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Document 62022CJ0713

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2024.
LivaNova plc contro Ministero dell'Economia e delle Finanze e a.
Rinvio pregiudiziale – Società – Scissioni delle società per azioni – Sesta direttiva 82/891/CEE – Articolo 3, paragrafo 3, lettera b) – Scissione mediante costituzione di nuove società – Nozione di “elemento del patrimonio passivo non (…) attribuito nel progetto di scissione” – Responsabilità solidale di tali nuove società per il passivo derivante da comportamenti della società scissa antecedenti a detta scissione.
Causa C-713/22.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:642

Causa C‑713/22

LivaNova plc

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze e a.

(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Corte suprema di cassazione)

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2024

«Rinvio pregiudiziale – Società – Scissioni delle società per azioni – Sesta direttiva 82/891/CEE – Articolo 3, paragrafo 3, lettera b) – Scissione mediante costituzione di nuove società – Nozione di “elemento del patrimonio passivo non (…) attribuito nel progetto di scissione” – Responsabilità solidale di tali nuove società per il passivo derivante da comportamenti della società scissa antecedenti a detta scissione»

Libertà di stabilimento – Società – Regime delle scissioni delle società per azioni – Direttiva 82/891 – Scissione mediante costituzione di nuove società – Progetto di scissione – Elemento del patrimonio passivo – Nozione – Elemento di natura indeterminata, come i costi di bonifica e i danni ambientali constatati, valutati o consolidati dopo la scissione in questione – Inclusione – Condizione – Elemento risultante da comportamenti della società scissa antecedenti alla scissione

[Direttiva del Consiglio 82/891, art. 3, § 3, b)]

(v. punti 62, 64, 67-69, 72-75 e disp.)

Sintesi

La Corte ricorda le condizioni in presenza della quali essa è competente a rispondere ad una questione pregiudiziale che si pone nell’ambito di una situazione puramente interna, e precisa, nell’ambito della sesta direttiva 82/891 ( 1 ), la portata della responsabilità solidale delle società beneficiarie di un’operazione di scissione nei confronti dei debiti risultanti da danni causati dalla società scissa non determinati al momento di tale operazione.

Il 13 maggio 2003 la SNIA SpA ha realizzato un’operazione di scissione mediante la quale ha trasferito una parte del suo patrimonio, ossia tutte le partecipazioni da essa detenute nel settore biomedico, ad una società di nuova costituzione, la Sorin SpA, divenuta successivamente la LivaNova plc.

A seguito di tale operazione di scissione, le autorità pubbliche hanno proposto domande di risarcimento nei confronti della SNIA per i danni ambientali che essa avrebbe causato nell’ambito delle sue attività nel settore dei prodotti chimici. La SNIA nonché dette autorità hanno chiesto la condanna in solido della LivaNova per tutti i debiti derivanti dai costi di bonifica e per danni ambientali la cui responsabilità sarebbe imputabile alla SNIA prima della scissione.

La SNIA è stata riconosciuta responsabile di tali danni dai giudici italiani. Tuttavia, poiché i fatti alla base di tale responsabilità erano antecedenti al 13 maggio 2003, data alla quale è stata effettuata l’operazione di scissione, la responsabilità solidale della LivaNova è stata limitata agli attivi trasferiti, conformemente alla normativa italiana ( 2 ), a motivo del fatto che i debiti derivanti dai costi di bonifica e per danni ambientali costituivano elementi del passivo della SNIA noti, ma la cui attribuzione non poteva essere desunta dal progetto di scissione in questione.

Al fine di stabilire se la LivaNova possa essere considerata responsabile in solido dei costi di bonifica e per danni ambientali causati dalla SNIA, la Corte suprema di cassazione (Italia), alla quale la LivaNova ha deferito la controversia, si interroga sulla portata della nozione di «elemento del patrimonio passivo non (…) attribuito nel progetto di scissione», contemplata dall’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva, che è stata trasposta nella legislazione italiana mediante la nozione di «elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto [di scissione]».

In particolare, essa si chiede se questa prima nozione possa ricomprendere elementi di natura indeterminata del patrimonio passivo non attribuiti nel progetto di scissione, come i costi di bonifica e per i danni ambientali che sono stati constatati, valutati o consolidati dopo la scissione in questione, risultanti da comportamenti della società scissa antecedenti all’operazione di scissione o da comportamenti successivi a tale operazione che sono essi stessi lo sviluppo di comportamenti antecedenti della suddetta società scissa.

La Corte considera che la responsabilità solidale delle società beneficiarie enunciata all’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva si applica a siffatti elementi del patrimonio passivo, purché essi risultino da comportamenti della società scissa antecedenti all’operazione di scissione.

