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Document 62020CJ0720

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° agosto 2022.
RO contro Bundesrepublik Deutschland.
Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III) – Domanda di protezione internazionale presentata da un minore nello Stato membro in cui è nato – Genitori di tale minore che hanno precedentemente ottenuto lo status di rifugiato in un altro Stato membro – Articolo 3, paragrafo 2 – Articolo 9 – Articolo 20, paragrafo 3 – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2, lettera a) – Ammissibilità della domanda di protezione internazionale e competenza per l’esame della medesima.
Causa C-720/20.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:603

Causa C‑720/20

RO

contro

Bundesrepublik Deutschland

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Cottbus)

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1o agosto 2022

«Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III) – Domanda di protezione internazionale presentata da un minore nello Stato membro in cui è nato – Genitori di tale minore che hanno precedentemente ottenuto lo status di rifugiato in un altro Stato membro – Articolo 3, paragrafo 2 – Articolo 9 – Articolo 20, paragrafo 3 – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2, lettera a) – Ammissibilità della domanda di protezione internazionale e competenza per l’esame della medesima»

  1. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento n. 604/2013 – Procedure di presa e di ripresa in carico – Figlio minorenne del richiedente – Indissociabilità della situazione del minore da quella del suo familiare – Applicazione per analogia alla domanda di protezione internazionale presentata, nel suo Stato membro di nascita, da un minore i cui genitori beneficiano già di protezione internazionale in un altro Stato membro – Inammissibilità

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, artt. 2, c) e f), 3, § 2, 9 e 20, § 3]

    (v. punti 32, 34, 39-42, 44, 45, dispositivo 1)

  2. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di asilo – Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32 – Procedura di esame di una domanda di protezione internazionale – Domanda che può essere considerata inammissibile dagli Stati membri – Motivo – Precedente concessione di una protezione internazionale da parte di un altro Stato membro – Applicazione per analogia alla domanda presentata da un minore che non è esso stesso beneficiario di protezione internazionale in un altro Stato membro, ma i cui genitori lo sono – Inammissibilità

    [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/32, art. 33, § 2, a)]

    (v. punti 51-55, dispositivo 2)

Sintesi

La ricorrente, cittadina della Federazione russa, è nata in Germania nel 2015. Nel marzo 2012 i suoi genitori e i suoi cinque fratelli e sorelle, anch’essi di nazionalità russa, avevano ottenuto lo status di rifugiato in Polonia. Nel dicembre 2012 essi avevano lasciato la Polonia per recarsi in Germania, dove avevano presentato domande di protezione internazionale. La Repubblica di Polonia ha rifiutato di dare seguito alla richiesta delle autorità tedesche di riprendere in carico tali persone, in quanto esse già beneficiavano di una protezione internazionale nel suo territorio. Successivamente, le autorità tedesche hanno respinto le domande di protezione internazionale in quanto inammissibili, a causa dello status di rifugiato che tali persone avevano già ottenuto in Polonia. La famiglia della ricorrente ha tuttavia continuato a soggiornare nel territorio tedesco.

Nel marzo 2018 la ricorrente ha presentato alle autorità tedesche una domanda di protezione internazionale. Tale domanda è stata respinta in quanto irricevibile, in particolare sulla base del regolamento Dublino III ( 1 ).

Il giudice del rinvio, investito di un ricorso avverso quest’ultima decisione di rigetto, si chiede se la Repubblica federale di Germania sia lo Stato membro competente per l’esame della domanda della ricorrente e se, in caso affermativo, tale Stato membro sia legittimato a respingere tale domanda in quanto inammissibile in forza della direttiva «procedure» ( 2 ).

Più in particolare, tale giudice si interroga sull’applicazione per analogia di talune disposizioni del regolamento Dublino III e della direttiva «procedure» alla situazione della ricorrente. A tale riguardo, esso chiede, da un lato, se – al fine di prevenire i movimenti secondari – l’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento Dublino III, riguardante, in particolare, la situazione di minori nati dopo l’arrivo di un richiedente protezione internazionale ( 3 ), si applichi alla domanda di protezione internazionale presentata da un minore nel suo Stato membro di nascita, qualora i suoi genitori beneficino già di protezione internazionale in un altro Stato membro. Dall’altro, detto giudice si chiede se l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva «procedure» ( 4 ) si applichi a un minore i cui genitori siano beneficiari di protezione internazionale in un altro Stato membro, ma che non ne benefici esso stesso.

La Corte, riunita in Grande Sezione, risponde in senso negativo a tali questioni. Con la sua sentenza, essa chiarisce la portata del regolamento Dublino III e della direttiva «procedure» nell’ambito di movimenti secondari di famiglie che beneficiano già di una protezione internazionale in uno Stato membro verso un altro Stato membro, in cui è nato un altro figlio.

