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Document 62023CJ0367
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 giugno 2024.
EA contro Artemis security SAS.
Rinvio pregiudiziale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 9, paragrafo 1, lettera a) – Obbligo di valutazione della salute dei lavoratori notturni – Violazione di tale obbligo da parte del datore di lavoro – Diritto al risarcimento – Necessità di dimostrare l’esistenza di un danno specifico.
Causa C-367/23.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 giugno 2024.
EA contro Artemis security SAS.
Rinvio pregiudiziale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 9, paragrafo 1, lettera a) – Obbligo di valutazione della salute dei lavoratori notturni – Violazione di tale obbligo da parte del datore di lavoro – Diritto al risarcimento – Necessità di dimostrare l’esistenza di un danno specifico.
Causa C-367/23.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:529
Causa C‑367/23
EA
contro
Artemis security SAS
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)]
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 giugno 2024
«Rinvio pregiudiziale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 9, paragrafo 1, lettera a) – Obbligo di valutazione della salute dei lavoratori notturni – Violazione di tale obbligo da parte del datore di lavoro – Diritto al risarcimento – Necessità di dimostrare l’esistenza di un danno specifico»
Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 2003/88 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro – Obbligo di valutazione della salute dei lavoratori notturni – Violazione da parte del datore di lavoro – Diritto al risarcimento – Determinazione dell’importo del risarcimento – Applicazione delle norme nazionali relative all’entità del risarcimento pecuniario – Presupposto – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 9, § 1, a)]
(v. punti 25-27, 37)
Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 2003/88 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro – Obbligo di valutazione della salute dei lavoratori notturni – Violazione da parte del datore di lavoro – Diritto al risarcimento – Riparazione integrale del danno subìto – Portata – Versamento di danni punitivi – Esclusione
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 9, § 1, a)]
(v. punti 31-33, 35, 36)
Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 2003/88 concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro – Obbligo di valutazione della salute dei lavoratori notturni – Violazione da parte del datore di lavoro – Diritto al risarcimento – Necessità di dimostrare l’esistenza di un danno specifico
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 9, § 1, a)]
(v. punti 40-43, dispositivo 1)
Sintesi
Adita in via pregiudiziale dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), la Corte chiarisce talune norme relative al lavoro notturno ai sensi della direttiva 2003/88/CE ( 1 ) e al diritto al risarcimento in caso di violazione di queste ultime.
EA è stato assunto, il 1o aprile 2017, in qualità di agente del servizio di sicurezza antincendio e di assistenza alle persone dalla Artemis security SAS (in prosieguo: la «Artemis»). Essendo stato trasferito da un posto di lavoro diurno a un posto di lavoro notturno, EA ha adito il conseil de prud’hommes di Compiègne (Tribunale del lavoro di Compiègne, Francia) al fine, in particolare, di ottenere la condanna della Artemis al risarcimento dei danni per il motivo, da un lato, che il suo contratto di lavoro sarebbe stato unilateralmente modificato dalla Artemis e, dall’altro, che egli non avrebbe beneficiato del monitoraggio medico rafforzato applicabile in caso di lavoro notturno.
Essendo stata respinta la sua domanda di risarcimento danni, EA ha adito la cour d’appel d’Amiens (Corte d’appello di Amiens, Francia), la quale ha confermato detto rigetto con la motivazione che EA non aveva dimostrato l’effettività e l’entità del danno che sosteneva di aver subìto a motivo dell’omesso monitoraggio medico rafforzato richiesto in caso di lavoro notturno. A sostegno dell’impugnazione da lui proposta avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, EA sostiene che la mera constatazione dell’inosservanza delle disposizioni di tutela in materia di monitoraggio medico rafforzato in caso di lavoro notturno fa sorgere il diritto al risarcimento in capo al lavoratore interessato e che, nel respingere la sua domanda di risarcimento del danno, la cour d’appel d’Amiens (Corte d’appello di Amiens) ha violato il code du travail (codice del lavoro) ( 2 ), in combinato disposto con l’articolo 9 della direttiva 2003/88.
A tale riguardo, il giudice del rinvio si chiede, in particolare, se la mera inosservanza, da parte del datore di lavoro, delle misure nazionali atte a garantire la valutazione sanitaria dei lavoratori notturni prevista all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/88 ( 3 ) faccia sorgere, in quanto tale, un diritto al risarcimento, senza che sia necessario dimostrare l’esistenza di un danno specifico in capo al lavoratore interessato.
