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Document 62022CJ0585
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2024.
X BV contro Staatssecretaris van Financiën.
Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento - Articolo 49 TFUE - Imposta sulle società - Prestito transfrontaliero infragruppo diretto a finanziare l’acquisizione o l’ampliamento di una partecipazione in una società non collegata al gruppo medesimo la quale, a seguito di tale operazione, diviene collegata a tale gruppo - Deduzione degli interessi corrisposti per tale prestito - Prestito contratto a condizioni di piena concorrenza - Nozione di ’costruzione puramente artificiosa’ - Principio di proporzionalità.
Causa C-585/22.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2024.
X BV contro Staatssecretaris van Financiën.
Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento - Articolo 49 TFUE - Imposta sulle società - Prestito transfrontaliero infragruppo diretto a finanziare l’acquisizione o l’ampliamento di una partecipazione in una società non collegata al gruppo medesimo la quale, a seguito di tale operazione, diviene collegata a tale gruppo - Deduzione degli interessi corrisposti per tale prestito - Prestito contratto a condizioni di piena concorrenza - Nozione di ’costruzione puramente artificiosa’ - Principio di proporzionalità.
Causa C-585/22.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:822
Causa C‑585/22
X BV
contro
Staatssecretaris van Financïen
(Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 ottobre 2024
«Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento - Articolo 49 TFUE - Imposta sulle società - Prestito transfrontaliero infragruppo diretto a finanziare l’acquisizione o l’ampliamento di una partecipazione in una società non collegata al gruppo medesimo la quale, a seguito di tale operazione, diviene collegata a tale gruppo - Deduzione degli interessi corrisposti per tale prestito - Prestito contratto a condizioni di piena concorrenza - Nozione di ’costruzione puramente artificiosa’ - Principio di proporzionalità»
Libertà di stabilimento - Libera prestazione di servizi - Libera circolazione dei capitali - Disposizioni del Trattato - Esame di un provvedimento nazionale relativo a tali due libertà fondamentali - Criteri di determinazione delle norme applicabili
(Art. 49, 56 e 63 TFUE)
(v. punti 23-25)
Libertà di stabilimento - Legislazione tributaria - Imposta sulle società - Prestito transfrontaliero infragruppo diretto a finanziare l’acquisizione o l’ampliamento di una partecipazione in una società non collegata al gruppo medesimo la quale, a seguito di tale operazione, diviene collegata al gruppo - Diniego in toto della deducibilità degli interessi passivi nel caso di costruzione puramente artificiosa - Ammissibilità - Prestito contratto a condizioni di piena concorrenza - Importo degli interessi non superiore a quello che avrebbe potuto essere convenuto tra imprese indipendenti - Irrilevanza
(Art. 49 TFUE)
(v. punti 41-46, 49-51, 60, 61, 63-93 e disp.).
Sintesi
Adita in via pregiudiziale dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte Suprema dei Paesi Bassi), la Corte si pronuncia sulla compatibilità con la libertà di stabilimento di una normativa nazionale che limita la deducibilità degli interessi corrisposti in base ad un prestito infragruppo.
X è una società costituita secondo la normativa dei Paesi Bassi appartenente a un gruppo multinazionale di società. Tale gruppo comprende, in particolare, le società A e C, entrambe con sede in Belgio. A è l’azionista unico di X e l’azionista di maggioranza di C. Nel 2000, X acquisiva la maggioranza delle azioni di una società costituita secondo il diritto dei Paesi Bassi, di cui A acquisiva il pacchetto azionario restante. X finanziava tale acquisizione per mezzo di prestiti concessi da C, che utilizzava, a tal fine, capitali propri ottenuti mediante un conferimento di capitale effettuato da A.
Nell’avviso di accertamento relativo all’imposta sulle società comunicato a X per l’esercizio 2007, lo Staatssecretaris van Financiën (Segretario di Stato alle Finanze, Paesi Bassi) negava la deducibilità degli interessi corrisposti dalla società medesima a C.
