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Document 61999TJ0333

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Dipendenti Dipendenti della Banca centrale europea Ricorso Competenza del Tribunale

(Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, art. 36.2)

2. Dipendenti Dipendenti della Banca centrale europea Ricorso Oggetto Ingiunzione all'amministrazione Irricevibilità Controversia di natura finanziaria Competenza anche di merito

(Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, art. 42)

3. Dipendenti Dipendenti della Banca centrale europea Natura del rapporto di lavoro Contrattuale e non statutario

4. Dipendenti Dipendenti della Banca centrale europea Competenza del consiglio direttivo ad introdurre un regime disciplinare

(Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, art. 36.1)

5. Dipendenti Dipendenti della Banca centrale europea Obbligo di comportamento previsto all'art. 4, lett. a), delle condizioni di impiego Obbligo che s'impone anche in mancanza di una qualsiasi convenzione espressa nel contratto di lavoro

[Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, art. 4, lett. a)]

6. Diritto comunitario Esercizio da parte delle istituzioni dei loro poteri di esecuzione Delega Limiti

7. Dipendenti Dipendenti della Banca centrale europea Condizioni di impiego Adozione delle condizioni d'esecuzione Delega del potere del consiglio direttivo al comitato esecutivo della Banca Ammissibilità

(Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, art. 12.3; regolamento interno della Banca centrale europea, art. 21.3)

8. Dipendenti Ricorso Reclamo amministrativo previo Autorità competente a conoscere di un reclamo proposto contro una decisione di un collegio dei membri di un'istituzione o di un organo Membro del collegio che si pronuncia da solo Esclusione

9. Dipendenti Dipendenti della Banca centrale europea Procedimento precontenzioso Decisioni del comitato esecutivo Esclusione

(Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, art. 43)

10. Dipendenti Dipendenti della Banca centrale europea Regime disciplinare Principio del ne bis in idem Rispetto del principio anche in mancanza di una norma scritta Sospensione di un dipendente ai sensi dell'art. 44 delle condizioni di impiego Provvedimento che, in quanto provvisorio, non viene preso in considerazione al fine dell'applicazione del principio

(Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, art. 44)

11. Dipendenti Dipendenti della Banca centrale europea Regime disciplinare Rispetto dei diritti della difesa Obbligo di informare il dipendente degli addebiti mossi contro di lui Obbligo da rispettare anche in mancanza di una norma scritta

(Statuto del personale, art. 87; condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, art. 43)

12. Dipendenti Dipendenti della Banca centrale europea Regime disciplinare Rispetto dei diritti della difesa Obbligo di sentire l'interessato prima di sospenderlo ai sensi dell'art. 44 delle condizioni di impiego Limiti

(Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, art. 44)

13. Dipendenti Dipendenti della Banca centrale europea Regime disciplinare Sanzione Principio di proporzionalità Nozione Potere discrezionale dell'autorità che ha il potere di nomina Sindacato giurisdizionale Limiti

(Statuto del personale, artt. 86-89; condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea)

Massima

1. Il Tribunale di primo grado è competente a conoscere delle controversie tra la Banca centrale europea e i suoi dipendenti ai sensi dell'art. 36.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

Infatti, il termine «Corte di giustizia» di cui alla detta disposizione dev'essere interpretato nel senso che designa la giurisdizione comunitaria nel suo complesso conformemente all'art. 7 CE e di conseguenza include il Tribunale di primo grado. Anche se l'art. 36.2 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea fa parte di un protocollo adottato nell'ambito del Trattato di Maastricht e rappresenta perciò una disposizione di diritto primario, tuttavia il senso dei termini giuridici utilizzati in tale disposizione deve, in caso di dubbio, essere interpretato alla luce di tutte le norme giuridiche pertinenti in vigore al momento della sua adozione, nei limiti in cui ciò consente di evitare un contrasto con un principio fondamentale di diritto comunitario, qual è il principio di parità di trattamento. Ora, se si volesse interpretare la detta disposizione in modo da escludere i ricorsi presentati da taluni dipendenti contro determinate istituzioni o determinati organi nel caso in esame dai dipendenti della Banca centrale europea contro la Banca centrale europea dal sistema di tutela giurisdizionale migliorata introdotto con la decisione 88/591, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, per lo stesso tipo di controversia, tale deviazione, obiettivamente ingiustificata, dal sistema generale di tutela giurisdizionale lederebbe il principio di parità di trattamento e perciò un principio fondamentale di diritto comunitario.

