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Document 62018CJ0594
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 settembre 2020.
Repubblica d'Austria contro Commissione europea.
Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Articoli 11 e 194 TFUE – Articolo 1, articolo 2, lettera c), e articolo 106 bis, paragrafo 3, del trattato Euratom – Aiuto previsto in favore della centrale nucleare di Hinkley Point C (Regno Unito) – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Obiettivo di interesse comune – Obiettivi ambientali dell’Unione europea – Principi di protezione dell’ambiente, di «chi inquina paga», di precauzione e di sostenibilità – Determinazione dell’attività economica rilevante – Carenza del mercato – Proporzionalità dell’aiuto – Aiuto all’investimento o al funzionamento – Determinazione degli elementi dell’aiuto – Comunicazione sulle garanzie.
Causa C-594/18 P.
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 settembre 2020.
Repubblica d'Austria contro Commissione europea.
Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Articoli 11 e 194 TFUE – Articolo 1, articolo 2, lettera c), e articolo 106 bis, paragrafo 3, del trattato Euratom – Aiuto previsto in favore della centrale nucleare di Hinkley Point C (Regno Unito) – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Obiettivo di interesse comune – Obiettivi ambientali dell’Unione europea – Principi di protezione dell’ambiente, di «chi inquina paga», di precauzione e di sostenibilità – Determinazione dell’attività economica rilevante – Carenza del mercato – Proporzionalità dell’aiuto – Aiuto all’investimento o al funzionamento – Determinazione degli elementi dell’aiuto – Comunicazione sulle garanzie.
Causa C-594/18 P.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:742
Causa C‑594/18P
Repubblica d’Austria
contro
Commissione europea
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 settembre 2020
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Articoli 11 e 194 – Articolo 1, articolo 2, lettera c), e articolo 106 bis, paragrafo 3, del trattato Euratom – Aiuto previsto in favore della centrale nucleare di Hinkley Point C (Regno Unito) – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Obiettivo di interesse comune – Obiettivi ambientali dell’Unione europea – Principi di protezione dell’ambiente, di «chi inquina paga», di precauzione e di sostenibilità – Determinazione dell’attività economica rilevante – Carenza del mercato – Proporzionalità dell’aiuto – Aiuto all’investimento o al funzionamento – Determinazione degli elementi dell’aiuto – Comunicazione sulle garanzie»
Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Criteri – Perseguimento di un obiettivo di interesse comune – Criterio non necessario
[Art. 107, § 3, c), TFUE]
(v. punti 18‑21, 26, 30, 39)
Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Considerazione di una prassi anteriore – Esclusione
[Art. 107, § 3, c), TFUE]
(v. punto 25)
Aiuti concessi dagli Stati – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Misure che perseguono un obiettivo rientrante nel trattato Euratom – Inclusione
(Art. 106 bis, § 3, EA; art. 107)
(v. punti 32, 33)
Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Misure che perseguono un obiettivo rientrante nel trattato Euratom – Applicabilità delle norme del diritto dell’Unione in materia di ambiente – Principi di protezione dell’ambiente, di «chi inquina paga», di precauzione e di sostenibilità – Diritto degli Stati membri di determinare la struttura del loro rifornimento energetico – Scelta dell’energia nucleare
[Art. 106 bis, § 3, EA; artt. 107, § 3, c), e 194]
(v. punti 40‑50)
Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Criteri – Assenza di impatto contrario all’interesse comune sulle condizioni degli scambi – Identificazione del mercato interessato dall’aiuto
[Art. 107, § 3, c), TFUE]
(v. punti 60‑65)
Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Criteri – Esistenza di una carenza del mercato interessato dall’aiuto – Criterio non necessario
[Art. 107, § 3, c), TFUE]
(v. punti 66, 67)
Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Criteri – Assenza di impatto contrario all’interesse comune sulle condizioni degli scambi – Valutazione – Effetti cumulati dell’aiuto e di altri progetti di aiuto che possano essere disposti in futuro – Irrilevanza
[Art. 107, § 3, c), TFUE]
(v. punti 84‑86)
Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Criteri – Assenza di impatto contrario all’interesse comune sulle condizioni degli scambi – Bilanciamento tra i vantaggi delle misure d’aiuto e il loro impatto negativo sul mercato interno – Componenti del mercato interno
[Art. 107, § 3, c), TFUE]
(v. punti 101, 102)
Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono beneficiare della deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Aiuto al funzionamento – Esclusione – Obbligo della Commissione di qualificare le misure di aiuto all’investimento o al funzionamento – Assenza
