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Document 62019CJ0625
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019.
XD.
Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Criteri – Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro ai fini dell’esercizio di un’azione penale.
Causa C-625/19 PPU.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019.
XD.
Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Criteri – Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro ai fini dell’esercizio di un’azione penale.
Causa C-625/19 PPU.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:1078
Causa C‑625/19 PPU
XD
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Amsterdam)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2019
«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 6, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria emittente” – Criteri – Mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di uno Stato membro ai fini dell’esercizio di un’azione penale»
Cooperazione di polizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Nozione di «autorità giudiziaria emittente» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro – Autorità non giurisdizionali di uno Stato membro che partecipano all’amministrazione della giustizia penale di tale Stato membro – Inclusione – Qualificazione non dipendente dall’esistenza di un sindacato giurisdizionale della decisione di emissione del mandato d’arresto europeo
(Decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, art. 6, § 1)
(v. punto 30)
Cooperazione di polizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Emissione di un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale – Competenza attribuita ad un’autorità non giurisdizionale di uno Stato membro, che partecipa all’amministrazione della giustizia penale di tale Stato membro – Rispetto dei requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di prevedere un sindacato giurisdizionale delle condizioni per l’emissione del mandato d’arresto europeo – Portata
(Decisione quadro del Consiglio 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299)
(v. punti 38-45, 52, 53, 56 e dispositivo)
Sintesi
La Corte ritiene che le procure francese, svedese e belga soddisfino i requisiti necessari per l’emissione di un mandato d’arresto europeo e chiarisce inoltre la portata della tutela giurisdizionale di cui godono le persone oggetto di un siffatto mandato
Nelle sentenze Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg e Openbaar Ministerie (Procuratori della Repubblica di Lione e di Tours) (C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU), Openbaar Ministerie (Procura, Svezia) (C‑625/19 PPU) e Openbaar Ministerie (Procuratore del Re di Bruxelles) (C‑627/19 PPU), emesse il 12 dicembre 2019, nell’ambito del procedimento d’urgenza, la Corte ha completato la propria recente giurisprudenza ( 1 ) sulla decisione quadro 2002/584 relativa al mandato d’arresto europeo ( 2 ), fornendo indicazioni sul requisito di indipendenza dell’«autorità giudiziaria emittente» di un mandato d’arresto europeo e sul requisito di tutela giurisdizionale effettiva che deve essere garantita alle persone oggetto di un siffatto mandato d’arresto.
Nei procedimenti principali, alcuni mandati d’arresto europei erano stati emessi dalle procure francese (cause C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU), svedese (causa C‑625/19 PPU) e belga (causa C‑627/19 PPU) ai fini, nei primi tre procedimenti, dell’esercizio di un’azione penale e, nell’ultimo caso, dell’esecuzione di una pena. Si poneva la questione della loro esecuzione, la quale dipendeva, in particolare, dalla qualità di «autorità giudiziaria emittente» di dette rispettive procure.
In un primo momento, la Corte ha esaminato se lo status della procura francese le conferisca una garanzia di indipendenza sufficiente per emettere mandati d’arresto europei e ha risposto in modo affermativo.
Per giungere a tale conclusione, la Corte ha anzitutto ricordato che la nozione di «autorità giudiziaria emittente» può ricomprendere le autorità di uno Stato membro che, pur non essendo giudici o organi giurisdizionali, partecipano all’amministrazione della giustizia penale e agiscono in modo indipendente. Quest’ultima condizione presuppone la sussistenza di regole statutarie e organizzative idonee a garantire che le autorità interessate non siano esposte, nell’ambito dell’emissione di un mandato d’arresto europeo, a un qualsivoglia rischio di essere soggette a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo.
