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Document 61994TJ0266

Massime della sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

1 Procedura - Intervento - Eccezione d'irricevibilità non sollevata dal convenuto - Irricevibilità

(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 37, terzo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 3)

2 Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Decisione della Commissione che autorizza il versamento di un aiuto concesso da uno Stato ad un'impresa operante in un mercato caratterizzato da un numero esiguo di produttori - Impresa concorrente - Diritto di proporre ricorso

(Trattato CE, artt. 93, n. 3, e 173, quarto comma)

3 Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Aiuti alla costruzione navale - Direttiva 90/684 - Aiuti a favore dei cantieri navali dell'ex Repubblica democratica tedesca - Criteri di deroga - Versamento prima del 31 dicembre 1993 - Deposito a favore del beneficiario anteriormente al 31 dicembre 1993 in attesa della decisione definitiva della Commissione - Ammissibilità

[Direttive del Consiglio 90/684/CEE, artt. 10 bis, n. 2, lett. a), e 11, n. 2, e 92/68/CEE]

4 Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Aiuti alla costruzione navale - Direttiva 90/684 - Aiuti a favore dei cantieri navali dell'ex Repubblica democratica tedesca - Termine massimo per il versamento degli aiuti fissato al 31 dicembre 1993 - Competenza della Commissione ad autorizzare un aiuto dopo tale data

(Direttive del Consiglio 90/684, art. 10 bis, e 92/68)

5 Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Aiuti alla costruzione navale - Direttiva 90/684 - Aiuti a favore dei cantieri navali dell'ex Repubblica democratica tedesca - Criteri di deroga - Massimale - Base e modalità di calcolo - Determinazione alla luce dei lavori preparatori

[Direttive del Consiglio 90/684, art. 10 bis, n. 2, lett. a), e 92/68]

6 Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Aiuti alla costruzione navale - Direttiva 90/684 - Aiuti a favore dei cantieri navali dell'ex Repubblica democratica tedesca - Criteri di deroga - Riduzione di capacità - Portata

[Direttive del Consiglio 90/684, art. 10 bis, n. 2, lett. c), e 92/68]

7 Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Aiuti alla costruzione navale - Direttiva 90/684 - Aiuti a favore dei cantieri navali dell'ex Repubblica democratica tedesca - Criteri di deroga - Riduzione di capacità - Potere discrezionale della Commissione - Sindacato giurisdizionale

(Direttive del Consiglio 90/684, art. 10 bis, e 92/68)

8 Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Aiuti alla costruzione navale - Direttiva 90/684 - Aiuti a favore dei cantieri navali dell'ex Repubblica democratica tedesca - Criteri di deroga - Riduzione di capacità - Natura effettiva e irreversibile - Nozione

(Direttive del Consiglio 90/684, artt. 7 e 10 bis, e 92/68)

9 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Presa in considerazione del contesto

(Trattato CE, art. 190)

10 Aiuti concessi dagli Stati - Progetti di aiuti - Esame da parte della Commissione - Fase preliminare e fase del contraddittorio - Rispettive caratteristiche

(Trattato CE, art. 93, nn. 2 e 3)

Massima

11 A tenore dell'art. 37, terzo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell'art. 46, primo comma, del detto Statuto, le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti. Inoltre, ai sensi dell'art. 116, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, l'interveniente accetta il procedimento nello stato in cui questo si trova all'atto del suo intervento. L'interveniente non è quindi legittimato a proporre un'eccezione di irricevibilità non sollevata nelle conclusioni del convenuto.

12 Sebbene una decisione della Commissione che autorizza un aiuto nazionale ad un'impresa non possa ledere gli interessi di un concorrente fintantoché non siano adottati i provvedimenti nazionali oggetto di autorizzazione, deve nondimeno ritenersi che un concorrente è direttamente interessato da una decisione di questo tipo ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato allorché la volontà delle autorità nazionali di dare seguito al loro progetto di aiuti non lascia spazio a dubbi.

Ai sensi di questo stesso articolo, il concorrente deve del pari considerarsi individualmente interessato, qualora, tenuto conto di specifiche circostanze, relative al fatto che le imprese operanti sul mercato considerato costituiscono un numero esiguo, esso si trovi in una situazione particolare che lo contraddistingua, in relazione all'aiuto di cui trattasi, rispetto a qualsiasi altro operatore economico.