[Art. 107, § 3, c), TFUE]
(v. punti 119‑121)
Sintesi
La Corte di giustizia conferma la decisione della Commissione che approva gli aiuti britannici a favore della centrale nucleare di Hinkley Point C
Con decisione dell’8 ottobre 2014 ( 1 ), la Commissione europea ha approvato gli aiuti che il Regno Unito progetta di concedere all’unità C della centrale nucleare di Hinkley Point, sita nel Somerset, sul litorale del Regno Unito (in prosieguo: «Hinkley Point C»), allo scopo di promuovere la creazione di nuove capacità di produzione di energia nucleare. L’entrata in servizio di questa unità è prevista per l’anno 2023, per una durata di esercizio di sessant’anni. Gli aiuti, divisi in tre parti, sono previsti a favore del futuro gestore dell’unità C, la società NNB Generation Company Limited (in prosieguo: la «NNB Generation»), una controllata della EDF Energy plc.
La prima delle misure in questione è un «contratto per differenza» ( 2 ), che mira a garantire una stabilità dei prezzi per le vendite di energia elettrica nella fase operativa di Hinkley Point C. La seconda è un accordo tra gli investitori della NNB Generation e il ministro per l’energia e il cambiamento climatico del Regno Unito, che garantisce un indennizzo in caso di chiusura anticipata della centrale nucleare per ragioni politiche. La terza consiste in una garanzia di credito del Regno Unito sulle obbligazioni che la NNB Generation dovrà emettere e mira a garantire il pagamento in tempo utile del capitale e degli interessi del debito riconosciuto.
Nella sua decisione, la Commissione ha qualificato queste tre misure di aiuto di Stato come compatibili con il mercato interno, in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. In forza di questa disposizione, gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono essere considerati compatibili con il mercato interno, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune.
L’Austria ha chiesto l’annullamento di questa decisione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, il quale ha respinto nondimeno tale ricorso con sentenza del 12 luglio 2018 ( 3 ).
Investita di un’impugnazione proposta dall’Austria ( 4 ), la Corte era chiamata essenzialmente a rispondere alla questione, inedita in giurisprudenza, se la costruzione di una centrale nucleare possa beneficiare di un aiuto di Stato approvato dalla Commissione, in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. EApingendo l’impugnazione, la Corte ha dato una risposta in senso affermativo a tale questione.
La Corte, anzitutto, ha ricordato che, per poter essere dichiarato compatibile con il mercato interno conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, un aiuto di Stato deve soddisfare due condizioni: la prima, che esso deve essere destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche; la seconda, che esso non deve alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune. Questa disposizione, viceversa, non esige che l’aiuto previsto persegua un obiettivo di interesse comune. Di conseguenza, la Corte ha respinto come infondati i diversi argomenti dell’Austria ricavati dal fatto che la costruzione di una nuova centrale nucleare non costituirebbe un obiettivo di interesse comune.
La Corte, inoltre, ha confermato che, in assenza di norme specifiche nel trattato Euratom, le norme del trattato FUE in materia di aiuti di Stato sono destinate a trovare applicazione nel settore dell’energia nucleare. Contrariamente a quanto aveva giudicato il Tribunale, il trattato Euratom non osta nemmeno all’applicazione in questo settore delle norme del diritto dell’Unione in materia di ambiente, di modo che un aiuto di Stato in favore di un’attività economica rientrante nel settore dell’energia nucleare, il cui esame dovesse rivelare che essa viola disposizione ambientali, non potrebbe essere dichiarata compatibile con il mercato interno. L’errore di diritto così commesso dal Tribunale non ha avuto riflessi, tuttavia, sulla fondatezza della sentenza impugnata, in quanto i principi di tutela dell’ambiente, di «chi inquina paga», di precauzione e di sostenibilità invocati dall’Austria a sostegno della sua domanda di annullamento non possono essere considerati, in ogni caso, come un ostacolo alla concessione di aiuti di Stato a favore della costruzione e della gestione di una centrale nucleare. La Corte ha giudicato, in sostanza, che una tale linea di condotta non sarebbe compatibile con l’articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, dal quale discende che uno Stato membro è libero di determinare le condizioni per la gestione delle proprie risorse energetiche, la propria scelta tra diverse fonti di energia e la struttura generale del suo rifornimento energetico, senza escludere che detta scelta possa vertere sull’energia nucleare.
