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Document 61994TJ0115

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 Ricorso di annullamento - Atto impugnato - Valutazione della legittimità - Criteri

(Trattato CE, art. 173)

2 Diritto internazionale pubblico - Principi - Buona fede - Diritto comunitario - Tutela del legittimo affidamento - Adozione di un atto comunitario contrario ad un accordo internazionale non ancora entrato in vigore, ma il cui strumento di approvazione è stato depositato dalla Comunità

3 Accordi internazionali - Accordi della Comunità - Effetto diretto - Presupposti - Art. 10 dell'accordo che crea lo Spazio economico europeo

(Trattato CE, art. 228; accordo SEE, art. 10)

4 Accordi internazionali - Accordo che crea lo Spazio economico europeo - Interpretazione conforme alla precedente giurisprudenza della Corte e del Tribunale - Presupposti - Interpretazione dell'art. 10

(Trattato CE, artt. 12, 13, 16 e 17; accordo SEE, artt. 6 e 10)

5 Libera circolazione delle merci - Dazi doganali - Tasse di effetto equivalente - Nozione

(Trattato CE, artt. 9 e 12; accordo SEE, art. 10)

6 Diritto comunitario - Principi - Certezza del diritto - Normativa comunitaria - Esigenze di chiarezza e prevedibilità

7 Diritto comunitario - Principi - Certezza del diritto - Normativa comunitaria - Esigenze di chiarezza e prevedibilità - Coesistenza di due regole di diritto contraddittorie

8 Diritto comunitario - Principi - Certezza del diritto - Normativa comunitaria - Esigenze di chiarezza e prevedibilità - Atti delle istituzioni - Pubblicazione - Data

Massima

9 Nell'ambito del ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato, la legittimità dell'atto impugnato deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui l'atto è stato adottato e non al momento della sua entrata in vigore.

10 Il principio di buona fede, codificato dall'art. 18 della convenzione di Vienna I, è un principio del diritto internazionale consuetudinario la cui esistenza è stata riconosciuta dalla Corte internazionale di giustizia, e che quindi è vincolante per la Comunità. Tale principio è il corollario, nel diritto internazionale pubblico, del principio di tutela del legittimo affidamento, che fa parte dell'ordinamento giuridico comunitario e cui possono appellarsi tutti gli operatori economici nei quali un'istituzione abbia ingenerato speranze fondate.

In una situazione in cui la Comunità ha depositato il suo strumento di approvazione di un accordo internazionale e dove è nota la data di entrata in vigore dell'accordo stesso, gli operatori economici possono valersi del principio di tutela del legittimo affidamento per opporsi all'adozione da parte delle istituzioni, nel periodo precedente all'entrata in vigore di siffatto accordo internazionale, di qualsiasi atto contrario alle disposizioni di quest'ultimo che, dopo l'entrata in vigore dell'accordo, abbiano effetto diretto nei loro confronti.

11 Gli accordi conclusi alle condizioni previste dall'art. 228 del Trattato CE sono vincolanti per le istituzioni e gli Stati membri, formano, dal momento della loro entrata in vigore, parte integrante dell'ordinamento comunitario e possono avere effetto diretto se le loro disposizioni sono incondizionate e sufficientemente precise.

L'art. 10 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che vieta, fra le parti contraenti, i dazi doganali all'importazione ed all'esportazione nonché qualsiasi tassa di effetto equivalente e precisa che, fatte salve le modalità previste al protocollo 5 dell'accordo, questo divieto si applica ai dazi doganali di natura fiscale, detta una regola incondizionata e precisa accompagnata da una sola eccezione, essa stessa incondizionata e precisa, e ha dunque effetto diretto.

12 L'art. 6 dell'accordo che crea lo Spazio economico europeo va interpretato nel senso che, laddove una disposizione dell'accordo sia identica nella sostanza alle corrispondenti regole dei Trattati CE e CECA e degli atti adottati in forza di questi due trattati, essa va interpretata in conformità della pertinente giurisprudenza della Corte e del Tribunale precedente alla firma dell'accordo.

Ciò vale per l'art. 10 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, che è identico nella sostanza agli artt. 12, 13, 16 e 17 del Trattato CE.

13 Un onere pecuniario, sia pur minimo, imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura, e che colpisce le merci nazionali o estere in ragione del fatto che esse varcano la frontiera, se non è un dazio doganale propriamente detto, costituisce una tassa di effetto equivalente ai sensi degli artt. 9 e 12 del Trattato, nonché dell'art. 10 dell'accordo che crea lo Spazio economico europeo, anche se non sia riscosso a profitto dello Stato, non abbia alcun effetto discriminatorio o protezionistico ed il prodotto colpito non sia in concorrenza con un prodotto nazionale.

14 Il principio della certezza del diritto esige che la normativa comunitaria sia certa e la sua applicazione prevedibile per coloro che vi sono sottoposti e che ogni atto comunitario che produca effetti giuridici sia chiaro, preciso e portato a conoscenza dell'interessato, in modo tale che questi possegga la certezza del momento a decorrere dal quale l'atto stesso esiste ed è produttivo di effetti giuridici. Questa necessità s'impone con rigore particolare quando si tratta di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie, al fine di consentire agli interessati di riconoscere con esattezza l'estensione degli obblighi ch'essa impone.

15 Un regolamento che crea una situazione in cui coesistono due regole di diritto contraddittorie quanto ai dazi applicati all'importazione di determinati prodotti nella Comunità non può essere definito come normativa comunitaria certa, la cui applicazione possa essere prevedibile da coloro che vi sono soggetti, e, conseguentemente, viola il principio della certezza del diritto.

16 Se esiste la presunzione che la data di pubblicazione di un atto comunitario è effettivamente quella indicata su ciascun numero della Gazzetta ufficiale, in caso di prova contraria si deve tener conto della data di pubblicazione.

Il Consiglio, retrodatando il numero della Gazzetta ufficiale in cui è stato pubblicato un atto comunitario, viola il principio della certezza del diritto poiché, così procedendo, non pone l'interessato in grado di conoscere con certezza il momento a decorrere dal quale l'atto stesso esiste ed è produttivo di effetti giuridici.

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