Giudizio della Corte

Anzitutto, la Corte rileva che l’operazione di scissione qui in discussione non rientra direttamente nell’ambito di applicazione della sesta direttiva, in quanto la SNIA ha trasferito soltanto una parte del suo patrimonio alla Sorin, divenuta LivaNova, e non il suo intero patrimonio come previsto dall’articolo 21 della sesta direttiva, che definisce la nozione di «scissione mediante costituzione di nuove società».

Tuttavia, la Corte ricorda che, secondo una costante giurisprudenza, essa è competente a statuire sulle domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su disposizioni del diritto dell’Unione in situazioni nelle quali i fatti in discussione nel procedimento principale si collocano al di fuori dell’ambito di applicazione diretta del diritto dell’Unione, purché le disposizioni del diritto dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione pregiudiziale siano state rese applicabili dal diritto nazionale in maniera diretta e incondizionata, al fine di garantire un trattamento identico alle situazioni interne e alle situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma a condizione che il giudice del rinvio indichi il collegamento esistente tra la controversia pendente dinanzi ad esso e le suddette disposizioni del diritto dell’Unione ( 3 ).

Orbene, nel caso di specie, il giudice del rinvio ha sottolineato che il tenore letterale della disposizione nazionale in discussione, applicabile al procedimento principale, è, in sostanza, equivalente a quello dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva, che essa traspone nel diritto nazionale. Trasponendo la sesta direttiva in questo modo, il legislatore italiano ha dunque deciso di applicare l’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva in maniera diretta e incondizionata anche alle operazioni mediante le quali una società per azioni attribuisce una parte soltanto del suo patrimonio ad un’altra società.

Poi, per quanto riguarda l’interpretazione della nozione di «elemento del patrimonio passivo», contemplata all’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della sesta direttiva, la Corte chiarisce, in primo luogo, che essa mira, in senso ampio, a ricomprendere qualsiasi debito della società scissa, sia esso certo o incerto, determinato o indeterminato, indipendentemente dall’origine e dalla natura dello stesso.

In secondo luogo, poiché, in virtù della sesta direttiva, un progetto di scissione deve menzionare la descrizione e la ripartizione precise degli elementi del patrimonio passivo da trasferire, tali elementi devono essere sorti anteriormente alla cessione in questione. Nel caso di costi di bonifica e per danni ambientali, tale requisito implica dunque che l’illecito o il fatto generatore di tali danni si siano verificati anteriormente alla scissione, ma non che a questa data tali danni siano stati constatati, valutati o persino consolidati.

In terzo luogo, uno degli obiettivi della sesta direttiva è segnatamente la protezione dei terzi. La nozione di «terzi» e più ampia di quella di «creditori, obbligazionisti o no, ed i portatori di altri titoli delle società partecipanti alla scissione». Figurano infatti tra i terzi persone che, alla data della scissione in questione, non sono ancora qualificabili come creditori o portatori di altri titoli, ma che possono essere così qualificate dopo tale scissione in ragione di situazioni sorte prima di quest’ultima, come la commissione di violazioni della normativa sull’ambiente, ma che siano state constatate soltanto dopo tale scissione.

Tale interpretazione della nozione di «terzi» corrobora quella della nozione di «elementi del patrimonio passivo», nel senso che essa ricomprende anche le passività di natura indeterminata, ma che risultano da comportamenti antecedenti alla scissione.

Pertanto, la nozione di «elementi del patrimonio passivo», di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), prima frase, della sesta direttiva, ricomprende non soltanto le passività di natura determinata, ma anche quelle di natura indeterminata, come i costi di bonifica e per danni ambientali che siano stati constatati, valutati o consolidati dopo la scissione in questione, ma che risultano da comportamenti antecedenti a tale scissione.

Per contro, la sesta direttiva prevede soltanto un sistema minimo di protezione degli interessi dei terzi, per gli elementi del patrimonio passivo che risultano dai soli comportamenti antecedenti alla scissione in questione. Pertanto, la questione se dei comportamenti successivi a tale scissione, ma che sono lo sviluppo di comportamenti antecedenti della società scissa, possano essere imputati a tale società, con la conseguenza che l’obbligo di risarcire i danni così cagionati, quali elementi del patrimonio passivo, sarà trasferito alle società beneficiarie secondo le modalità definite dalla sesta direttiva, deve essere determinata sulla base del diritto nazionale.


( 1 ) Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato [CEE] e relativa alle scissioni delle società per azioni (GU 1982, L 378, pag. 47; in prosieguo: la «sesta direttiva»)

( 2 ) Articolo 2506 bis, terzo comma, del codice civile.

( 3 ) Conformemente all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte e alle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale.

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