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Document 62020CO0316

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 26 novembre 2020.
VO e a. contro SATA International – Azores Airlines SA.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articolo 3, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Esclusione – Passeggeri che viaggiano gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico.
Causa C-316/20.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:966

 Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 26 novembre 2020 – SATA International – Azores Airlines

(causa C‑316/20)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articolo 3, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Esclusione – Passeggeri che viaggiano gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico»

Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Ambito di applicazione – Passeggeri che viaggiano gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico – Esclusione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, art. 3, § 3)

(v. punti 14-19 e dispositivo)

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che tale regolamento non è applicabile a un passeggero che viaggia con un biglietto a tariffa preferenziale emesso da un vettore aereo nell’ambito di un’operazione di patrocinio di un evento, biglietto di cui possono beneficiare solo determinate persone e la cui emissione presuppone l’autorizzazione previa e individuale di detto vettore aereo.

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