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Document 62022CJ0725

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 marzo 2024.
AO Nevinnomysskiy Azot e AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK «Azot» contro Commissione europea.
Impugnazione – Dumping – Importazioni di miscele di urea e nitrato di ammonio originari della Russia – Dazio antidumping definitivo – Apertura di un’inchiesta – Elementi di prova sufficienti.
Causa C-725/22 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:217

 Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 marzo 2024 –
Nevinnomysskiy Azot e NAK «Azot»/Commissione

(causa C-725/22 P) ( 1 )

«Impugnazione – Dumping – Importazioni di miscele di urea e nitrato di ammonio originari della Russia – Dazio antidumping definitivo – Apertura di un’inchiesta – Elementi di prova sufficienti»

1. 

Accordi internazionali – Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio – GATT del 1994 – Impossibilità di invocare gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione – Eccezioni – Atto dell’Unione finalizzato ad assicurarne l’esecuzione o che vi fa esplicito e preciso riferimento – Assenza

[Art. 216, § 2, TFUE; Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo antidumping del 1994); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 9]

(v. punti 58-62, 116, 117)

2. 

Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del prezzo all’esportazione – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Adeguamenti – Presa in considerazione dei costi sostenuti da una società collegata a un produttore esportatore stabilito al di fuori dell’Unione – Presupposti – Costi che devono normalmente essere sostenuti da un importatore

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 2, § 8, e 9)

(v. punti 65-67, 71-73)

3. 

Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso – Irricevibilità

[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21 e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

(v. punti 89-92)

4. 

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro un punto della motivazione svolto ad abundantiam – Motivo inoperante – Rigetto

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

(v. punto 94)

5. 

Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Apertura dell’inchiesta – Presupposti – Elementi sufficienti di prova dell’esistenza di un dumping e del relativo pregiudizio – Insufficienza degli elementi di prova contenuti nella denuncia – Irrilevanza

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 5, §§ 2, 3 e 9, e 7, § 2 bis)

(v. punti 110-115)

6. 

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale a una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1)

(v. punto 131)

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta.

2) 

La AO Nevinnomysskiy Azot e la AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK «Azot» sono condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Fertilizers Europe e dalla Commissione europea.


( 1 ) GU C 94 del 13.3.2023.

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