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Document 62024CJ0202

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2024.
MA.
Rinvio pregiudiziale – Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra – Consegna di una persona al Regno Unito ai fini dell’esercizio di un’azione penale – Competenza dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Rischio di violazione di un diritto fondamentale – Articolo 49, paragrafo 1, e articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di legalità dei reati e delle pene – Modifica, sfavorevole per tale persona, del regime di liberazione condizionale.
Causa C-202/24.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:649

Causa C-202/24

MA

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Supreme Court (Irlanda)]

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2024

«Rinvio pregiudiziale – Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra – Consegna di una persona al Regno Unito ai fini dell’esercizio di un’azione penale – Competenza dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Rischio di violazione di un diritto fondamentale – Articolo 49, paragrafo 1, e articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di legalità dei reati e delle pene – Modifica, sfavorevole per tale persona, del regime di liberazione condizionale»

  1. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il Regno Unito – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Obbligo di rispettare i diritti e principi giuridici fondamentali – Rifiuto dell’esecuzione di un mandato d’arresto in caso di rischio di violazione di un diritto fondamentale – Presupposti –Inapplicabilità della Carta dei diritti fondamentali al Regno Unito – Irrilevanza

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 51, § 1; accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE e CEEA-Regno Unito, art. 524, § 2, e da 600 a 604)

    (v. punti 46, 49, 51)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia penale – Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il Regno Unito – Consegna delle persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Obbligo di rispettare i diritti e principi giuridici fondamentali – Rifiuto dell’esecuzione di un mandato d’arresto in caso di rischio di violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali – Presupposti – Modifica retroattiva della portata della pena comminata –Rischio reale di una pena più grave di quella inizialmente comminata – Elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati che dimostrino l’esistenza di un tale rischio

    [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1; accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE e CEEA-Regno Unito, art. 3, § 1, 524, § 1 e 2, 602, § 2, 603, § 2, 604, c), e 613, § 2; decisione quadro del Consiglio 2002/584]

    (v. punti 70-82, 84-91, 97, 98 e disp.)

  3. Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Principio di legalità dei reati e delle pene – Riconoscimento tanto da parte della Carta dei diritti fondamentali quanto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Significato e portata identici – Livello di tutela garantito dalla Carta che non incide su quello garantito dalla suddetta Convenzione

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49, § 1)

    (v. punto 92)

Sintesi

Adita in via pregiudiziale dalla Supreme Court (Corte suprema, Irlanda), la Corte, riunita in Grande Sezione, precisa gli obblighi dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione quando una persona oggetto di un mandato d’arresto emesso sulla base dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione concluso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra(in prosieguo: l’«ASCC») ( 1 ) invochi un rischio di violazione di un diritto fondamentale in caso di consegna al Regno Unito.

Il giudice distrettuale dei Magistrates’ Courts of Northern Ireland (Tribunale dell’Irlanda del Nord, Regno Unito) ha emesso quattro mandati di arresto nei confronti di MA per reati di terrorismo che sarebbero stati commessi nel luglio 2020 e alcuni dei quali possono giustificare l’irrogazione di una pena detentiva a vita.

Nell’autunno del 2022, la High Court (Alta Corte, Irlanda) ha ordinato la consegna di MA al Regno Unito. MA ha proposto impugnazione avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio. Egli afferma che la sua consegna al Regno Unito sarebbe incompatibile con il principio di legalità dei reati e delle pene, sancito, in particolare, all’articolo 7 della CEDU ( 2 )

Il giudice del rinvio precisa che, in caso di consegna e di condanna di MA nel Regno Unito, la sua eventuale liberazione condizionale sarebbe disciplinata da una normativa del Regno Unito adottata successivamente alla presunta commissione dei reati in discussione. La liberazione condizionale di una persona condannata per reati come quelli di cui MA è sospettato deve ora essere approvata da un’autorità specializzata e può avvenire solo dopo che tale persona abbia scontato i due terzi della pena. Siffatta ipotesi non ricorreva nel precedente regime, che prevedeva una liberazione condizionale automatica dopo che la persona condannata avesse scontato metà della pena.

In tale contesto, alla luce, in particolare, delle garanzie offerte dal sistema giudiziario del Regno Unito quanto all’applicazione della CEDU, della mancata dimostrazione dell’esistenza di una carenza sistemica che lascerebbe supporre una violazione probabile e flagrante dei diritti garantiti dalla CEDU in caso di consegna di MA nonché della possibilità per quest’ultimo di adire la Corte europea dei diritti dell’uomo, il giudice del rinvio ha respinto l’argomento di MA vertente sul rischio di violazione dell’articolo 7 della CEDU.

Il giudice in parola si chiede tuttavia se sia possibile giungere ad una conclusione simile per quanto riguarda un rischio di violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta ( 3 ), il quale enuncia, segnatamente, che non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Inoltre, esso si interroga sulla competenza dello Stato di esecuzione a pronunciarsi su un argomento vertente sull’incompatibilità con l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta di disposizioni in materia di pene che possono essere applicate nello Stato emittente, laddove quest’ultimo non è tenuto a rispettare la Carta e la Corte ha stabilito requisiti elevati per quanto riguarda la presa in considerazione di un rischio di violazione dei diritti fondamentali nello Stato membro emittente.

Giudizio della Corte

In primo luogo, la Corte, dopo aver escluso l’applicabilità della decisione quadro 2002/584 ( 4 ) all’esecuzione dei mandati d’arresto in discussione nel procedimento principale, rileva che dalla struttura del titolo VII della terza parte dell’ASCC, che verte sulla cooperazione in materia penale, e in particolare dalle funzioni rispettive degli articoli da 600 a 604 del medesimo accordo ( 5 ), risulta che uno Stato membro può rifiutare di eseguire un mandato d’arresto emesso dal Regno Unito solo per motivi derivanti dall’ASCC.

