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Document 62022CJ0087

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 luglio 2023.
TT contro AK.
Rinvio pregiudiziale – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articoli 10 e 15 – Trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale di un altro Stato membro più adatta a trattare il caso – Condizioni – Autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore è stato illecitamente trasferito – Convenzione dell’Aia del 1980 – Interesse superiore del minore.
Causa C-87/22.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:571

Causa C‑87/22

TT

contro

AK

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg)

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 luglio 2023

«Rinvio pregiudiziale – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articoli 10 e 15 – Trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale di un altro Stato membro più adatta a trattare il caso – Condizioni – Autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore è stato illecitamente trasferito – Convenzione dell’Aia del 1980 – Interesse superiore del minore»

  1. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento n. 2201/2003 – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Trasferimento delle competenze ad un’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso – Ambito di applicazione – Trasferimento delle competenze nei casi di sottrazione di minori – Trasferimento delle competenze, effettuato dall’autorità giurisdizionale competente in forza dell’articolo 10 di tale regolamento, a un’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore è stato illecitamente trasferito – Inclusione

    [Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, artt. 10 e 15, § 1, b)]

    (v. punti 40‑43, 45‑51, 55, dispositivo 1)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento n. 2201/2003 – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Trasferimento delle competenze ad un’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso – Condizioni – Domanda di ritorno fondata sulla Convenzione dell’Aia del 1980 che non è stata oggetto di una decisione definitiva

    [Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 15, § 1, b)]

    (v. punti 57‑59, dispositivo 2)

  3. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento n. 2201/2003 – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Trasferimento delle competenze ad un’autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso – Nozione di autorità giurisdizionale più adatta – Criteri di valutazione – Valore aggiunto reale e concreto del trasferimento delle competenze per l’adozione di una decisione riguardante il minore – Rischio di privare il genitore che chiede il ritorno del minore della possibilità di far valere i propri argomenti in modo effettivo – Adozione di provvedimenti provvisori d’urgenza da parte dell’autorità giurisdizionale più adatta – Scadenza del termine di sei settimane dopo la presentazione di una domanda di ritorno fondata sulla Convenzione dell’Aia del 1980 e notevole ritardo nel decidere su tale domanda

    (Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 15)

    (v. punti 63, 64, 66‑69)

Sintesi

TT e AK, cittadini slovacchi, sono i genitori di V e M, nati in Slovacchia nel 2012. Nel 2014, la famiglia si è stabilita in Austria. TT e AK si sono separati nel 2020 e AK ha portato i figli a vivere con lei in Slovacchia, senza il consenso di TT. Quest’ultimo ha quindi presentato dinanzi a un’autorità giurisdizionale slovacca una domanda di ritorno dei minori in forza della Convenzione dell’Aia del 1980 ( 1 ). Parallelamente, egli ha presentato un ricorso dinanzi a un’autorità giurisdizionale austriaca al fine di ottenere l’affidamento esclusivo dei due minori. AK ha adito la medesima autorità giurisdizionale affinché quest’ultima chiedesse a un’autorità giurisdizionale slovacca di dichiararsi competente in materia di diritto di affidamento dei minori conformemente al regolamento n. 2201/2003 ( 2 ), ( 3 ), allegando che le autorità giurisdizionali slovacche sarebbero state più adatte a decidere sulla questione della responsabilità genitoriale nei confronti dei due minori.

Il giudice del rinvio si chiede se la competenza a conoscere dell’affidamento del minore possa essere trasferita, in forza del regolamento n. 2201/2003 ( 4 ), a un’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore ha stabilito la sua residenza abituale a seguito di un trasferimento illecito e se le condizioni previste per un siffatto trasferimento delle competenze abbiano carattere tassativo.

Adita da tale giudice, la Corte fornisce precisazioni sulle condizioni alle quali l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente a decidere nel merito di una causa in materia di responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 10 di tale regolamento può eccezionalmente chiedere il trasferimento delle competenze, previsto all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, a un’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui tale minore è stato illecitamente trasferito da uno dei suoi genitori.

Giudizio della Corte

Le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale contenute nel regolamento n. 2201/2003 sono state concepite con l’obiettivo di informarsi all’interesse superiore del minore e, a tal fine, privilegiano il criterio di vicinanza. Pertanto, une regola di competenza generale è stabilita ( 5 ) a favore delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente nel momento in cui l’autorità giurisdizionale è adita. Detta regola si applica tuttavia ( 6 ) con riserva, in particolare, dell’articolo 10 di tale regolamento, articolo che attribuisce la competenza alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o del suo mancato rientro. Tale disposizione, che attua l’obiettivo di ostacolare gli illeciti trasferimenti o mancati rientri di minori da uno Stato membro all’altro, ha lo scopo di neutralizzare l’effetto che l’applicazione della regola di competenza generale comporterebbe in caso di trasferimento illecito del minore interessato, ossia il trasferimento della competenza verso lo Stato membro nel quale tale minore avrebbe acquisito una nuova residenza abituale a seguito del trasferimento illecito o del mancato rientro.