( v. punti 38, 40-41 )

2. Dall'art. 42 delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea risulta che la competenza del Tribunale a conoscere delle controversie tra la Banca e un membro o un ex membro del suo personale è limitata all'esame della legittimità di una misura o di una decisione, a meno che la controversia non sia di natura finanziaria, nel qual caso il Tribunale ha una competenza di merito.

E' pertanto irricevibile la domanda volta ad ottenere che il Tribunale condanni la Banca a riassumere il ricorrente. E' ricevibile, essendo manifestamente di natura pecuniaria, la domanda volta ad ottenere che il Tribunale condanni la Banca a versare al ricorrente gli importi trattenuti sulla sua retribuzione in forza dell'art. 44 delle condizioni di impiego della Banca.

( v. punti 47-48, 51 )

3. Il rapporto di lavoro tra la Banca centrale europea ed i suoi dipendenti è di natura contrattuale, e non statutaria.

( v. punto 61 )

4. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea aveva il diritto, sul fondamento delle disposizioni dell'art. 36.1 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, di prevedere nelle condizioni di impiego del personale un regime disciplinare che gli consentisse, in particolare, in caso di inadempimento da parte di uno dei suoi dipendenti agli obblighi del contratto di lavoro, di prendere i provvedimenti necessari tenuto conto delle responsabilità e degli obiettivi che gli sono assegnati.

( v. punto 63 )

5. Un obbligo di comportamento come quello di cui all'art. 4, lett. a), delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea rappresenta un'applicazione elementare del principio comune agli ordinamenti della stragrande maggioranza degli Stati membri secondo il quale i contratti, in particolare i contratti di lavoro, devono essere eseguiti in buona fede. A motivo della sua portata fondamentale, la sua esistenza è talmente evidente da imporsi palesemente, anche in assenza di una qualsiasi convenzione espressa nel contratto di lavoro.

( v. punto 83 )

6. Nel diritto comunitario le deleghe di poteri di esecuzione sono legittime a condizione che un testo giuridico non le proibisca formalmente.

( v. punto 102 )

7. La delega del potere di stabilire i presupposti di esecuzione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, operata dal consiglio direttivo della Banca a favore del comitato esecutivo della stessa all'art. 21.3 del regolamento interno della Banca, è legittima.

Da una parte, nessun testo giuridico proibisce formalmente tale delega e, in diritto comunitario, le deleghe di poteri di esecuzione sono legittime a condizione che un testo giuridico non le proibisca formalmente. D'altra parte, l'art. 12.3 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea testo di diritto primario conferisce la competenza al consiglio direttivo di adottare un regolamento interno che stabilisca l'organizzazione interna della Banca centrale europea, il che implica il potere di delegare a tale scopo la definizione del regime applicabile al personale.

( v. punti 102-104 )

8. Anche se è ammissibile che il membro di un'istituzione che ha adottato, in quanto autorità avente potere di nomina, una decisione che arreca pregiudizio a un dipendente non debba astenersi dal partecipare alla deliberazione del collegio dei membri di tale istituzione sul reclamo presentato dal dipendente contro la decisione controversa, è inammissibile che un membro di un'istituzione o di un organismo come la Banca centrale europea sia l'unico ad avere il diritto di pronunciarsi su un reclamo diretto contro una decisione adottata dal collegio dei membri di tale istituzione o di tale organismo, cioè di valutare da solo le censure presentate contro una decisione collegiale alla quale egli ha partecipato.

( v. punto 138 )

9. Nella logica del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea non esiste alcuna autorità competente a conoscere del procedimento precontenzioso in due fasi previsto dall'art. 41 delle condizioni di impiego contro le decisioni del comitato esecutivo della Banca. Tali decisioni, perciò, non rientrano nel procedimento definito da tale articolo, benché quest'ultimo non contenga alcuna indicazione a tale proposito. Tale mancanza di procedimento precontenzioso è compensata dal fatto che le decisioni in questione, in forza dell'art. 43 delle condizioni di impiego, sono adottate a seguito di un procedimento contraddittorio, poiché i dipendenti interessati devono aver avuto la possibilità di prendere posizione sulle censure che sono loro contestate.