X impugnava tale diniego dinanzi ai giudici dei Paesi Bassi, sino al giudice del rinvio. Quest’ultimo si interroga sulla compatibilità della normativa dei Paesi Bassi in materia, in particolare, con la libertà di stabilimento, atteso che tale normativa sarebbe tale da svantaggiare le situazioni transfrontaliere. Ai sensi della legge sull’imposta sulle società ( 1 ), gli interessi corrisposti per debiti infragruppo inerenti, come nella specie, all’acquisizione o all’ampliamento di una partecipazione in un’entità che divenga, per effetto dell’operazione medesima, un’entità collegata al contribuente ( 2 ), sono deducibili unicamente a condizione che il contribuente dimostri o che il prestito e l’operazione giuridica ad esso connessa siano basati, in misura determinante, su considerazioni di natura economica, o che l’imposta riscossa, in definitiva, sugli interessi determini un’imposizione in misura non inferiore al 10% sull’utile imponibile determinato secondo i criteri della normativa dei Paesi Bassi. Orbene, a parere del giudice del rinvio, questa seconda condizione, prevista dall’articolo 10a, paragrafo 3, lettera b), di tale legge, è generalmente soddisfatta nel caso di entità residenti, mentre viene soddisfatta meno frequentemente nel caso di entità non residenti.
Il giudice medesimo ritiene, peraltro, che tale restrizione sia giustificata dalla necessità di combattere la frode e l’evasione fiscale ( 3 ), chiedendosi, tuttavia, se, alla luce, in particolare, della sentenza Lexel, le operazioni concluse a condizioni di piena concorrenza non debbano essere considerate, di per sé, come puramente artificiose.
Giudizio della Corte
In primo luogo, la Corte rileva che la legge sull’imposta sulle società, pur essendo indistintamente applicabile, implica una disparità di trattamento idonea a produrre effetti dissuasivi sull’esercizio della libertà di stabilimento garantita dall’articolo 49 TFUE. Infatti, se nel sistema fiscale dei Paesi Bassi non venisse praticata un’imposizione ad un’aliquota inferiore al 10%, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, dall’articolo 10a, paragrafo 3, lettera b), dalla menzionata legge deriverebbe la conseguenza, inevitabile e non aleatoria, che tale condizione riguarderebbe unicamente le fattispecie transfrontaliere. Infatti, tale condizione potrebbe non essere soddisfatta solo dalle società stabilite nei Paesi Bassi che corrispondano interessi a un’entità collegata stabilita in un altro Stato membro nel caso in cui quest’ultimo Stato membro assoggetti l’entità medesima ad un’imposta inferiore.
Una disparità di trattamento del genere è ammissibile solo qualora riguardi fattispecie non oggettivamente comparabili o qualora sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale e sia proporzionata a tale obiettivo.
A tal proposito, in secondo luogo, la Corte ritiene che, a fronte di una normativa volta a consentire, ai fini della determinazione dell’utile, la deducibilità degli interessi relativi a debiti nei confronti di un’entità collegata solo a condizione che tali interessi passivi non siano creati artificiosamente, una società non si trova in una posizione differente per il solo fatto che l’entità collegata, beneficiaria degli interessi in questione, sia stabilita in un altro Stato membro, nel quale tali interessi siano soggetti a un’aliquota non superiore al 10% su un utile imponibile determinato secondo i criteri del diritto dei Paesi Bassi. In un’ipotesi del genere, il prestito per il quale gli interessi vengono corrisposti e la relativa operazione giuridica possono essere parimenti fondati su considerazioni economiche ( 4 ).
In terzo luogo, quanto alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare una restrizione all’esercizio di una libertà di circolazione garantita dal Trattato FUE, la Corte rileva che l’articolo 10a, paragrafo 3, lettera b), della legge sull’imposta sulle società persegue l’obiettivo di combattere la frode e l’evasione fiscale ed è volto ad impedire che i fondi propri di un gruppo siano fittiziamente presentati come fondi mutuati da un’entità costituita nei Paesi Bassi del gruppo stesso e che gli interessi risultanti da detto prestito siano dedotti dal risultato di bilancio imponibile nei Paesi Bassi. Tale obiettivo vale anche nei casi in cui, come nella specie, un’entità divenga un’entità collegata dello stesso contribuente solo a seguito dell’acquisizione o dell’ampliamento di una partecipazione.
