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Document 61995TJ0002

    Massime della sentenza

    Parole chiave
    Massima

    Parole chiave

    1 Ricorso d'annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento che istituisce un dazio antidumping - Importatore-utilizzatore del prodotto di cui trattasi

    (Trattato CE, art. 173, quarto comma)

    2 Ricorso d'annullamento - Sentenza d'annullamento - Effetti - Conseguenze dell'annullamento di un regolamento che istituisce dazi antidumping - Nullità degli atti del procedimento amministrativo che non sono stati interessati dalla sentenza d'annullamento - Assenza - Ripresa dell'indagine - Ammissibilità - Periodo da prendere in considerazione - Potere discrezionale delle istituzioni

    (Trattato CE, art. 176)

    3 Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Procedimento antidumping - Accesso al fascicolo - Comunicazione di sintesi non riservate - Irregolarità che non hanno impedito all'interessato di avere conoscenza del contenuto dei documenti al fine di presentare le sue osservazioni

    [Regolamento del Consiglio n. 2423/88, artt. 7, n. 4, lett. a), e 8]

    4 Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Danno - Produzione comunitaria interessata - Prodotti similari - Potere discrezionale delle istituzioni - Prodotti di base - Presa in considerazione delle preferenze degli utilizzatori finali - Presa in considerazione della situazione di concorrenza tra i prodotti che incorporano il prodotto di base - Assenza di errore di valutazione

    (Regolamento del Consiglio n. 2423/88, art. 2, n. 12, e 4, nn. 1 e 4)

    5 Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Valutazione degli interessi della Comunità da parte delle istituzioni - Sindacato giurisdizionale - Limiti - Elementi da prendere in considerazione - Situazione successiva all'adozione del regolamento che fissa dazi antidumping - Esclusione - Concorrenza non falsata nel mercato comune

    [Trattato CE, art. 3, lett. g); regolamento del Consiglio n. 2423/88, art. 12, n. 1]

    6 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Regolamenti che istituiscono dazi antidumping

    (Trattato CE, art. 190)

    7 Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Applicazione della normativa comunitaria - Importatore sottratto al pagamento dei dazi antidumping - Presupposti - Discriminazione

    (Regolamento del Consiglio n. 2423/88)

    Massima

    1 Benché alla luce dei criteri di cui all'art. 173, secondo comma, del Trattato i regolamenti istitutivi di dazi antidumping abbiano effettivamente, per la loro natura e per la loro portata, carattere normativo, in quanto si applicano a tutti gli operatori economici interessati, non è tuttavia escluso che le loro disposizioni possano riguardare individualmente determinati operatori economici.

    Deve essere considerato individualmente interessato l'operatore che, riunendo le qualità del principale importatore e di utilizzatore finale del prodotto oggetto dalla misura antidumping, dimostra inoltre che le sue attività economiche dipendono, in larghissima misura, dalle sue importazioni e subiscono gravi ripercussioni in conseguenza del regolamento controverso, tenuto conto del ristretto numero di fabbricanti del prodotto considerato nonché della circostanza che esso incontra difficoltà a rifornirsi presso l'unico produttore comunitario, il quale è il suo principale concorrente per il prodotto finito.

    Questo insieme di elementi è infatti costitutivo di una situazione particolare che lo caratterizza, in relazione al provvedimento in esame, rispetto a qualsiasi altro operatore economico.

    2 Ai sensi dell'art. 176 del Trattato, spetta all'istituzione interessata trarre le opportune conseguenze da una sentenza di annullamento. A tal riguardo, per dare piena esecuzione a quest'ultima, l'istituzione è tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione da cui quest'ultima discende e che ne costituisce il sostegno necessario.

    Trattandosi di un atto che pone fine ad un procedimento amministrativo comprendente varie fasi, il suo annullamento non comporta necessariamente l'annullamento di tutto il procedimento precedente l'adozione dell'atto impugnato indipendentemente dai motivi, di merito o procedurali, della sentenza di annullamento.

    Nell'ambito di una procedura antidumping, quando l'annullamento di un regolamento che fissa i dazi imposti si basa sulla constatazione che le istituzioni non hanno correttamente proceduto alla determinazione del danno subito dal produttore comunitario, l'illegittimità rilevata dalla Corte non incide sui provvedimenti preliminari preparatori dell'inchiesta che ha portato all'adozione di tale regolamento, né in particolare sull'apertura della procedura ai sensi dell'art. 7, n. 1, del regolamento antidumping di base n. 2423/88.

    In tale situazione, la Commissione può validamente riprendere la procedura basandosi su tutti gli atti della procedura che non sono stati colpiti dalla sentenza di annullamento e, qualora le pratiche di dumping perdurino, avviare al tempo stesso una nuova indagine relativa ad un altro periodo di riferimento. Così facendo, la Commissione non oltrepassa l'ampio potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni per determinare il periodo da prendere in considerazione ai fini della constatazione del danno nell'ambito di una procedura antidumping.