Inoltre, l’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 prevede un meccanismo di cooperazione che consente al giudice di uno Stato membro, competente a conoscere della controversia, di procedere, in via eccezionale, al trasferimento della causa a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, a condizione che quest’ultima si dichiari competente entro sei settimane. La facoltà di chiedere il trasferimento della causa esiste altresì a favore di un’autorità giurisdizionale la cui competenza sia fondata sull’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003, e non è escluso che il trasferimento della causa sia effettuato verso un’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore interessato è stato illecitamente trasferito da uno dei suoi genitori. L’interesse superiore del minore, ossia uno degli scopi perseguiti dal regolamento n. 2201/2003, costituisce infatti una considerazione preminente, e il trasferimento delle competenze di cui trattasi deve corrispondere a detto interesse. Pertanto, non è in contrasto con gli scopi perseguiti dal regolamento n. 2201/2003 il fatto che un giudice competente in materia di responsabilità genitoriale sul fondamento dell’articolo 10 di tale regolamento possa chiedere il trasferimento della causa di cui è investito a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro nel quale il minore interessato è stato illecitamente trasferito da uno dei suoi genitori.

Il trasferimento delle competenze di cui trattasi può tuttavia essere chiesto solo se sono soddisfatte tre condizioni cumulative e tassative ( 7 ), vale a dire se esiste un «legame particolare» tra il minore e un altro Stato membro, se l’autorità giurisdizionale competente a conoscere del merito di una causa ritiene che un’autorità giurisdizionale di tale altro Stato membro sia «più adatta» a trattare il caso e se il trasferimento corrisponde all’interesse superiore del minore interessato, nel senso che esso non rischia di ripercuotersi negativamente sulla situazione di quest’ultimo. L’esistenza di una domanda di ritorno fondata sulla Convenzione dell’Aia del 1980, domanda che non è stata oggetto di una decisione definitiva nello Stato membro in cui il minore interessato è stato illecitamente trasferito da uno dei suoi genitori, non può ostare al trasferimento delle competenze di cui trattasi, ma tale circostanza deve essere presa in considerazione in sede di analisi del rispetto delle condizioni richieste per procedervi.

Al riguardo, in primo luogo, il fatto che il minore sia un cittadino di uno Stato membro è uno dei criteri che consentono di ritenere che egli intrattiene un «legame particolare» con tale Stato membro.

In secondo luogo, per quanto attiene alla condizione secondo cui l’autorità giurisdizionale verso la quale è previsto che sia effettuato il trasferimento delle competenze deve essere «più adatta» a trattare il caso, l’autorità giurisdizionale competente dovrebbe tener conto di vari elementi. Anzitutto, il trasferimento delle competenze dovrebbe essere tale da apportare un valore aggiunto reale e concreto, per quanto concerne l’adozione di una decisione riguardante il minore, rispetto all’ipotesi del mantenimento della causa dinanzi all’autorità giurisdizionale competente. Ciò si verifica, tra l’altro, qualora l’autorità giurisdizionale verso la quale è previsto che sia effettuato il trasferimento abbia adottato, su domanda delle parti nel procedimento principale e in forza delle norme procedurali applicabili, un insieme di provvedimenti provvisori d’urgenza fondati, in particolare, sull’articolo 20 del regolamento n. 2201/2003. Poi, tale trasferimento delle competenze non può comportare il rischio manifesto di privare il genitore che chiede il ritorno del minore della possibilità di far valere i propri argomenti in modo effettivo dinanzi all’autorità giurisdizionale verso la quale è previsto che sia effettuato detto trasferimento. Infine, nel caso in cui una domanda di ritorno fondata sulla Convenzione dell’Aia del 1980 sia stata presentata alle autorità competenti dello Stato membro in cui il minore di cui trattasi sia stato illecitamente trasferito, nessuna autorità giurisdizionale di tale Stato membro può essere considerata «più adatta» a trattare il caso prima che sia scaduto il termine di sei settimane previsto per l’adozione di una decisione sulla domanda di ritorno del minore ( 8 ). Inoltre, il notevole ritardo accumulato dalle autorità giurisdizionali di detto Stato membro nel decidere su tale domanda può costituire un elemento a sfavore della constatazione secondo cui dette autorità sarebbero più adatte a decidere nel merito del diritto di affidamento. Infatti, dopo aver ricevuto notizia del trasferimento illecito di un minore, le autorità giurisdizionali dello Stato contraente nel cui territorio il minore è stato trasferito non possono decidere per quanto riguarda il merito del diritto di affidamento fino a quando non sia stabilito, in particolare, che le condizioni per il ritorno del minore non sono soddisfatte ( 9 ).

In terzo luogo e ultimo luogo, per quanto attiene alla condizione relativa all’interesse superiore del minore, la sua valutazione non può prescindere dall’impossibilità temporanea delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore è stato illecitamente trasferito da uno dei suoi genitori di adottare una decisione nel merito del diritto di affidamento, conforme a detto interesse, prima che l’autorità giurisdizionale di tale Stato membro, investita della domanda di ritorno del minore di cui trattasi, si sia pronunciata, quanto meno, su quest’ultima.


( 1 ) Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, conclusa all’Aia il 25 ottobre 1980.

( 2 ) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1). L’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003 prevede la possibilità, in via eccezionale, per l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente a conoscere del merito di una causa in materia di responsabilità genitoriale, di chiedere il trasferimento di tale causa, o di una sua parte specifica, a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare, qualora quest’ultima sia più adatta a trattare il caso e ove ciò corrisponda all’interesse superiore del minore.

( 3 ) Segnatamente all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 5, di tale regolamento.

( 4 ) Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

( 5 ) Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento.

( 6 ) Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento.

( 7 ) Elencate, in modo tassativo, all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003.

( 8 ) Previsto all’articolo 11 della Convenzione dell’Aia del 1980 e all’articolo 11 del regolamento n. 2201/2003.

( 9 ) Articolo 16 della Convenzione dell’Aia del 1980.

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