In quarto luogo, per quanto riguarda la proporzionalità della normativa in esame, la Corte rileva che essa è atta a garantire il raggiungimento dell’obiettivo perseguito e non va al di là di quanto necessario per il suo raggiungimento.
Sotto un primo profilo, la normativa oggetto del procedimento principale istituisce una presunzione secondo cui gli interessi corrisposti in relazione a debiti derivanti da prestiti infragruppo, contratti secondo criteri ivi indicati come indiziari, costituiscono o fanno parte di costruzioni puramente artificiose. La possibilità per il contribuente di confutare tale presunzione dimostrando che ricorrono le condizioni di cui all’articolo 10a, paragrafo 3, lettere a) e b), della legge sull’imposta sulle società consente di limitare il diniego della deducibilità degli interessi derivanti da prestiti alle sole fattispecie in cui il prestito sia dettato da ragioni fiscali in misura tale che non risulti necessario per il raggiungimento di obiettivi economicamente giustificati e che non sarebbe stato contratto tra entità prive di specifici rapporti.
Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda la questione se le operazioni concluse a condizioni di piena concorrenza escludano, per definizione, la sussistenza di una costruzione puramente artificiosa, la Corte sottolinea che l’esame del rispetto delle condizioni di piena concorrenza deve vertere non solo sulle clausole del contratto di prestito relative, segnatamente, all’importo o al tasso d’interesse, bensì anche sulla logica economica del prestito di cui trattasi e delle operazioni giuridiche ad esso connesse, al fine di accertare l’effettività economica delle operazioni, la cui assenza costituisce uno dei motivi determinanti ai fini della qualificazione di un’operazione come una costruzione puramente artificiosa. A tal proposito, dalla sentenza Lexel, riguardante una normativa svedese avente conseguenze pratiche differenti, non si può dedurre che, in assenza di un motivo economico, il semplice fatto che le condizioni del prestito infragruppo corrispondano a quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti implichi che il prestito stesso e le operazioni ad esso connesse non costituiscano, per definizione, una costruzione puramente artificiosa.
Sotto un terzo profilo, la Corte sottolinea che il diniego in toto di deducibilità degli interessi corrisposti per un prestito infragruppo andrebbe al di là dell’obiettivo di prevenire le costruzioni puramente artificiose. Laddove il carattere artificioso di un’operazione risulti da un tasso di interesse eccezionalmente elevato applicato sul prestito, il quale presenti, peraltro, effettività economica, il principio di proporzionalità esige che il diniego di deducibilità si limiti alla frazione di interessi corrisposti superiore al tasso di mercato abituale. Per contro, nel caso in cui il prestito in questione sia, di per sé, privo di giustificazione economica e, in assenza della specifica relazione tra le società interessate ed il vantaggio fiscale perseguito, il prestito non sarebbe mai stato contratto, l’esclusione in toto della deducibilità di detti interessi risulta coerente con il principio di proporzionalità.
Sotto un quarto profilo, la normativa oggetto del procedimento principale non sembra nemmeno porsi in contrasto con le esigenze derivanti dal principio della certezza del diritto. La Corte rileva che è inevitabile che una disposizione volta alla repressione delle pratiche abusive faccia ricorso a nozioni astratte che consentano di cogliere il più ampio ventaglio possibile di fattispecie. Tuttavia, l’utilizzo di nozioni astratte non implica che l’applicazione di tale normativa sia lasciata interamente alla discrezionalità dell’Amministrazione finanziaria, poiché tale applicazione è subordinata a criteri chiaramente definiti nella normativa medesima, consentendo al contribuente di determinarne preventivamente e con sufficiente precisione la sfera di applicazione.
( 1 ) Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (legge sull’imposta sulle società del 1969), nel testo vigente nel 2007 (Stb. 2006, n 631) (in prosieguo: la «legge sull’imposta sulle società»).
( 2 ) V. l’articolo 10a, paragrafo 3, lettere a) e b), della legge sull’imposta sulle società.
( 3 ) Sentenza del 20 gennaio 2021, Lexel (C 484/19, EU:C:2021:34).
( 4 ) Ai sensi dell’articolo 10a, paragrafo 3, lettera a), della legge sull’imposta sulle società.