le appartengono o che le siano appartenute, che si tratti della società controllante o di una controllata, del pagamento di un importo maggiore di quello che sarebbe spettato all’altra persona giuridica o alle altre persone giuridiche che formano o che hanno formato la detta entità economica. Ne deriva che, in caso di infrazione commessa da una controllata che è appartenuta in successione a varie entità economiche al momento dell’infrazione, non si può considerare incongruo a priori il fatto che il cumulo degli importi attribuiti alle società controllanti sia maggiore dell’importo o del cumulo degli importi attribuito alla detta società controllata.

    (v. punti 74, 76)

    3. Nell’ambito della determinazione dell’importo delle ammende inflitte per violazione delle norme sulla concorrenza, la valutazione della gravità dell’infrazione deve riguardare la realtà economica come si presentava all’epoca in cui è stata commessa la detta infrazione. In proposito, gli elementi pertinenti da prendere in considerazione sono, in particolare, le dimensioni e la potenza economica di ogni impresa, nonché l’ampiezza dell’infrazione commessa da ciascuna di esse. Ai fini della valutazione di tali elementi occorre necessariamente riferirsi al fatturato realizzato nel periodo in questione.

    L’anno di riferimento non dev’essere necessariamente l’ultimo anno intero durante il quale l’infrazione si è protratta.

    Nell’ambito della determinazione delle ammende, qualora la Commissione segua un approccio individualizzato, mirante a trattare i destinatari della decisione che sono ritenuti responsabili soltanto in quanto società controllanti quali soggetti che hanno partecipato direttamente all’infrazione, l’anno di riferimento, senza un altro indizio pertinente, non può essere quello durante il quale l’entità economica formata dalla società controllante e dalla controllata non esisteva ancora.

    (v. punti 91, 93, 95)

    4. Conformemente al punto 3, primo trattino, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA, il «ruolo esclusivamente passivo o emulativo» di un’impresa nella realizzazione dell’infrazione costituisce, se provato, una circostanza attenuante. Un ruolo passivo implica l’adozione da parte dell’impresa considerata di un «profilo basso», vale a dire una mancanza di partecipazione attiva all’elaborazione dell’accordo o degli accordi anticoncorrenziali.

    Fra gli elementi atti ad evidenziare il ruolo passivo di un’impresa all’interno di un’intesa, possono essere presi in considerazione il carattere notevolmente più sporadico delle sue partecipazioni alle riunioni rispetto ai membri ordinari dell’intesa, come pure il fatto di essere giunta tardi nel mercato oggetto dell’infrazione, indipendentemente dalla durata della sua partecipazione a quest’ultima o anche l’esistenza di dichiarazioni espresse in tal senso provenienti da rappresentanti di imprese terze che hanno partecipato all’infrazione.

    Inoltre, il fatto che altre imprese che partecipano ad un’unica e identica intesa abbiano potuto essere più attive di un determinato partecipante non implica, per questo motivo, che quest’ultimo abbia avuto un ruolo esclusivamente passivo o di emulazione. Infatti, solo la totale passività potrebbe essere presa in considerazione e dev’essere dimostrata dalla parte che la invoca.

    (v. punti 106‑108)

    5. Al momento della determinazione dell’importo di un’ammenda inflitta per violazione delle norme sulla concorrenza, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto l’obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica. Ai sensi dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, l’importo dell’ammenda viene determinato in base alla gravità e alla durata dell’infrazione. Detto importo è altresì il risultato di una serie di valutazioni quantitative effettuate dalla Commissione in conformità degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA. La determinazione di tale importo è, in particolare, funzione di diverse circostanze collegate al comportamento individuale dell’impresa in questione, quali l’esistenza di circostanze aggravanti o attenuanti.

    Da tale contesto normativo non si può dedurre che la Commissione debba garantire che l’importo totale delle ammende così calcolate e inflitte ai partecipanti dell’intesa sia proporzionale al volume del mercato del prodotto di cui trattasi in un determinato anno dell’infrazione quando l’infrazione è durata oltre vent’anni e gli importi delle ammende dipendono anche da altre circostanze legate al comportamento individuale delle imprese coinvolte.

    (v. punti 141‑142)

    6. L’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, mira a evitare che le ammende siano sproporzionate. In presenza di una situazione in cui l’importo dell’ammenda finale non supera il limite del 10% del fatturato, esso non può essere ritenuto sproporzionato per il fatto che l’importo totale delle ammende supera il volume globale del mercato pertinente, né perché l’ammenda supera il fatturato annuo realizzato da un’impresa con il prodotto di cui si tratta. Il limite del 10% del fatturato va applicato senza che si debba tener conto del ruolo specifico che un’impresa ha avuto nell’intesa.

    Per quanto riguarda il confronto tra le imprese destinatarie di una decisione che infligge loro ammende, una diversità di trattamento può essere la conseguenza diretta del limite massimo che il regolamento n. 1/2003 impone alle ammende e che si applica manifestamente soltanto nei casi in cui l’importo dell’ammenda prevista avrebbe superato il 10% del fatturato dell’impresa interessata. Una diversità di trattamento siffatta non può costituire una violazione del principio di parità di trattamento.

    (v. punti 144, 147)

    7. Il principio di certezza del diritto costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che esige, in particolare, che ogni atto delle istituzioni dell’Unione, in particolare quando impone o permette di imporre sanzioni, sia chiaro e preciso, affinché le persone interessate possano conoscere con certezza i loro diritti e gli obblighi che ne derivano e possano regolarsi di conseguenza.

    Allorché una società controllante e una controllata costituiscono o hanno costituito un’entità economica che ha partecipato ad un’intesa, la Commissione può considerarle solidalmente responsabili dell’infrazione alle norme sulla concorrenza.

    Nel caso di una società controllata, appartenuta in successione a diverse società controllanti, nulla osta a che la Commissione consideri le varie società controllanti responsabili in solido del pagamento dell’ammenda inflitta alla loro controllata. Al contrario, una decisione che conferisce alla Commissione una piena libertà circa la riscossione dell’ammenda presso una o l’altra persona giuridica interessata, in applicazione della quale la Commissione può quindi decidere di riscuotere tutta o parte dell’ammenda presso la controllata ovvero una o tutte le società controllanti che l’hanno in seguito controllata, fino all’intero saldo dell’ammenda medesima, fa dipendere, senza che sia possibile addurre alcuna giustificazione connessa al carattere dissuasivo delle ammende, l’importo effettivamente riscosso da una delle società controllanti dagli importi riscossi presso le altre. Orbene, dal momento che tali società controllanti successive non hanno mai formato, insieme, un’entità economica comune, nessuna responsabilità solidale può vincolare tra loro le medesime. Il principio di personalità delle pene e delle sanzioni richiede che l’importo effettivamente versato da una delle società controllanti non superi la quota della sua responsabilità solidale. Non precisando la quota che spetta alle società controllanti, pur conferendo alla Commissione la piena libertà per quanto riguarda l’attuazione delle rispettive responsabilità solidali delle società controllanti successive, che non hanno mai formato un’entità economica tra loro, una decisione è incompatibile con l’obbligo della Commissione, conformemente al principio della certezza del diritto, di mettere queste società in grado di conoscere con certezza l’importo esatto dell’ammenda cui sono tenute per il periodo in cui sono considerate responsabili in solido dell’infrazione insieme alla controllata. Una decisione siffatta viola sia il principio della certezza del diritto, sia quello della personalità delle pene e delle sanzioni.

    (v. punti 161, 163‑167, 169‑170)

    Top