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Document 62022CJ0787

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 novembre 2023.
«Sistem ecologica» production, trade and services d.o.o. Srbac contro Commissione europea.
Impugnazione – Indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Comunicazione dell’OLAF alle autorità doganali – Relazione d’indagine dell’OLAF – Accesso al fascicolo dell’OLAF – Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Ricorso per risarcimento danni – Illiceità del comportamento addebitato.
Causa C-787/22 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:940

 Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 novembre 2023 –
Sistem ecologica / Commissione

(causa C‑787/22 P) ( 1 )

«Impugnazione – Indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Comunicazione dell’OLAF alle autorità doganali – Relazione d’indagine dell’OLAF – Accesso al fascicolo dell’OLAF – Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Ricorso per risarcimento danni – Illiceità del comportamento addebitato»

1. 

Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Comunicazione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alle autorità nazionali relativa ai risultati preliminari della sua indagine – Esclusione – Obbligo per le autorità nazionali di adottare le misure previste dal rispettivo diritto nazionale al ricevimento di una tale comunicazione – Insussistenza

(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2013, art. 7, § 7)

(v. punti 51, 55, 56, 59, 60)

2. 

Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Decisione di rigetto di una domanda d’accesso a taluni documenti di un’istituzione – Obbligo di informare il richiedente del suo diritto di presentare una domanda di conferma – Inclusione – Applicabilità a una persona interessata ai sensi del regolamento n. 883/2013 – Ammissibilità

(Art. 263 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 7, e n. 883/2013, art. 2, § 5)

(v. punti 76‑80, dispositivo 1)

3. 

Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Indagini – Diritti della difesa – Portata – Persona interessata da un’indagine dell’OLAF

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2013, artt. 9, 10 e 11; regolamento del Consiglio n. 2185/96, art. 8, § 1)

(v. punti 151‑159)

4. 

Unione europea – Istituzioni – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Portata – Applicazione ai documenti presenti nel fascicolo dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nell’ambito di un’indagine – Inclusione – Applicazione giustificata sulla base del contenuto del documento – Identità del richiedente e uso futuro del documento – Irrilevanza

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2)

(v. punti 165‑168, 172)

Dispositivo

1) 

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 ottobre 2022, Sistem ecologica/Commissionee (T‑81/21, EU:T:2022:641), è annullata, nella parte in cui il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile il ricorso della «Sistem ecologica» production, trade and services d.o.o. Srbac, nei limiti in cui tale ricorso era volto all’annullamento della lettera dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) del 25 novembre 2020, che ha negato alla «Sistem ecologica» production, trade and services d.o.o. Srbac l’accesso a taluni documenti del fascicolo di tale ufficio e in cui ha statuito sulle spese relative a tale parte di detto ricorso.

2) 

L’impugnazione è respinta quanto al resto.

3) 

La domanda di annullamento della lettera dell’OLAF del 25 novembre 2020, che ha negato alla «Sistem ecologica» production, trade and services d.o.o. Srbac l’accesso a taluni documenti del fascicolo di tale ufficio è respinta.

4) 

La «Sistem ecologica» production, trade and services d.o.o. Srbac è condannata alle spese sostenute nell’ambito del procedimento di primo grado, relative alla parte del ricorso volta all’annullamento della lettera dell’OLAF del 25 novembre 2020, che ha negato alla «Sistem ecologica» production, trade and services d.o.o. Srbac l’accesso a taluni documenti del fascicolo di tale ufficio. Essa si fa carico delle spese da essa sostenute in relazione alla presente impugnazione.


( 1 ) GU C 63 del 20.2.2023.

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