( v. punti 143-145 )

10. Il principio del ne bis in idem rappresenta un principio generale di diritto comunitario che si impone indipendentemente da ogni testo giuridico. E' quindi applicabile ai procedimenti disciplinari attivati alla Banca centrale europea, anche se le condizioni di impiego della Banca, a differenza dello Statuto del personale il quale dispone all'art. 86, n. 3, che una «stessa mancanza non può dar luogo che a una sola sanzione disciplinare» non contengono alcuna disposizione che imponga il rispetto di tale principio.

Il provvedimento di sospensione previsto dall'art. 44, terzo comma, delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea provvedimento che si ispira all'art. 88, quarto comma, dello Statuto del personale presenta un carattere provvisorio e non viene preso in considerazione al fine di applicare detto principio.

( v. punti 149, 151 )

11. La prescrizione secondo cui un dipendente dev'essere previamente informato degli addebiti mossigli e deve disporre di un termine ragionevole per preparare la sua difesa si applica, mutatis mutandis, anche in mancanza di regole in tal senso nello Statuto del personale, al dipendente della Banca centrale europea che sia sottoposto a procedimento disciplinare, e ciò a maggior ragione per il fatto che l'art. 43 delle condizioni di impiego del personale della Banca dispone, in modo analogo all'art. 87 dello Statuto del personale, che «il detto procedimento deve garantire che nessun dipendente sia colpito da sanzione disciplinare senza che, previamente, sia messo in grado di rispondere alle censure».

( v. punti 176-177 )

12. Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento avviato nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario che dev'essere osservato anche in mancanza di una disposizione espressa prevista a tale scopo.

La decisione di sospensione di un dipendente della Banca centrale europea adottata in forza dell'art. 44 delle condizioni di impiego del personale della Banca costituisce un atto arrecante pregiudizio e dev'essere presa rispettando i diritti della difesa. Salvo circostanze particolari debitamente dimostrate, una decisione del genere può essere adottata solo dopo che detto dipendente sia stato posto in grado di far conoscere utilmente il suo punto di vista sugli elementi posti a suo carico e sui quali l'autorità competente prevede di fondare tale decisione. Solo in circostanze particolari potrebbe rivelarsi impossibile nella pratica, o incompatibile con l'interesse di servizio, procedere ad un'audizione prima dell'adozione di un provvedimento di sospensione. In tali circostanze, le esigenze derivanti dal principio del rispetto dei diritti della difesa potrebbero essere soddisfatte dall'audizione del dipendente interessato il più presto possibile dopo la decisione di sospensione.

( v. punto 183 )

13. L'applicazione in materia disciplinare del principio di proporzionalità comporta due aspetti. Da una parte, la scelta della sanzione adeguata spetta all'autorità che ha il potere di nomina allorché la realtà dei fatti posti a carico del dipendente è dimostrata, ed il giudice comunitario non può censurare tale scelta, a meno che la sanzione inflitta non sia sproporzionata rispetto ai fatti addebitati al dipendente. Dall'altra, la determinazione della sanzione si fonda su una valutazione complessiva da parte dell'autorità che ha il potere di nomina di tutti i fatti concreti e delle circostanze proprie a ogni singolo caso, poiché gli artt. 86-89 dello Statuto del personale, così come le condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea per quanto riguarda i dipendenti della stessa, non stabiliscono un rapporto fisso tra le sanzioni disciplinari previste e le diverse specie di mancanze commesse dai dipendenti e non precisano in che misura l'esistenza di circostanze aggravanti o attenuanti debba rilevare nella scelta della sanzione. L'esame del giudice comunitario, perciò, si limita a verificare se la ponderazione delle circostanze aggravanti e attenuanti da parte dell'autorità che ha il potere di nomina sia stata effettuata in modo proporzionato, ed il giudice non può sostituirsi a detta autorità quanto ai giudizi di valore effettuati al riguardo da quest'ultima.

( v. punto 221 )

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