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Document 62020CJ0340

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 novembre 2021.
Bank Sepah contro Overseas Financial Limited e Oaktree Finance Limited.
Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Misure restrittive contro la Repubblica islamica dell’Iran – Regolamento (CE) n. 423/2007 – Congelamento dei fondi di persone, entità od organismi riconosciuti dal Consiglio dell’Unione europea come partecipanti alla proliferazione nucleare – Nozioni di “congelamento di fondi” e di “congelamento di risorse economiche” – Possibilità di applicare una misura conservativa su fondi e risorse economiche congelati – Credito antecedente al congelamento dei beni ed estraneo al programma nucleare e balistico iraniano.
Causa C-340/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:903

Causa C‑340/20

Bank Sepah

contro

Overseas Financial Limited
e
Oaktree Finance Limited

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)]

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 novembre 2021

«Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Misure restrittive contro la Repubblica islamica dell’Iran – Regolamento (CE) n. 423/2007 – Congelamento dei fondi di persone, entità od organismi riconosciuti dal Consiglio dell’Unione europea come partecipanti alla proliferazione nucleare – Nozioni di “congelamento di fondi” e di “congelamento di risorse economiche” – Possibilità di applicare una misura conservativa su fondi e risorse economiche congelati – Credito antecedente al congelamento dei beni ed estraneo al programma nucleare e balistico iraniano»

  1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Nozioni di “congelamento di fondi” e di “congelamento di risorse economiche”

    [Posizione comune del Consiglio 2007/140; regolamenti del Consiglio n. 423/2007, artt. 1, h) e j), e 7, § 1, n. 961/2010, artt. 1, h) e i), e 16, § 1, e n. 267/2012, artt. 1, j) e k), e 23, § 1]

    (v. punti 46‑52, 56, 57, 59, dispositivo 1)

  2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Decisione di congelamento dei capitali – Atto che attua una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite – Interpretazione

    (Posizione comune del Consiglio 2007/140; regolamento del Consiglio n. 423/2007, considerando 3)

    (v. punti 53‑55)

  3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Nozioni di “congelamento di fondi” e di “congelamento di risorse economiche”

    [Posizione comune del Consiglio 2007/140; regolamenti del Consiglio n. 423/2007, artt. 1, h) e j), 7, § 1, 8 e 10, n. 961/2010, artt. 1, h) e i), e 16, § 1, e n. 267/2012, artt. 1, j) e k), e 23, § 1]

    (v. punti 61‑65, 67, dispositivo 2)

  4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Restrizioni all’esercizio dei diritti fondamentali giustificate dall’interesse generale – Sanzioni nei confronti di un paese terzo – Misure di congelamento dei capitali di determinate persone ed entità – Violazione del diritto di proprietà – Violazione del principio di proporzionalità

    (Posizione comune del Consiglio 2007/140; regolamenti del Consiglio n. 423/2007, n. 961/2010 e n. 267/2012)

    (v. punto 66)

V. il testo della decisione.

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