13 La condizione di cui all'art. 10 bis, n. 2, lett. a), della direttiva 90/684, concernente gli aiuti alla costruzione navale, inserito dalla direttiva 92/68 al fine di agevolare le ristrutturazioni necessarie in questo settore nell'ex Repubblica democratica tedesca, secondo la quale gli aiuti autorizzati dalla Commissione a favore dei cantieri navali dell'ex Repubblica democratica tedesca andavano versati entro e non oltre il 31 dicembre 1993, non è stata interessata dalla direttiva 93/115, che prorogava l'applicazione della direttiva fino al 31 dicembre 1994. Poiché la Commissione non era in grado di adottare una decisione definitiva in ordine all'autorizzazione di una delle parti di tale aiuto prima dello scadere del termine fissato per il suo versamento, il governo tedesco, intendendo concedere una parte dell'aiuto, soddisfaceva la condizione dianzi citata depositando l'importo di cui trattasi a favore del beneficiario in conti bancari vincolati.

14 La Commissione è competente ad autorizzare un aiuto al funzionamento a favore di un cantiere navale dell'ex Repubblica democratica tedesca dopo la data limite del 31 dicembre 1993 stabilita per il versamento di tale aiuto dall'art. 10 bis, n. 2, della direttiva 90/684, concernente gli aiuti alla costruzione navale, inserito dalla direttiva 92/68 al fine di agevolare le ristrutturazioni necessarie in questo settore nell'ex Repubblica democratica tedesca.

Infatti, da un lato, dal punto b) di questa disposizione discende che la Commissione aveva la facoltà ed il dovere di considerare la necessità e, quindi, la compatibilità degli aiuti al funzionamento erogati a favore dei contratti stipulati durante tutto il periodo compreso tra il 1_ luglio 1990 e il 31 dicembre 1993, ivi compresi i contratti eventualmente firmati l'ultimo giorno.

Dall'altro, tenuto conto del fatto che l'esame della compatibilità degli aiuti di Stato rientra di regola in una valutazione economica e tecnica complessa che richiede un certo tempo, occorre ammettere che, all'atto dell'emanazione della direttiva 92/68, il legislatore comunitario ha riconosciuto alla Commissione il potere di emanare, in taluni casi, la propria decisione in ordine alla compatibilità anche dopo il 31 dicembre 1993. Al riguardo va rilevato che il disposto stesso dell'art. 10 bis della direttiva 90/684 non prescrive espressamente che la Commissione adotti la propria decisione prima di tale data. Inoltre, trattandosi di aiuti al funzionamento, vale a dire in particolare di aiuti alla produzione connessi a contratti specifici, soltanto il momento della firma dei detti contratti ha rilevanza per quel che riguarda gli effetti degli aiuti sul piano della concorrenza, e non il momento in cui viene emanata la decisione della Commissione in merito alla compatibilità di questi aiuti con il mercato comune.

15 L'art. 10 bis, n. 2, lett. a), della direttiva 90/684, concernente gli aiuti alla costruzione navale, inserito dalla direttiva 92/68 al fine di agevolare le ristrutturazioni necessarie in questo settore nell'ex Repubblica democratica tedesca, prevede espressamente come base di calcolo del massimale degli aiuti al funzionamento un fatturato annuo di riferimento «previa» la prevista ristrutturazione, vale a dire dopo il 1995, essendo stato previsto che la detta ristrutturazione si sarebbe protratta fino al 31 dicembre 1995.

Se è vero che la direttiva 92/68 non contiene alcuna definizione della nozione di fatturato annuo di riferimento, la comunicazione della Commissione 25 maggio 1992, allegata alla proposta di questa direttiva, evidenzia tuttavia una definizione secondo la quale questo fatturato dev'essere calcolato moltiplicando il numero previsto di lavoratori subordinati alla fine del periodo di ristrutturazione per un valore di produzione medio per dipendente. Dai lavori preparatori della direttiva 92/68 emerge anche quale fosse l'importo massimo dell'aiuto al funzionamento previsto nel momento in cui la detta direttiva è stata emanata. Senza che ciò risulti espressamente dalla proposta della Commissione, questi elementi evidenziano il metodo di calcolo che la Commissione deve aver applicato per stabilire il massimale dell'aiuto attraverso una percentuale del fatturato annuo di riferimento. Questo metodo, che corrisponde a quello utilizzato dall'art. 4, n. 1, della direttiva 90/684 e che rappresenta la sola formula che possa spiegare il massimale adottato dalla direttiva 92/68, è stato dunque implicitamente approvato dal Consiglio.

