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Documento 62023CJ0070
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 luglio 2024.
Westfälische Drahtindustrie GmbH e a. contro Commissione europea.
Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio per precompresso – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) – Sentenza che annulla parzialmente la decisione e fissa un’ammenda di importo identico a quello dell’ammenda inizialmente inflitta – Imputazione dei pagamenti effettuati in via provvisoria – Decisione della Commissione europea sull’importo dell’ammenda restante non pagata – Data di esigibilità di un’ammenda il cui importo è stato fissato dal giudice dell’Unione nell’esercizio della sua competenza estesa al merito.
Causa C-70/23 P.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 luglio 2024.
Westfälische Drahtindustrie GmbH e a. contro Commissione europea.
Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio per precompresso – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) – Sentenza che annulla parzialmente la decisione e fissa un’ammenda di importo identico a quello dell’ammenda inizialmente inflitta – Imputazione dei pagamenti effettuati in via provvisoria – Decisione della Commissione europea sull’importo dell’ammenda restante non pagata – Data di esigibilità di un’ammenda il cui importo è stato fissato dal giudice dell’Unione nell’esercizio della sua competenza estesa al merito.
Causa C-70/23 P.
Raccolta della giurisprudenza - generale
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2024:580
Causa C‑70/23 P
Westfälische Drahtindustrie GmbH e a.
contro
Commissione europea
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 luglio 2024
«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio per precompresso – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) – Sentenza che annulla parzialmente la decisione e fissa un’ammenda di importo identico a quello dell’ammenda inizialmente inflitta – Imputazione dei pagamenti effettuati in via provvisoria – Decisione della Commissione europea sull’importo dell’ammenda restante non pagata – Data di esigibilità di un’ammenda il cui importo è stato fissato dal giudice dell’Unione nell’esercizio della sua competenza estesa al merito»
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata – Sentenza che annulla parzialmente una decisione della Commissione e fissa un’ammenda di importo identico a quello dell’ammenda inizialmente inflitta – Ammenda non distinta da quella inizialmente inflitta dalla Commissione
(Artt. 101, 102 e 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, § 2, e 31)
(v. punti 37‑49)
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1)
(v. punti 54‑58)