    3 Nell'ambito di una procedura antidumping, irregolarità nella comunicazione da parte della Commissione dei riassunti non riservati ai sensi dell'art. 8 del regolamento antidumping di base n. 2423/88 possono costituire una violazione dei diritti procedurali tale da giustificare l'annullamento del regolamento che fissa i dazi antidumping solo se l'interessato non ha avuto una conoscenza sufficiente del contenuto essenziale del documento o dei documenti di cui trattasi e, per tale motivo, non ha potuto esprimere validamente il suo punto di vista sulla loro realtà o sulla loro pertinenza.

    4 Le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale nella determinazione dei prodotti simili in applicazione dell'art. 2, n. 12, del regolamento antidumping di base n. 2423/88. Esse possono così ritenere che un prodotto comunitario e un prodotto che costituisce oggetto di dumping siano simili, nonostante l'esistenza di differenze fisiche o tecniche o di altro tipo che limitano le possibilità di impiego da parte degli acquirenti finali.

    Per quanto riguarda i prodotti di base, la loro similarità, cioè la loro intercambiabilità, dev'essere misurata tenendo conto, in particolare, delle preferenze degli utilizzatori finali.

    Per contro, non è sufficiente esaminare le preferenze delle imprese trasformatrici che, per motivi tecnici o economici, possono preferire un prodotto di base piuttosto che un altro, ma occorre anche esaminare se i prodotti che incorporano questo prodotto di base siano o meno in concorrenza tra loro.

    Infatti, in tale caso, un aumento della domanda del prodotto di base importato, dovuto ad una pratica di dumping, può comportare una diminuzione del prezzo del prodotto trasformato sul mercato comunitario. Questa situazione può comportare una diminuzione della domanda del prodotto trasformato a partire dal prodotto di base di origine comunitaria, diminuzione che, da parte sua, è tale da provocare una diminuzione della domanda di questo prodotto, causando un danno per il produttore comunitario.

    5 La questione di stabilire se, nell'ipotesi dell'esistenza di un danno derivato da pratiche di dumping, gli interessi della Comunità richiedano un'azione comunitaria presuppone la valutazione di situazioni economiche complesse, e il controllo giurisdizionale di una siffatta valutazione deve limitarsi alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell'esattezza materiale dei fatti considerati nell'operare la scelta contestata, dell'assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o di sviamento di potere. Questo controllo deve riguardare solo gli elementi di cui le istituzioni dispongono all'atto dell'adozione del regolamento controverso.

    Quando, in presenza di pratiche di dumping che hanno per oggetto un prodotto di base trasformato nella Comunità, le istituzioni hanno ritenuto, sulla base degli elementi a loro disposizione, che l'imposizione di dazi antidumping non avesse di per sé l'effetto di impedire le importazioni di questo prodotto, esse non eccedono il loro potere discrezionale ritenendo che i dazi antidumping controversi non siano tali da creare, sul mercato comunitario, una situazione incompatibile con il diritto della concorrenza.

    Del resto, l'imposizione di tali dazi non può essere contestata per il solo motivo che la sua conseguenza sarebbe l'eliminazione delle imprese trasformatrici concorrenti del produttore comunitario sul mercato dei prodotti trasformati, in quanto lo svantaggio concorrenziale che queste imprese subiscono dipende dai loro costi di produzione più elevati.

    Da un lato, infatti, poiché l'istituzione di un regime che assicuri che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune previsto dall'art. 3, lett. g), del Trattato ha come fine essenziale render possibile una corretta allocazione delle risorse economiche, non si può giustificare l'eliminazione di imprese economicamente vitali per garantire la sopravvivenza di un'impresa che ha costi di produzione più elevati. D'altra parte, il fine della normativa antidumping è di mantenere condizioni di concorrenza leale per i vari settori di produzione, quando subiscono un danno dovuto alle importazioni in dumping.

    6 La motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria da cui promana l'atto, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato per difendere i propri diritti e permettere al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo.

    Tuttavia, non si può esigere che la motivazione dei regolamenti specifichi i vari elementi di fatto o di diritto, talvolta molto numerosi e complessi, che costituiscono oggetto dei regolamenti qualora questi siano in armonia con il contesto normativo di cui fanno parte.

    Per quanto riguarda più in particolare la motivazione dei regolamenti che istituiscono dazi antidumping, le istituzioni non sono in via di principio tenute a rispondere a denunce presentate, ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, da importatori del prodotto che costituisce oggetto dei dazi antidumping e fondate su un'eventuale violazione delle regole di concorrenza del Trattato da parte dei produttori comunitari. E' sufficiente che l'iter logico seguito dalle istituzioni nei regolamenti appaia in maniera chiara e non equivoca.

    7 Nessuna disposizione del regolamento antidumping di base n. 2423/88 vieta esplicitamente di sottrarre un determinato importatore al pagamento dei dazi antidumping. Tuttavia, sia le disposizioni dell'art. 8, n. 2, dell'accordo relativo all'attuazione dell'art. VI del GATT sia i principi generali di diritto comunitario si oppongono a che i dazi antidumping siano percepiti in maniera discriminatoria. L'ampio potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni non può dispensarle dal rispetto di questo principio.

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