16 L'art. 10 bis, n. 2, lett. c), della direttiva 90/684, concernente gli aiuti alla costruzione navale, inserito dalla direttiva 92/68 al fine di agevolare le ristrutturazioni necessarie in questo settore nell'ex Repubblica democratica tedesca, dev'essere interpretato nel senso che, affinché un aiuto sia autorizzato, esso richiedeva soltanto una riduzione generale del 40% della capacità complessiva di produzione in questo territorio, anteriormente alla fine della prevista ristrutturazione.

Di conseguenza, da questa disposizione discende che, da un lato, la Commissione non era tenuta ad assicurarsi, all'atto dell'emanazione della decisione con cui autorizzava un aiuto a favore di un cantiere navale, che la capacità di quest'ultimo, considerata separatamente, sarebbe stata ridotta o limitata a ciò che le aveva assegnato il governo tedesco e che, dall'altro, essa era legittimata ad approvare il versamento di una parte dell'aiuto basandosi unicamente su impegni assunti da questo governo in ordine ad una ripartizione di capacità fra i cantieri dell'ex Repubblica democratica tedesca e ad una riduzione della capacità complessiva entro il 1995, termine della ristrutturazione.

17 Sebbene il ruolo della Commissione nella valutazione della compatibilità di aiuti al funzionamento nell'ambito del regime di deroghe istituito dalla direttiva 92/68 al fine di agevolare le ristrutturazioni necessarie nel settore della costruzione navale nell'ex Repubblica democratica tedesca sia limitato alla verifica del rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 10 bis della direttiva 90/684, concernente gli aiuti in questo settore, nondimeno la Commissione gode, per quanto riguarda la condizione relativa alla riduzione della capacità futura dei beneficiari, di un ampio potere discrezionale per quel che riguarda le valutazioni degli elementi di fatto insiti nella stima di detta capacità.

In cause che, come quella in esame, implicano una valutazione economica e tecnica complessa, il sindacato esercitato dal giudice comunitario deve limitarsi alla verifica dell'osservanza delle norme di procedura e di motivazione, nonché dell'esattezza materiale dei fatti, dell'insussistenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere.

18 L'espressione «riduzione di capacità effettiva e irreversibile» utilizzata dall'art. 10 bis, n. 2, lett. c), della direttiva 90/684, concernente gli aiuti alla costruzione navale, inserito dalla direttiva 92/68 al fine di agevolare le ristrutturazioni necessarie in questo settore nell'ex Repubblica democratica tedesca, dev'essere interpretato nel senso che la capacità può essere aumentata, a decorrere dalla fine della ristrutturazione, rispettivamente dopo un periodo di cinque anni, con il consenso della Commissione, o dopo un periodo di dieci anni senza tale consenso.

Infatti, poiché nell'art. 10 questa espressione non è oggetto di alcuna definizione, essa va interpretata alla luce delle altre disposizioni della direttiva 90/684, come l'art. 7 riguardante gli aiuti per la chiusura, a tenore del quale una chiusura dev'essere considerata irreversibile quando dura più di dieci anni, potendo all'occorrenza la Commissione autorizzare una riapertura dopo cinque anni.

19 La motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato dev'essere adeguata alla natura dell'atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. Non è richiesto che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto l'accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi le condizioni dell'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.

Per quel che riguarda una decisione adottata al termine della fase preliminare del procedimento prevista dall'art. 93, n. 3, del Trattato, la portata dell'obbligo di motivazione è influenzata dal fatto che il detto articolo non obbliga la Commissione a coinvolgere terzi nel procedimento amministrativo. Fatto salvo l'obbligo di avviare il procedimento ex art. 93, n. 2, nell'ambito del quale la Commissione è tenuta ad intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni, essa può adottare una decisione ai sensi dell'art. 93, n. 3, basandosi solo sulla corrispondenza con lo Stato membro interessato. Ne consegue che essa non è di regola obbligata a tener conto, in particolare, degli interessi che un terzo poteva avere a ricevere chiarimenti nella motivazione.

20 Il procedimento amministrativo in materia di aiuti si articola in due fasi: la fase preliminare di esame degli aiuti istituita dall'art. 93, n. 3, del Trattato, che ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell'aiuto in questione, e la fase di esame di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato. Soltanto nell'ambito di quest'ultima fase di esame, diretta a consentire alla Commissione di avere un'informazione esauriente su tutti i dati della pratica, il Trattato prevede l'obbligo della Commissione di intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni, mentre nella fase preliminare tale obbligo manca.

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