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Document 61994TJ0294

    Massime della sentenza

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

    28 febbraio 1996

    Causa T-294/94

    Konstantinos Dimitriadis

    contro

    Corte dei conti delle Comunità europee

    «Dipendenti — Obbligo di assistenza — art. 24 dello Statuto»

    Testo completo in greco   II-151

    Oggetto:

    Ricorso avente ad oggetto, in primo luogo, l'annullamento della decisione della Corte dei conti di rigetto della domanda di assistenza presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 24, primo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee, in secondo luogo, la condanna della Corte dei conti a risarcire il preteso danno subito dal ricorrente, da una parte, a seguito della decisione impugnata e, dall'altra, a seguito delle ingiurie a suo dire profferite dal suo superiore gerarchico.

    Esito:

    Rigetto.

    Sunto della sentenza

    Il 24 novembre 1993 il signor K., capo della sezione linguistica greca e superiore gerarchico del ricorrente, deponeva nell'ufficio del ricorrente e all'attenzione dello stesso un testo da tradurre per il 9 dicembre seguente. Il 25 novembre 1993 il signor K. e il ricorrente discutevano sulla traduzione di tale testo. La discussione si surriscaldava e il signor K. pronunciava due termini che il ricorrente ha considerato ingiuriosi.

    Il 26 novembre 1993 il ricorrente presentava una denuncia presso la procura generale di Lussemburgo e, il 9 dicembre 1993, una domanda di assistenza ai sensi dell'art. 24, primo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»).

    Il 14 gennaio 1994 l'autorità che il potere di nomina (APN), ai sensi dell'art. 24, primo comma, dello Statuto, incaricava il signor F., capo del servizio linguistico, di condurre un'inchiesta. Il 19 gennaio 1994 egli sentiva le due parti e i quattro testi di cui il ricorrente aveva chiesto l'audizione.

    Ritenendo che fossero emersi indizi di una responsabilità congiunta del ricorrente e del signor K., l'APN decideva di sentire, l'uno dopo l'altro, il 28 gennaio 1994, questi due dipendenti nel contesto dell'art. 87, primo comma, dello Statuto, relativo al regime disciplinare.

    Ľ8 marzo 1994, al termine della sua indagine, 1APN decideva di respingere la domanda di assistenza del ricorrente. Essa si fondava sul fatto che esistevano «indizi di responsabilità congiunta» e sul contesto generale della questione (in particolare i seguenti fatti: il signor K. non aveva negato di aver pronunciato i termini di cui trattasi, questi erano stati pronunciati in occasione di un alterco e, il 19 gennaio 1994, il signor K., nel corso della sua audizione, aveva proposto di presentare le proprie scuse).

    Ľ11 aprile 1994 il ricorrente ha presentato un reclamo, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, contro tale decisione. Tale reclamo ha formato oggetto di un rigetto esplicito da parte dell'APN il 1o luglio 1994.

    Sulla domanda di annullamento

    L'obbligo di assistenza a carico delle Comunità ai sensi dell'art. 24, primo comma, dello Statuto esiste anche nel caso in cui l'autore dei fatti considerati da tale disposizione sia un altro dipendente delle Comunità (punto 38).

    Riferimento: 14 giugno 1979, causa 18/78, signoraV./Commissione(Racc. pag. 2093. punto 14)

    L'istituzione, di fronte ad un incidente incompatibile con l'ordine e la serenità del servizio, deve intervenire con tutta la necessaria energia e rispondere con la rapidità e la sollecitudine imposte dalle circostanze del caso di specie per accertare i fatti e per poter quindi trarre, con piena cognizione di causa, le opportune conclusioni (punto 39).

    Riferimento: Tribunale 21 aprile 1993, causa T-5/92, Tallarico/Parlamento(Racc. pag. II-477, punto 31)

    D'altro canto, l'istituzione può adottare sanzioni disciplinari nei confronti del dipendente interessato solo quando l'inchiesta all'uopo disposta consenta di accertare con sicurezza la sussistenza di un comportamento di detto dipendente lesivo del buon funzionamento del servizio o della dignità e della reputazione di un altro dipendente (punto 39).