La Corte ha respinto poi l’argomento dell’Austria, secondo il quale il Tribunale avrebbe definito scorrettamente l’attività economica rilevante, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. A tale proposito, la Corte ha giudicato che la produzione di energia nucleare, che le misure in questione mirano a sviluppare, costituisce effettivamente un’attività economica ai sensi di tale disposizione. Inoltre, la Corte ha ricordato che l’identificazione del mercato produttivo in cui si inserisce l’attività oggetto dell’aiuto è rilevante per verificare che quest’ultimo non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune, il che rappresenta la seconda condizione alla quale è subordinata la compatibilità di un aiuto a titolo di tale disposizione. Ebbene, nel caso di specie, la Commissione aveva identificato il mercato liberalizzato della produzione e della fornitura di energia elettrica come il mercato sul quale dovevano incidere le misure previste.
Peraltro, il Tribunale non ha nemmeno commesso errori di diritto giudicando che, sebbene l’esistenza di una carenza del mercato interessato dall’aiuto previsto possa costituire un elemento rilevante per dichiararlo compatibile con il mercato interno, la mancanza di una siffatta carenza non conduce necessariamente alla sua incompatibilità con il mercato interno.
Per quanto concerne il controllo della proporzionalità dell’aiuto previsto a favore di Hinkley Point C, la Corte ha ricordato anzitutto che il Tribunale ha esaminato la proporzionalità delle misure in questione alla luce delle esigenze di rifornimento in energia elettrica del Regno Unito, confermando giustamente che quest’ultimo era libero di determinare la composizione delle sue fonti energetiche. In sede di esame della condizione secondo la quale l’aiuto previsto non deve alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune, la Commissione non doveva tener conto peraltro dell’effetto negativo che le misure in questione possono avere sulla realizzazione dei principi di tutela dell’ambiente, di «chi inquina paga», di precauzione e di sostenibilità, invocati dall’Austria. Infatti, senza anticipare il giudizio sulla verifica che l’attività sostenuta non violi le norme del diritto dell’Unione in materia ambientale, l’esame di tale condizione non richiede che la Commissione prenda in considerazione eventuali effetti negativi diversi da quelli dell’aiuto sulla concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri.
Infine, la Corte ha confermato che, per verificare la compatibilità delle misure in questione con il mercato interno, né la Commissione, né il Tribunale erano tenuti a qualificarli formalmente come «aiuti all’investimento», che possono soddisfare le condizioni d’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, o come «aiuti al funzionamento», la cui autorizzazione, in linea di principio, è esclusa a titolo di detta disposizione.
( 1 ) Decisione (UE) 2015/658 della Commissione, dell’8 ottobre 2014, sulla misura di aiuto SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) alla quale il Regno Unito intende dare esecuzione a sostegno della centrale nucleare di Hinkley Point C (GU 2015, LRacc.,109, pag.Racc.,44).
( 2 ) Le parti di questo contratto sono la NNB Generation e la società Low Carbon Contracts Ltd, un ente che sarà finanziato in forza di un obbligo statutario imposto in solido a tutti i fornitori di energia elettrica licenziatari.
( 3 ) Sentenza del 12 luglio 2018, AustriaSezione ammissione delle impugnazione, T‑356/15, EU:T:2018:439; v. anche il CS n.Racc.,104/18.
( 4 ) Così come dinanzi al Tribunale, il Lussemburgo è intervenuto a sostegno dell’Austria nel giudizio dinanzi alla Corte, mentre la Repubblica ceca, la Francia, l Ungheria, la Polonia, la Slovacchia e il Regno Unito sono intervenuti a sostegno della Commissione.