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Document 62018CJ0638

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 aprile 2020.
Commissione europea contro Romania.
Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e persistente dei valori limite per le microparticelle (PM10) nella zona RO32101 (Bucarest, Romania) – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento “il più breve possibile” – Misure appropriate.
Causa C-638/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:334

 Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 aprile 2020 –
Commissione / Romania (Superamento dei valori limite per le PM10)

(causa C‑638/18) ( 1 )

«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e persistente dei valori limite per le microparticelle (PM10) nella zona RO32101 (Bucarest, Romania) – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento “il più breve possibile” – Misure appropriate»

1. 

Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Successiva modifica in senso restrittivo – Ammissibilità

(Art. 258 TFUE)

(v. punti 48‑51)

2. 

Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Presa in considerazione di fatti posteriori al parere motivato – Presupposti – Fatti della stessa natura e costitutivi dello stesso comportamento di quelli in un primo momento considerati

(Art. 258 TFUE)

(v. punti 53‑58)

3. 

Ricorso per inadempimento – Procedimento precontenzioso – Durata eccessiva – Circostanza che incide sulla ricevibilità del ricorso solo in caso di lesione dei diritti della difesa – Onere della prova

(Art. 258 TFUE)

(v. punto 60)

4. 

Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite per la protezione della salute umana – Microparticelle – Superamento sistematico e continuato del valore limite in un’unica zona – Inammissibilità – Inadempimento sistematico e continuato

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, art. 13, § 1, e allegato XI)

(v. punti 67‑75)

5. 

Ambiente – Inquinamento atmosferico – Qualità dell’aria ambiente – Direttiva 2008/50 – Valori limite per la protezione della salute umana – Microparticules – Superamento – Conseguenze – Obbligo per gli Stati membri di elaborare un piano per porvi rimedio – Termine – Mancata adozione di misure appropriate ed efficaci che garantiscano un periodo di superamento il più breve possibile – Inadempimento

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/50, artt. 13, § 1, e 23, § 1)

(v. punti 112‑125)

Dispositivo

1) 

La Romania, da un lato, a causa dell’inosservanza sistematica e continuata, dal 2007 fino ad almeno il 2016, dei valori limite giornalieri per le concentrazioni di PM10 e a causa dell’inosservanza sistematica e continuata, dal 2007 al 2014 incluso, ad eccezione del 2013, dei valori limite annuali per le concentrazioni di PM10 nella zona RO32101 (Bucarest, Romania), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, in combinato disposto con l’allegato XI della medesima direttiva e, dall’altro lato, è venuta meno, per quanto riguarda tale zona, dall’11 giugno 2010, agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, di tale direttiva, in combinato disposto con l’allegato XV della medesima, in particolare all’obbligo previsto all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di assicurare che il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile.

2) 

La Romania è condannata alle spese.


( 1 ) GU C 445 del 10.12.2018.

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