Per quanto riguarda i magistrati della procura francese, secondo la Corte, gli elementi presentati sono sufficienti a dimostrare che essi dispongono del potere di valutare in modo indipendente, segnatamente rispetto al potere esecutivo, la necessità e la proporzionalità dell’emissione di un mandato d’arresto europeo ed esercitano tale potere in modo obiettivo, tenendo conto di tutti gli elementi a carico e a discarico. La loro indipendenza non è rimessa in discussione dal fatto che essi sono incaricati dell’azione pubblica, né dal fatto che il Ministro della Giustizia può rivolgere loro istruzioni generali di politica penale, né dal fatto che essi sono collocati sotto la direzione e il controllo dei loro superiori gerarchici, anch’essi membri della procura, e sono quindi tenuti a conformarsi alle istruzioni di questi ultimi.
In un secondo momento, la Corte ha precisato il requisito posto nella propria giurisprudenza recente, secondo il quale la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo, qualora sia adottata da un’autorità che partecipa all’amministrazione della giustizia pur non essendo un organo giurisdizionale, deve poter essere oggetto, nello Stato membro emittente, di un ricorso giurisdizionale che soddisfi i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva.
In primo luogo, la Corte ha sottolineato che l’esistenza di un siffatto ricorso giurisdizionale non rappresenta una condizione affinché l’autorità sia qualificata come autorità giudiziaria emittente.
In secondo luogo, la Corte ha indicato che spetta agli Stati membri provvedere affinché i loro ordinamenti giuridici garantiscano in modo effettivo il livello di tutela giurisdizionale richiesto mediante norme procedurali da essi attuate e che possono differire da un sistema all’altro. Orbene, l’istituzione di un diritto di ricorso distinto contro la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo costituisce solo una possibilità. Infatti, la Corte ha dichiarato che i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva, di cui deve beneficiare una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso da un’autorità diversa da un organo giurisdizionale ai fini dell’esercizio di un’azione penale, sono soddisfatti qualora le condizioni per l’emissione di tale mandato e in particolare la sua proporzionalità, siano oggetto di un sindacato giurisdizionale nello Stato membro emittente.
Nella specie, i sistemi francese e svedese soddisfano detti requisiti, poiché le norme procedurali nazionali consentono di constatare che la proporzionalità della decisione della procura di emettere un mandato d’arresto europeo può essere oggetto di un sindacato giurisdizionale preliminare, o addirittura quasi contemporaneo all’adozione di tale decisione, ma anche di un sindacato giurisdizionale successivo. In particolare, una simile valutazione è segnatamente effettuata, in anticipo, dall’organo giurisdizionale che adotta la decisione nazionale che può fondare, in seguito, il mandato d’arresto europeo.
Anche nel caso in cui il mandato d’arresto europeo sia stato emesso dalla procura non già ai fini dell’esercizio di un’azione penale, bensì ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta con una condanna definitiva, la Corte ha ritenuto che i requisiti derivanti da una tutela giurisdizionale effettiva non implichino che sia previsto un ricorso distinto contro la decisione della procura. Anche il sistema belga, che non prevede un siffatto ricorso, soddisfa pertanto detti requisiti. A tale riguardo, la Corte ha sottolineato che, qualora il mandato d’arresto europeo sia diretto all’esecuzione di una pena, il sindacato giurisdizionale è realizzato mediante la sentenza esecutiva su cui è fondato tale mandato d’arresto. Infatti, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può presumere che la decisione di emettere un simile mandato d’arresto sia scaturita da un procedimento giurisdizionale nell’ambito del quale la persona ricercata ha beneficiato di garanzie riguardo alla tutela dei propri diritti fondamentali. Peraltro, la proporzionalità di tale mandato d’arresto risulta anche dalla condanna pronunciata, poiché la decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo prevede che quest’ultima debba consistere in una pena o in una misura di sicurezza di durata non inferiore a quattro mesi.
( 1 ) V., in particolare, sentenze del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e di Zwickau) (C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456), del 27 maggio 2019, PF (Procuratore generale di Lituania) (C‑509/18, EU:C:2019:457), e del 9 ottobre 2019, NJ (Procura di Vienna) (C‑489/19 PPU, EU:C:2019:849).
( 2 ) Decisione quadro 2002/584/GAI, del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24).