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Document 62011FJ0041

    Massime della sentenza

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

    (Terza Sezione)

    13 giugno 2012

    Causa F‑41/11

    Dana Mocová

    contro

    Commissione europea

    «Funzione pubblica – Agenti temporanei – Non rinnovo di un contratto a tempo determinato – Potere discrezionale – Articolo 8 del RAA – Articolo 4 della decisione del direttore generale dell’OLAF, del 30 giugno 2005, relativa alla nuova politica in materia di assunzione e di impiego del personale temporaneo dell’OLAF – Durata massima dei contratti di agente temporaneo»

    Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale la sig.ra Mocová chiede l’annullamento della decisione del direttore generale facente funzione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dell’11 febbraio 2011, recante rigetto della domanda di proroga del suo contratto di agente temporaneo.

    Decisione:      Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

    Massime

    1.      Funzionari – Ricorso diretto contro la decisione implicita di rigetto di una domanda – Motivo relativo all’assenza di motivazione – Presa in considerazione della motivazione che compare nella decisione di rigetto di reclamo

    (Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; Regime applicabile agli altri agenti, art. 46)

    2.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Rinnovo di un contratto a tempo determinato – Potere discrezionale dell’amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

    [Regime applicabile agli altri agenti, artt. 8 e 47, § 1, b)]

    3.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Conclusione di un contratto al fine di occupare a titolo temporaneo un impiego permanente – Presupposti

    [Statuto dei funzionari, art. 1 bis, § 1; Regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, b), da 3 a 5 e 8, secondo comma]

    1.      Alla luce del carattere evolutivo del procedimento precontenzioso, qualora la decisione dell’amministrazione recante rigetto di un reclamo contenga una motivazione che evidentemente mancava nella decisione implicita di rigetto di una domanda contro la quale il reclamo era diretto, è la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo che dev’essere presa in considerazione per l’esame della legittimità dell’atto iniziale arrecante pregiudizio, motivazione che si presume coincida con quest’ultimo atto. Per questo motivo è proprio la legittimità dell’atto iniziale arrecante pregiudizio ad essere esaminata, e ciò alla luce della motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo.

    (v. punti 21 e 38)

    Riferimento:

    Tribunale dell’Unione europea: 9 dicembre 2009, Commissione/Birkhoff, T‑377/08 P, punti 58 e 59, e giurisprudenza ivi citata

    2.      Un agente temporaneo, titolare di un contratto a tempo determinato, non ha, in linea di principio, alcun diritto al rinnovo del suo contratto, essendo questa una semplice possibilità, subordinata alla condizione che tale rinnovo sia conforme all’interesse del servizio. Infatti, a differenza dei funzionari, la stabilità del cui impiego è garantita dallo Statuto, gli agenti temporanei rientrano in un regime specifico alla cui base si trova il contratto di assunzione stipulato con l’istituzione interessata. Dall’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del Regime applicabile agli altri agenti si evince che la durata del rapporto di lavoro tra un’istituzione e un agente temporaneo assunto a tempo determinato è disciplinata, per l’appunto, dalle condizioni poste nel contratto concluso dalle parti. Inoltre, un ampio potere discrezionale è riconosciuto all’amministrazione in materia di rinnovo di contratti. Il sindacato del giudice deve così limitarsi ad accertare se, tenuto conto dei modi e dei mezzi che hanno potuto determinare la valutazione espressa dall’amministrazione, quest’ultima si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato. In questo contesto, al fine di dimostrare che l’amministrazione ha commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti tale da giustificare l’annullamento della decisione adottata sulla base di tale valutazione, gli elementi di prova che l’agente è tenuto a fornire devono essere sufficienti per privare di plausibilità le valutazioni operate dall’amministrazione. In altri termini, l’esistenza di un errore manifesto non è provata se, malgrado gli elementi addotti dall’agente, la valutazione contestata può sempre essere riconosciuta giustificata e coerente.

    (v. punti da 42 a 44)

    Riferimento:

    Tribunale di primo grado: 12 dicembre 1996, AIUFFASS e AKT/Commissione, T‑380/94, punto 59; 17 ottobre 2002, Cocchi e Hainz, T‑330/00 e T‑114/01, punto 82; 6 febbraio 2003, Pyres/Commissione, T‑7/01, punto 64; 12 febbraio 2008, BUPA e a./Commissione, T‑289/03, punto 221

    Tribunale della funzione pubblica: 7 luglio 2009, Bernard/Europol, F‑54/08, punto 44; 23 novembre 2010, Gheysens/Consiglio, F‑8/10, punto 75

    3.      Dal combinato disposto dell’articolo 1 bis, paragrafo 1, dello Statuto e degli articoli da 2 a 5 del Regime applicabile agli altri agenti risulta che gli impieghi permanenti delle istituzioni sono, in linea di principio, destinati ad essere coperti da funzionari e che quindi solo eccezionalmente tali impieghi possono essere occupati da agenti soggetti al Regime applicabile agli altri agenti. Così, l’articolo 2, lettera b), di detto regime, anche se prevede espressamente che un agente temporaneo possa essere assunto per occupare un impiego permanente, precisa che ciò può aver luogo solo a titolo temporaneo. Inoltre, l’articolo 8, secondo comma, del Regime applicabile agli altri agenti dispone che il contratto di assunzione in qualità di agente temporaneo, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), non può eccedere quattro anni e può essere rinnovato una sola volta per un periodo massimo di due anni. Al termine di questo periodo viene posto obbligatoriamente fine alle funzioni dell’agente temporaneo, o mediante la cessazione delle sue funzioni, o mediante una sua nomina in qualità di funzionario alle condizioni fissate dallo Statuto. Questa eccezione al principio secondo cui gli impieghi permanenti sono destinati ad essere coperti mediante la nomina di funzionari può avere il solo scopo di provvedere alle esigenze del servizio in un determinato caso.

    (v. punto 48)

    Riferimento:

    Tribunale dell’Unione europea: 21 settembre 2011, Adjemian e a./Commissione, T‑325/09 P, punto 79, e giurisprudenza ivi citata

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