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Document 62020CO0655

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 17 novembre 2021.
Marc Gómez del Moral Guasch contro Bankia SA.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario – Tasso d’interesse variabile – Indice di riferimento fondato sui mutui ipotecari (IRMI) – Controllo della trasparenza da parte del giudice nazionale – Accertamento del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Conseguenze della dichiarazione di nullità – Sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch (C‑125/18, EU:C:2020:138) – Questioni nuove.
Causa C-655/20.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:943

 Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 17 novembre 2021 – Gómez del Moral Guasch

(causa C‑655/20)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario – Tasso d’interesse variabile – Indice di riferimento fondato sui mutui ipotecari (IRMI) – Controllo della trasparenza da parte del giudice nazionale – Accertamento del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Conseguenze della dichiarazione di nullità – Sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch (C‑125/18, EU:C:2020:138) – Questioni nuove»

1. 

Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Contratto di mutuo ipotecario a tasso d’interesse variabile – Clausola di limitazione della variabilità di tale tasso d’interesse – Obbligo di trasparenza – Portata – Criteri di valutazione

(Direttiva 93/13 del Consiglio, art. 5)

(v. punti 29, 32-34, dispositivo 1)

2. 

Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Clausola abusiva ai sensi dell’articolo 3 – Valutazione del carattere abusivo da parte del giudice nazionale – Criteri

(Direttiva 93/13 del Consiglio, artt. 3, § 1, 4, § 2, e 5)

(v. punti 36-39, dispositivo 2)

3. 

Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Constatazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – 103280 / Contratto che non può sussistere dopo la soppressione delle clausole abusive – Obbligo del giudice nazionale di offrire al consumatore la scelta tra una revisione del contratto mediante la sostituzione della clausola giudicata abusiva e l’annullamento del contratto

(Direttiva 93/13 del Consiglio, art. 6, § 1)

(v. punto 52, dispositivo 3)

4. 

Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Constatazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – Revisione da parte del giudice nazionale del contenuto di una clausola abusiva – Inammissibilità – Sostituzione a una clausola abusiva di una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva da parte del giudice nazionale – Ammissibilità

(Direttiva 93/13 del Consiglio, artt. 1, § 2, 6, § 1, e 7, § 1)

(v. punti 54, 58, dispositivo 4)

5. 

Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Constatazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – Contratto che non può sussistere dopo la soppressione delle clausole abusive – Annullamento di quest’ultimo che comporta conseguenze particolarmente dannose per il consumatore – Sostituzione a una clausola abusiva di una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva da parte del giudice nazionale – Ammissibilità

(Direttiva 93/13 del Consiglio, art. 6, § 1)

(v. punti 63-66, 68, dispositivo 5)

Dispositivo

1) 

L’articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e l’esigenza di trasparenza delle clausole contrattuali, nel contesto di un mutuo ipotecario, devono essere interpretati nel senso che consentono al professionista di non integrare in tale contratto la definizione completa dell’indice di riferimento da utilizzare per il calcolo di un tasso di interesse variabile o di non consegnare al consumatore, prima della conclusione del contratto medesimo, un opuscolo informativo che illustri il precedente andamento di tale indice, sulla base del rilievo secondo il quale le informazioni relative a detto indice sono oggetto di pubblicazione ufficiale, a condizione che, alla luce degli elementi di informazione disponibili al pubblico e accessibili, nonché delle informazioni fornite, eventualmente, dal professionista, un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e accorto, sia stato in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo dell’indice di riferimento e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intellegibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una siffatta clausola sui suoi obblighi finanziari.

2) 

L’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che, ove un giudice nazionale consideri che una clausola contrattuale avente ad oggetto la fissazione delle modalità di calcolo di un tasso di interesse variabile in un contratto di mutuo ipotecario non sia redatta in modo chiaro e comprensibile, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, o dell’articolo 5 di detta direttiva, spetta al giudice medesimo esaminare se detta clausola sia «abusiva», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.

3) 

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che impone al giudice nazionale di offrire al consumatore la scelta tra, da una parte, la revisione di un contratto mediante la sostituzione di una clausola contrattuale che fissa un tasso di interesse variabile considerato abusivo con una clausola che si riferisce a un indice previsto ex lege a titolo suppletivo e, d’altra parte, un annullamento del contratto di mutuo ipotecario nella sua interezza, ove esso non possa sussistere in assenza di detta clausola.

4) 

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce dell’articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che, nell’ipotesi di nullità di una clausola abusiva che fissa un indice di riferimento per il calcolo degli interessi variabili di un mutuo, il giudice nazionale, nel rispetto delle condizioni previste al punto 67 della sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch (C‑125/18, EU:C:2020:138), sostituisca a tale indice un indice legale, applicabile in assenza di un diverso accordo tra le parti contraenti, ove questi due indici siano determinati con una modalità di calcolo di un livello di complessità equivalente e il diritto nazionale preveda tale sostituzione nelle ipotesi non controverse in cui esso è destinato a mantenere l’equilibrio delle prestazioni tra le parti, a condizione che l’indice di sostituzione rifletta effettivamente una disposizione suppletiva di diritto nazionale.

5) 

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non possa sussistere a seguito della soppressione di una clausola abusiva e l’annullamento del contratto nella sua interezza esponga il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli, il giudice nazionale possa porre rimedio alla nullità di detta clausola, sostituendola con una disposizione di diritto nazionale di carattere suppletivo, ove l’applicazione del tasso risultante dall’indice di sostituzione deve intervenire alla data della conclusione del contratto.

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