In tale contesto, come ricorda l’articolo 524, paragrafo 2, dell’ASCC, gli Stati membri hanno l’obbligo di rispettare la Carta, dato che una decisione di consegna costituisce un’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Le autorità giudiziarie dell’esecuzione degli Stati membri sono quindi tenute a garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti, fra l’altro, dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta alla persona oggetto di un mandato d’arresto emesso sul fondamento dell’ASCC, senza che la circostanza che la Carta non sia applicabile al Regno Unito presenti rilevanza al riguardo.

In secondo luogo, la Corte sottolinea che l’esigenza di procedere ad un esame in due fasi che risulta dalla giurisprudenza relativa alla decisione quadro 2002/584 ( 6 ) non può essere trasposta all’ASCC. Infatti, il sistema semplificato ed efficace di consegna instaurato dalla suddetta decisione quadro si basa sul principio di fiducia reciproca che caratterizza in modo specifico i rapporti tra gli Stati membri e da cui deriva la presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte dello Stato membro emittente. Certamente, non è escluso che un accordo internazionale possa istituire un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri e taluni paesi terzi, come taluni Stati membri dello Spazio economico europeo. Tale considerazione non può tuttavia essere estesa al complesso dei paesi terzi e, in particolare, al Regno Unito.

Anzitutto, l’ASCC non stabilisce, tra l’Unione e il Regno Unito, relazioni privilegiate tali da giustificare siffatto elevato livello di fiducia. In particolare, il Regno Unito non fa parte dello spazio europeo senza frontiere interne, la cui costruzione è resa possibile, fra l’altro, dal principio della fiducia reciproca. Inoltre, sebbene dall’ASCC risulti che la cooperazione tra il Regno Unito e gli Stati membri si basa sul rispetto nutrito da lunga data per la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali ( 7 ), tale cooperazione non è presentata come basata sulla salvaguardia della fiducia reciproca tra gli Stati interessati che esisteva prima dell’uscita dall’Unione del Regno Unito il 31 gennaio 2020. Infine, vi sono differenze sostanziali tra le disposizioni dell’ASCC relative al meccanismo di consegna e le corrispondenti disposizioni della decisione quadro 2002/584.

In terzo luogo, la Corte precisa, in siffatto contesto, l’esame al quale è tenuta l’autorità giudiziaria dell’esecuzione quando la persona interessata invochi dinanzi ad essa l’esistenza di un rischio di violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta in caso di consegna al Regno Unito. Essa sottolinea che l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali impone a tale autorità giudiziaria dell’esecuzione di determinare concretamente, al termine di un esame adeguato se vi siano valide ragioni per ritenere che detta persona sia esposta a un rischio reale di una siffatta violazione. A tal fine, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve esaminare il complesso degli elementi pertinenti per valutare la situazione prevedibile della persona ricercata in caso di consegna di quest’ultima nel Regno Unito, il che presuppone, a differenza dell’esame in due fasi summenzionato, di tener conto simultaneamente tanto delle norme e delle prassi vigenti in via generale in tale paese quanto delle specificità della situazione individuale della persona di cui si tratta. Essa potrà rifiutare di dare seguito a un mandato d’arresto emesso sulla base dell’ASCC solamente se dispone, alla luce della situazione individuale della persona ricercata, di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati che dimostrino valide ragioni per ritenere che sussista un rischio effettivo di violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta.

Inoltre, prima di poter rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve, conformemente all’obbligo di reciproca assistenza in totale buona fede enunciato all’articolo 3, paragrafo 1, dell’ASCC, chiedere previamente all’autorità giudiziaria emittente informazioni riguardanti le norme del diritto dello Stato di emissione e il modo in cui queste ultime possono essere applicate alla situazione individuale della persona ricercata nonché, se del caso, garanzie supplementari per escludere il rischio di violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta.

In ultimo luogo, per quanto riguarda la portata di quest’ultima disposizione, la Corte precisa che una misura relativa all’esecuzione di una pena sarà incompatibile con tale disposizione soltanto se comporta una modifica retroattiva della portata stessa della pena comminata il giorno della commissione del reato di cui si tratta, comportando così l’irrogazione di una pena più grave. Tale ipotesi non ricorre quando detta misura si limita a prolungare la soglia di ammissibilità della liberazione condizionale. Tuttavia, la situazione può essere diversa, in particolare, se la misura in parola abroga nella sua sostanza la possibilità di una liberazione condizionale o se si colloca in un insieme di misure che portano ad aggravare la natura intrinseca della pena inizialmente comminata.


( 1 ) Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (GU 2021, L 149, pag. 10).

( 2 ) Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

( 3 ) Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

( 4 ) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).

( 5 ) Gli articoli in parola riguardano, segnatamente, i casi di rifiuto di esecuzione di un mandato d’arresto emesso sulla base dell’ASCC nonché le garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi più particolari.

( 6 ) Con riguardo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve, nell’ambito di una prima fase, determinare se esistano elementi diretti a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di violazione, nello Stato membro emittente, di un diritto fondamentale rilevante a causa, vuoi di carenze sistemiche o generalizzate, vuoi di carenze che incidono più specificamente su di un gruppo oggettivamente identificabile di persone. Nell’ambito di una seconda fase, essa deve verificare, in modo concreto e preciso, in quale misura le carenze identificate durante la prima fase dell’esame possano incidere sulla persona oggetto di un mandato d’arresto europeo e se, tenuto conto della sua situazione personale, sussistano motivi gravi e comprovati di ritenere che tale persona corra un rischio reale di violazione di un diritto fondamentale rilevante in caso di consegna allo Stato membro emittente.

( 7 ) Articolo 524, paragrafo 1, dell’ASCC.

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