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Document 62019CJ0157
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'1 ottobre 2020.
Ehab Makhlouf contro Consiglio dell'Unione europea.
Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana – Misure dirette contro imprenditori di spicco che operano in Siria – Elenco delle persone alle quali si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche – Inclusione del nome del ricorrente – Ricorso di annullamento.
Causa C-157/19 P.
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'1 ottobre 2020.
Ehab Makhlouf contro Consiglio dell'Unione europea.
Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana – Misure dirette contro imprenditori di spicco che operano in Siria – Elenco delle persone alle quali si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche – Inclusione del nome del ricorrente – Ricorso di annullamento.
Causa C-157/19 P.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:777
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 1o ottobre 2020 – Makhlouf / Consiglio
(causa C‑157/19 P) ( 1 )
«Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana – Misure dirette contro imprenditori di spicco che operano in Siria – Elenco delle persone alle quali si applica il congelamento di fondi e di risorse economiche – Inclusione del nome del ricorrente – Ricorso di annullamento»
1. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Elementi a carico identici a quelli già accolti nella decisione precedente – Violazione del diritto di essere ascoltato – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; decisioni del Consiglio (PESC) 2017/917 e (PESC) 2018/778] (v. punti 43-47) |
2. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Nuovi criteri di inserimento – Comunicazione preventiva di un motivo nuovo rientrante in un contesto noto all’interessato – Violazione del diritto di essere ascoltato – Assenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; decisioni del Consiglio 2013/255/PESC, (PESC) 2015/1836, (PESC) 2016/850] (v. punti 48, 49) |
3. |
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 66-68) |
4. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria e dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Ammissibilità – Presupposti [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, § 2, a) e b), e 28, § 2, a) e b)]. (v. punti 82-84) |
5. |
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Irricevibilità (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 86, 99) |
6. |
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1) (v. punti 88, 89) |
7. |
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punto 91) |
8. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Violazione del principio di proporzionalità – Assenza [Decisioni del Consiglio 2013/255/PESC, (PESC) 2016/850, (PESC) 2017/917 e (PESC) 2018/778] (v. punti 92, 93) |
9. |
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Assenza [Art. 29 TUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, §§ 2, b), e 3, e 28, §§ 2, b), e 3] (v. punti 96-98) |
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Il sig. Ehab Makhlouf è condannato alle spese. |
( 1 ) GU C 172 del 20.5.2019.