Giudizio della Corte

In primo luogo, la Corte considera che l’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento Dublino III non è applicabile per analogia alla situazione in cui un minore e i suoi genitori presentano domande di protezione internazionale nello Stato membro in cui tale figlio è nato, mentre i genitori beneficiano già di protezione internazionale in un altro Stato membro. Infatti, da un lato, tale disposizione presuppone che i familiari del minore abbiano ancora la qualità di «richiedente», cosicché essa non disciplina la situazione di un figlio nato dopo che i suoi familiari hanno ottenuto la protezione internazionale in uno Stato membro diverso da quello in cui il figlio è nato e risiede con la sua famiglia. Dall’altro, la situazione di un minore i cui familiari sono richiedenti protezione internazionale e quella di un minore i cui familiari sono già beneficiari di una simile protezione non sono paragonabili nell’ambito del regime istituito dal regolamento Dublino III. Le nozioni di «richiedente» ( 5 ) e di «beneficiario di protezione internazionale» ( 6 ) ricomprendono infatti status giuridici distinti disciplinati da disposizioni diverse di tale regolamento. Di conseguenza, un’applicazione per analogia dell’articolo 20, paragrafo 3, alla situazione del minore i cui familiari siano già beneficiari di protezione internazionale priverebbe tanto tale minore quanto lo Stato membro che ha concesso detta protezione ai suoi familiari dell’applicazione dei meccanismi previsti da tale regolamento. Ciò avrebbe in particolare come conseguenza che un simile minore potrebbe essere oggetto di una decisione di trasferimento senza che sia avviata una procedura di presa in carico del minore stesso.

Inoltre, il regolamento Dublino III prevede norme specifiche nel caso in cui la procedura avviata nei confronti dei familiari del richiedente sia terminata e questi ultimi siano ammessi a risiedere in quanto beneficiari di protezione internazionale in uno Stato membro. Più in particolare, il suo articolo 9 dispone che, in una situazione del genere, quest’ultimo Stato membro è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale, purché gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto. È vero che detto requisito esclude l’applicazione dell’articolo 9 in assenza dell’espressione di un simile desiderio. Tale situazione può verificarsi, in particolare, quando la domanda di protezione internazionale del minore interessato sia presentata a seguito di un movimento secondario irregolare della sua famiglia da un primo Stato membro verso lo Stato membro in cui tale domanda è presentata. Tuttavia, tale circostanza nulla toglie al fatto che il legislatore dell’Unione ha previsto, con tale articolo, una disposizione che riguarda proprio la situazione considerata. Inoltre, alla luce della chiara formulazione dell’articolo 9, non si può derogare al requisito che il desiderio sia manifestato per iscritto.

In tali circostanze, in una situazione in cui gli interessati non hanno espresso, per iscritto, il desiderio che lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale di un figlio sia quello in cui i familiari di quest’ultimo sono stati ammessi a risiedere in quanto beneficiari di protezione internazionale, la determinazione dello Stato membro competente sarà effettuata in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III ( 7 ).

In secondo luogo, la Corte constata che l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva «procedure» non è applicabile per analogia alla domanda di protezione internazionale presentata da un minore in uno Stato membro, qualora non sia il minore stesso, bensì i suoi genitori, a beneficiare di protezione internazionale in un altro Stato membro. Al riguardo, la Corte ricorda che tale direttiva elenca tassativamente le situazioni in cui gli Stati membri possono considerare inammissibile una domanda di protezione internazionale. Inoltre, la disposizione che prevede tali motivi di inammissibilità presenta un carattere derogatorio rispetto all’obbligo degli Stati membri di esaminare nel merito tutte le domande di protezione internazionale. Dal carattere tassativo e derogatorio di tale disposizione risulta che essa deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva e non può pertanto essere applicata a una situazione che non corrisponde al suo tenore letterale. Il suo ambito di applicazione ratione personae non può, di conseguenza, estendersi a un richiedente protezione internazionale che non beneficia esso stesso di una simile protezione.


( 1 ) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento Dublino III»).

( 2 ) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60; in prosieguo: la «direttiva procedure»).

( 3 ) In forza di tale disposizione, che riguarda la procedura di presa in carico, la situazione di un minore che accompagna il richiedente protezione internazionale e risponde alla definizione di familiare è indissociabile da quella del suo familiare e rientra nella competenza dello Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale del suddetto familiare, anche se il minore non è personalmente un richiedente, purché ciò sia nell’interesse superiore del minore. Lo stesso trattamento è riservato ai figli nati dopo che i richiedenti sono giunti nel territorio degli Stati membri, senza che sia necessario cominciare una nuova procedura di presa in carico degli stessi.

( 4 ) In forza di tale disposizione, gli Stati membri possono giudicare inammissibile una domanda di protezione internazionale qualora un altro Stato membro abbia concesso la protezione internazionale.

( 5 ) Ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento Dublino III.

( 6 ) Ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del regolamento Dublino III.

( 7 ) Conformemente a tale disposizione, quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel regolamento Dublino III, è competente a esaminare la domanda il primo Stato membro nel quale la domanda di protezione internazionale è stata presentata.

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