Giudizio della Corte
La Corte rammenta, anzitutto, che non vi sono disposizioni del diritto dell’Unione intese a definire le norme relative all’eventuale risarcimento che un lavoratore assegnato a un posto di lavoro notturno può pretendere in caso di violazione, da parte del suo datore di lavoro, delle norme nazionali relative alla valutazione sanitaria prevista nel caso di un’assegnazione volte ad attuare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/88. Spetta dunque all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro stabilire le modalità delle azioni destinate a garantire la tutela dei diritti che i singoli traggono da tale disposizione e, in particolare, le condizioni alle quali un tale lavoratore può ottenere un risarcimento a causa di detta violazione, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.
Per quanto riguarda il principio di effettività, poiché gli obblighi di valutazione della salute dei lavoratori notturni previsti da tale articolo sono stati recepiti, nel caso di specie, nel diritto interno, il lavoratore interessato deve poter esigere l’adempimento di tali obblighi da parte del suo datore di lavoro, perseguendo, se necessario, la corretta esecuzione degli stessi dinanzi ai giudici competenti, in conformità ai requisiti derivanti dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L’esercizio del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva è quindi tale da contribuire ad assicurare l’effettività del diritto alla valutazione della salute di cui gode un lavoratore notturno in forza dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/88.
Il fatto che un lavoratore notturno possa ottenere un risarcimento adeguato in caso di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi previsti da detto articolo contribuisce anch’esso a garantire tale effettività, nel senso che detto risarcimento deve consentire un’integrale riparazione del danno effettivamente subìto. Il diritto del lavoratore di chiedere il risarcimento di un danno rafforza infatti l’operatività delle norme di tutela previste all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), ed è atto a scoraggiare la reiterazione di comportamenti illeciti. Il versamento alla persona lesa di un risarcimento che copra integralmente il danno subìto è atto a garantire che tale danno sia effettivamente riparato o indennizzato in modo dissuasivo e proporzionato. Pertanto, tenuto conto della funzione compensativa del diritto al risarcimento previsto nel caso di specie dal diritto nazionale applicabile, un risarcimento integrale del danno effettivamente subìto è sufficiente, senza che sia necessario imporre al datore di lavoro il versamento di danni punitivi.
Peraltro, il diritto nazionale applicabile contiene, a tal proposito, norme specifiche che consentono di infliggere ammende in caso di violazione, da parte del datore di lavoro, delle disposizioni nazionali che hanno assicurato il recepimento dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/88. Tali norme specifiche contribuiscono, a loro volta, a garantire l’effettività del diritto alla valutazione della salute di cui gode un lavoratore notturno in forza di detta disposizione. Siffatte norme, che hanno essenzialmente una finalità punitiva, non sono, dal canto loro, subordinate all’esistenza di un danno. Pertanto, sebbene simili norme punitive e quelle che disciplinano la responsabilità contrattuale o extracontrattuale siano complementari, in quanto entrambe incoraggiano al rispetto di detta disposizione del diritto dell’Unione, esse hanno nondimeno funzioni ben distinte.
In tali circostanze, la Corte conclude che non risulta, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, che la normativa nazionale di cui trattasi sia tale da poter pregiudicare l’effettività dei diritti derivanti dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/88.
Infine, alla luce della finalità delle misure di valutazione della salute istituite a tale articolo, a differenza dei requisiti derivanti, in materia di durata del lavoro, dall’articolo 6, lettera b), e dall’articolo 8 della direttiva 2003/88, la cui violazione causa, per ciò solo, un danno al lavoratore interessato, l’assenza della visita medica che deve precedere l’assegnazione a un lavoro notturno e del monitoraggio medico regolare conseguente a tale assegnazione, previsti all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, non comporta inevitabilmente un pregiudizio alla salute del lavoratore interessato né, pertanto, un danno risarcibile in capo a quest’ultimo. Infatti, l’eventuale sopravvenienza di un tale danno dipende, in particolare, dalla situazione di salute propria di ciascun lavoratore, anche perché le mansioni svolte di notte possono essere diverse in termini di difficoltà e di stress.
( 1 ) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).
( 2 ) In particolare, l’articolo L. 3122-11 di tale codice, che dispone quanto segue: «[o]gni lavoratore notturno beneficia di un monitoraggio individuale regolare del suo stato di salute alle condizioni stabilite all’articolo L. 4624-1».
( 3 ) L’articolo 9, intitolato «Valutazione della salute e trasferimento al lavoro diurno dei lavoratori notturni», prevede, al paragrafo 1, quanto segue: «Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché: a) i lavoratori notturni beneficino di una valutazione gratuita del loro stato di salute, prima della loro assegnazione e, in seguito, ad intervalli regolari; (...)».