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Document 61999TJ0205
Massime della sentenza
Massime della sentenza
1. Risorse proprie delle Comunità europee - Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione - Art. 13 del regolamento n. 1430/79 - Potere decisionale della Commissione - Diritto dell'operatore economico interessato di essere sentito - Portata
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1430/79, art. 13; regolamento (CEE) della Commissione n. 2454/93, art. 905]
2. Diritto comunitario - Principi - Diritti della difesa - Procedimento amministrativo per lo sgravio dei dazi all'importazione - Obbligo della Commissione di rendere accessibili all'interessato, di propria iniziativa, tutti i documenti presi in considerazione a carico del medesimo - Insussistenza - Obbligo dell'interessato di richiederne comunicazione
(Art. 255 CE; regolamento della Commissione n. 2454/93, art. 905)
3. Risorse proprie delle Comunità europee - Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione - Art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 - «Situazione particolare» - Nozione - Potere discrezionale della Commissione - Portata - Limiti
(Regolamento del Consiglio n. 1430/79, art. 13, n. 1)
4. Risorse proprie delle Comunità europee - Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione - Art. 13 del regolamento n. 1430/79 - Portata - Limiti - Procedimento previsto dagli artt. 906-909 del regolamento n. 2454/93 - Domanda di annullamento di una decisione adottata in esito a detto procedimento - Impossibilità per il debitore di dedurre motivi e argomenti diretti a dimostrare l'illegittimità delle decisioni delle autorità nazionali competenti - Pregiudizio per la tutela giurisdizionale degli importatori comunitari - Insussistenza
(Art. 234 CE; regolamenti del Consiglio n. 1430/79, art. 13, e n. 2913/92, art. 243; regolamento della Commissione n. 2454/93, artt. 905-909)
5. Risorse proprie delle Comunità europee - Recupero dei dazi all'importazione o all'esportazione - Danno economico subito dall'importatore a cagione del recupero - Qualificazione come situazione particolare ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 - Esclusione
(Regolamento del Consiglio n. 1430/79, art. 13, n. 1)
1. Atteso il potere discrezionale di cui dispone la Commissione nell'adottare una decisione in applicazione della disposizione generale d'equità di cui all'art. 13 del regolamento n. 1430/79, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, il rispetto del diritto al contraddittorio dev'essere, a maggior ragione, garantito nell'ambito dei procedimenti di sgravio o di rimborso dei dazi all'importazione. Questa conclusione si impone in particolare quando, nell'ambito della competenza esclusiva di cui gode in forza dell'art. 905 del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario, la Commissione intenda discostarsi dall'opinione dell'autorità nazionale relativamente al soddisfacimento delle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento n. 1430/79.
( v. punto 49 )
2. Il principio del rispetto dei diritti della difesa impone che chiunque possa essere destinatario di una decisione lesiva dei suoi interessi dev'essere messo in grado di esporre utilmente la sua opinione, quanto meno in merito agli elementi, ivi compresi i documenti, che la Commissione ha preso in considerazione a suo carico per motivare la propria decisione. Tale principio non esige però che la Commissione consenta, di propria iniziativa, l'accesso a tutti i documenti eventualmente connessi con il caso di specie sottoposto al suo esame nell'ambito di una domanda di sgravio dei dazi all'importazione. Incombe all'interessato, ove ritenga che tali documenti siano utili al fine di dimostrare l'esistenza di una situazione particolare e/o la mancanza di negligenza manifesta o di manovra fraudolenta da parte sua, chiedere l'accesso ai documenti stessi ai sensi delle disposizioni emanate dalle istituzioni sulla base dell'art. 255 CE.
Infatti, per quanto attiene al procedimento amministrativo in materia di sgravio di dazi doganali, è su richiesta della parte interessata che la Commissione è tenuta a consentire l'accesso a tutti i documenti amministrativi non riservati relativi alla decisione impugnata. In mancanza di una domanda in tal senso, non vi è quindi accesso automatico ai documenti in possesso della Commissione.
( v. punti 50, 63, 65 )
3. L'esistenza di una situazione particolare ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, è accertata qualora emerga dalle circostanze del caso specifico che il debitore si trova in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di dette circostanze, egli non avrebbe subìto il pregiudizio connesso alla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali. Al fine di accertare se le circostanze del caso costituiscano una situazione particolare che non implichi né negligenza manifesta né simulazione da parte dell'interessato ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, la Commissione deve valutare l'insieme dei dati di fatto rilevanti. A questo proposito, in casi in cui i debitori abbiano invocato, a sostegno delle proprie domande di sgravio, l'esistenza di gravi inadempimenti delle parti contraenti nell'applicazione di un accordo che vincola la Comunità, tale obbligo comporta che la Commissione formuli il proprio parere in merito alla fondatezza di tali domande in base al complesso degli elementi di fatto relativi alle importazioni controverse di cui ha avuto notizia nell'ambito della propria funzione di vigilanza e di controllo in merito all'applicazione di tale accordo. Peraltro, la Commissione, in considerazione del suo obbligo di valutare tutti i dati di fatto rilevanti e del principio di equità che è alla base dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, non può prescindere dalle informazioni pertinenti di cui ha avuto notizia nell'esercizio delle proprie funzioni e che, per quanto non facciano parte della pratica amministrativa a livello di procedimento nazionale, avrebbero eventualmente potuto giustificare uno sgravio nei confronti delle parti interessate.
