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Document 62019CJ0603
Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'1 ottobre 2020.
Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky contro TG e UF.
Rinvio pregiudiziale – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Articolo 325 TFUE – Procedimento penale riguardante reati in materia di frode alle sovvenzioni finanziate parzialmente mediante il bilancio dell’Unione europea – Diritto nazionale che non consente agli organi dello Stato di ottenere, nell’ambito di un procedimento penale, il recupero delle sovvenzioni a titolo di risarcimento del danno causato dai reati.
Causa C-603/19.
Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'1 ottobre 2020.
Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky contro TG e UF.
Rinvio pregiudiziale – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Articolo 325 TFUE – Procedimento penale riguardante reati in materia di frode alle sovvenzioni finanziate parzialmente mediante il bilancio dell’Unione europea – Diritto nazionale che non consente agli organi dello Stato di ottenere, nell’ambito di un procedimento penale, il recupero delle sovvenzioni a titolo di risarcimento del danno causato dai reati.
Causa C-603/19.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:774
Causa C‑603/19
Procedimento penale
contro
TG e UF
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Špecializovaný trestný súd)
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1o ottobre 2020
«Rinvio pregiudiziale – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Articolo 325 TFUE – Procedimento penale riguardante reati in materia di frode alle sovvenzioni finanziate parzialmente mediante il bilancio dell’Unione europea – Diritto nazionale che non consente agli organi dello Stato di ottenere, nell’ambito di un procedimento penale, il recupero delle sovvenzioni a titolo risarcimento del danno causato dai reati»
Cooperazione giudiziaria in materia penale – Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – Direttiva 2012/29 – Ambito d’applicazione ratione personae – Persone giuridiche e organi dello Stato – Esclusione
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/29, artt. 1, § 1, e 2, § 1)
(v. punti 44-46, dispositivo 1)
Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Lotta contro la frode e altre attività illegali – Obbligo degli Stati membri di istituire sanzioni efficaci e dissuasive – Reato di frode alle sovvenzioni finanziate parzialmente mediante il bilancio dell’Unione – Procedimento penale nazionale che non consente allo Stato di agire per il risarcimento del danno causato dal reato – Ammissibilità alla luce dell’articolo 325 TFUE – Presupposto – Esistenza nel diritto nazionale di procedimenti efficaci che consentano il recupero dei contributi del bilancio dell’Unione indebitamente percepiti
Art. 325 del TFUE
(punti 54-56, 58-62 e dispositivo 2)
Sintesi
L’Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (Ufficio del procuratore speciale della procura generale della Repubblica slovacca) ha avviato un procedimento penale nei confronti di due persone fisiche (in prosieguo: gli «imputati») per fatti che potevano costituire una frode alle sovvenzioni finanziate parzialmente mediante il bilancio dell’Unione. Il reato sarebbe stato commesso nell’ambito di due gare d’appalto indette dall’amministrazione slovacca per la presentazione di domande di sovvenzioni dirette in particolare a sostenere la creazione di posti di lavoro per i disabili.
Gli imputati hanno costituito varie società commerciali, di cui erano soci e amministratori, le quali hanno ottenuto sovvenzioni per un importo di EUR 654588,34, compresi EUR 279272,18 a titolo del bilancio dell’Unione. Al termine del versamento di tali sovvenzioni, gli imputati hanno ceduto le loro quote nelle società interessate ad un terzo e, successivamente, dette società hanno cessato ogni attività. Quando è stato avviato il procedimento penale, i beni sociali non si trovavano più nei locali di dette società, che sarebbero state cancellate d’ufficio dal registro delle imprese. Durante il periodo di versamento delle sovvenzioni, alcuni disabili sarebbero stati impiegati dalle società interessate, ma il loro lavoro sarebbe stato fittizio e non avrebbe contribuito agli obiettivi presentati nelle domande di sovvenzione.
I procedimenti penali sono stati avviati dinanzi al giudice del rinvio, vale a dire lo Špecializovaný trestný súd (Corte penale specializzata, Slovacchia), nei confronti degli imputati nella loro qualità di soci e di amministratori di tali società. Le úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (agenzie della direzione del lavoro, degli affari sociali e della famiglia), che si sono costituite parti danneggiate nel procedimento principale, hanno chiesto un risarcimento danni agli imputati durante le indagini, nella misura della sovvenzione effettivamente versata.