    Riferimento: Corte 9 novembre 1989, causa 55/88, Katsoufros/Corte di giustizia (Race, pag. 3579, punto 16)

    Nella fattispecie, il Tribunale constata innanzi tutto che l'APN ha preso le iniziative appropriate. Dato che un'inchiesta condotta nell'ambito dell'art. 24, primo comma, dello Statuto ha, in particolare, lo scopo di accertare i fatti, non può essere addebitato all'APN il fatto di non aver sentito persone che non hanno assistito, né totalmente né parzialmente, all'incidente intervenuto tra i due dipendenti e della cui testimonianza nulla lascia pensare che possa contribuire utilmente all'accertamento dei fatti (punti 41 e 42).

    Inoltre, il Tribunale considera che non può essere addebitato all'APN un intervento tardivo configurante una violazione dell'art. 24, primo comma, dello Statuto (punto 47).

    Infine il Tribunale considera che, al termine della sua indagine, l'APN ha tratto, con cognizione di causa, le opportune conclusioni tenendo conto del margine discrezionale che le è riconosciuto. Infatti, se è vero che non è contestato che il signor K. abbia pronunciato i termini controversi, risulta tuttavia che l'inchiesta non ha consentito all'APN di determinare le rispettive responsabilità di ciascuna delle parti. Di conseguenza l'APN ha potuto, a buon diritto e senza eccedere i limiti del proprio potere discrezionale, respingere la domanda di assistenza presentata dal ricorrente e chiudere, senza infliggere sanzioni, il procedimento disciplinare da essa avviato nei confronti del signor K. proprio a seguito di tale alterco (punto 49).

    Alla luce di quanto sopra non può essere addebitata all'APN una violazione dell'art. 24, primo comma, dello Statuto.

    Sulla domanda di risarcimento del preteso danno morale subito a seguito delle decisioni e del comportamento dell'APN

    Poiché l'esame del motivo di annullamento non ha rivelato alcuna violazione dell'obbligo di assistenza gravante sulla Corte dei conti in forza dell'art. 24 dello Statuto, la domanda di risarcimento del preteso danno subito dal ricorrente a seguito della decisione di rigetto della sua domanda di assistenza deve essere respinta (punto 61).

    Sulla domanda relativa al risarcimento ai sensi dell'art. 24, secondo comma, dello Statuto

    La ricevibilità della domanda di risarcimento danni proposta da un dipendente in base all'obbligo solidale e accessorio enunciato dall'art. 24, secondo comma, dello Statuto è subordinata all'esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni, purché questi ultimi garantiscano in maniera efficace la tutela dei singoli interessati e possano sfociare nel risarcimento dell'asserito danno. Inoltre, il dipendente che si pretende leso deve quanto meno addurre indizi tali da sollevare seri dubbi quanto al carattere efficace della tutela fornita dai rimedi giurisdizionali nazionali (punto 68).

    Riferimento: Tribunale 26 ottobre 1993. eausa T-59/92, Caronna/Commissione (Race, pag. II-1129)

    Nella fattispecie, il Tribunale constata che il ricorrente non ha né dimostrato che i mezzi di tutela giurisdizionale interni fossero esauriti né addotto indizi tali da sollevare seri dubbi quanto al carattere efficace della tutela fornita dai rimedi giurisdizionali lussemburghesi (punto 69).

    Sulle spese

    Il Tribunale considera, alla luce delle circostanze del caso di specie, ed in particolare della portata dell'incidente che ha causato la controversia, dello svolgimento del procedimento e del comportamento del ricorrente, mentre l'APN non era stata in grado di accertare con sicurezza i fatti e le responsabilità, che occorre fare applicazione dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura e condannare il ricorrente al pagamento di tutte le spese (punto 74).

    Dispositivo:

    Il ricorso è irricevibile nella parte in cui riguarda la domanda di risarcimento fondata sull'art. 24, secondo comma, dello Statuto.

    Per il resto il ricorso è respinto.

    Il ricorrente sopporterà in toto le spese.

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