Inoltre, malgrado la Commissione goda di un potere discrezionale in merito all'applicazione dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79, essa deve esercitare questo potere ponendo realmente a confronto, da un lato, l'interesse della Comunità a verificare il rispetto delle disposizioni doganali e, dall'altro, l'interesse dell'importatore in buona fede a non subire danni che eccedano l'ordinario rischio commerciale. Di conseguenza, nell'esame della fondatezza della domanda di sgravio, essa non può limitarsi a tener conto della condotta degli importatori, ma deve del pari valutare l'incidenza del proprio comportamento, eventualmente colposo, sulla situazione creatasi.
( v. punti 92-95 )
4. Le disposizioni dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, hanno il solo obiettivo di consentire, in presenza di talune circostanze particolari ed in mancanza di negligenza manifesta o di simulazione, di esonerare gli operatori economici dal pagamento dei dazi da essi dovuti e non di permettere di contestare il principio stesso dell'esigibilità del debito doganale. Infatti, l'applicazione delle disposizioni di diritto sostanziale doganale comunitario rientra nella competenza esclusiva delle autorità doganali nazionali. Le decisioni adottate da dette autorità, ivi comprese quelle che impongono il pagamento a posteriori dei dazi doganali non percetti, possono essere impugnate dinanzi ai giudici nazionali a norma dell'art. 243 del codice doganale comunitario, ferma restando per questi ultimi la possibilità di rivolgersi alla Corte di giustizia a norma dell'art. 234 CE.
Poiché l'oggetto del procedimento dinanzi alla Commissione, previsto agli artt. 906-909 del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913 che istituisce il codice doganale comunitario, si limita, per contro, a termini dell'art. 905 del regolamento medesimo, all'esame dei requisiti per lo sgravio di cui all'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, il debitore che chieda l'annullamento della decisione emanata in esito a tale procedimento può far utilmente valere solo motivi o argomenti miranti a dimostrare, nella fattispecie, l'esistenza di circostanze particolari e/o l'assenza di negligenza manifesta o di simulazione da parte sua. In nessun caso possono essere da lui dedotti, nei confronti di tale decisione, motivi o argomenti diretti a dimostrare l'illegittimità delle decisioni delle competenti autorità nazionali che lo assoggettino al pagamento dei dazi controversi. Tale situazione non pregiudica la tutela giurisdizionale degli importatori comunitari. Infatti, l'impossibilità per il debitore di far valere argomenti diretti a contestare la regolarità della revoca di certificati nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 905 e seguenti del regolamento n. 2454/93 deriva dal fatto che la Commissione non è competente a pronunciarsi su tale questione. Inoltre, nulla impedisce al debitore di dedurre eventualmente tali argomenti nell'ambito del sindacato, da parte del giudice nazionale competente, sulla legittimità della decisione delle autorità doganali nazionali.
( v. punti 98-100 )
5. Il fatto che le autorità doganali di uno Stato membro procedano al recupero di dazi doganali a seguito della revoca, da parte delle autorità di un paese terzo, di certificati d'origine rivelatisi invalidi a seguito di controllo a posteriori effettuato dalle autorità del paese medesimo costituisce un rischio commerciale ordinario del quale l'operatore economico accorto e al corrente della normativa vigente deve tener conto. Spetta, quindi, agli operatori premunirsi contro rischi di tal genere, in particolare prendendo i provvedimenti necessari nell'ambito delle relazioni contrattuali con i propri fornitori e, all'occorrenza, agendo per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore delle falsificazioni. Tale conclusione si impone a maggior ragione ove si consideri che, diversamente ragionando, vale a dire che il danno subìto per effetto del recupero possa integrare gli estremi di una situazione particolare, ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, verrebbe ad essere pregiudicata la possibilità stessa di procedere al recupero dei dazi doganali poiché, per definizione, tale tipo di recupero interviene molto dopo l'importazione iniziale e la successiva vendita delle merci importate ed impedirebbe, quindi, qualsiasi recupero dei dazi non versati.
( v. punti 114-115 )