Il giudice del rinvio ritiene, tuttavia, che, alla luce della giurisprudenza del Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca), già applicata in procedimenti penali relativi a reati di lesione degli interessi finanziari dell’Unione e di frode alle sovvenzioni, le disposizioni nazionali non consentano allo Stato, nell’ambito di un procedimento penale, di agire per il risarcimento del danno causatogli. Secondo il giudice del rinvio, l’applicazione di tale giurisprudenza nella causa principale potrebbe avere l’effetto di impedire allo Stato di agire per il risarcimento dei danni causati dalle frodi. Infatti, il ricorso ad un procedimento amministrativo anche previsto dal diritto slovacco consentirebbe di esigere il rimborso della sovvenzione indebitamente versata solo nei confronti del beneficiario di quest’ultima. Nel caso di specie, trattandosi di società commerciali che non detengono più alcun attivo e sono state cancellate dal registro delle imprese, un siffatto procedimento non potrebbe quindi consentire di recuperare le sovvenzioni indebitamente versate.
Il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte diverse questioni pregiudiziali riguardanti, in particolare, l’articolo 325 TFUE, il cui paragrafo 1 dispone che, al fine di combattere contro le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, gli Stati membri devono adottare misure dissuasive, efficaci ed equivalenti a quelle adottate a livello nazionale per combattere la frode lesiva degli interessi dello Stato membro interessato. Più precisamente, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità, con gli obblighi derivanti dall’articolo 325 TFUE, di norme di procedura penale nazionali che non consentono, in un caso come quello di cui al procedimento principale, di riconoscere allo Stato un diritto al risarcimento in quanto danneggiato nell’ambito del procedimento penale.
Nella sua sentenza del 1o ottobre 2020 la Corte ha dichiarato che l’articolo 325 TFUE non osta a disposizioni di diritto nazionale, come interpretate nella giurisprudenza nazionale, in forza delle quali, nell’ambito di un procedimento penale, lo Stato non può agire per il risarcimento del danno causatogli da un comportamento fraudolento dell’imputato avente come effetto una malversazione a danno del bilancio dell’Unione, e non dispone, nell’ambito di tale procedimento, di nessun’altra azione che gli consenta di far valere un diritto nei confronti dell’imputato, purché, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, la normativa nazionale preveda procedimenti efficaci che consentano il recupero dei contributi del bilancio dell’Unione europea indebitamente percepiti.
A tale riguardo, la Corte ha ricordato che, sebbene gli Stati membri siano tenuti ad adottare misure efficaci che consentano di recuperare le somme indebitamente versate al beneficiario di una sovvenzione parzialmente finanziata dal bilancio dell’Unione, l’articolo 325 TFUE non impone loro tuttavia alcun obbligo, diverso da quello relativo all’efficacia delle misure, riguardo al procedimento che deve consentire di giungere a un siffatto risultato. Pertanto, la coesistenza di mezzi di ricorso distinti, che perseguono obiettivi diversi e specifici del diritto amministrativo, del diritto civile o del diritto penale, non pregiudica, di per sé, l’efficacia della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, purché la normativa nazionale, nel suo insieme, consenta il recupero dei contributi del bilancio dell’Unione indebitamente versati.
Pertanto, il mancato riconoscimento, in capo allo Stato, di un diritto al risarcimento in quanto danneggiato nell’ambito del procedimento penale non è, di per sé, contrario agli obblighi derivanti dall’articolo 325 TFUE. Sebbene, infatti, le sanzioni penali possano essere indispensabili per consentire agli Stati di combattere in modo efficace e dissuasivo determinate ipotesi di frode grave, siffatte sanzioni non hanno ad oggetto di consentire la ripetizione dell’indebito. L’esistenza, nell’ordinamento giuridico nazionale, di un mezzo efficace per risarcire le lesioni agli interessi finanziari dell’Unione, sia esso nell’ambito di un procedimento penale, amministrativo o civile, è sufficiente a soddisfare l’obbligo di efficacia posto dall’articolo 325 TFUE qualora esso consenta il recupero dei contributi indebitamente percepiti e sanzioni penali consentano di contrastare i casi di frode grave. La Corte ha rilevato che ciò avviene, nel caso di specie, qualora, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, lo Stato abbia, secondo il diritto nazionale applicabile, la possibilità di avviare, da un lato, un procedimento amministrativo che gli consenta di ottenere il recupero dei contributi indebitamente versati alla persona giuridica destinataria di questi ultimi e, dall’altro, un procedimento civile diretto non solo a far sorgere la responsabilità civile della persona giuridica destinataria dei contributi indebitamente percepiti, ma anche ad ottenere, in seguito a una condanna penale, il risarcimento dei danni subiti nei confronti della persona fisica condannata.