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Document 62017CJ0544
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 novembre 2018.
BPC Lux 2 Sàrl e a. contro Commissione europea.
Impugnazione – Aiuti di Stato – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Aiuto delle autorità portoghesi alla risoluzione dell’istituto finanziario Banco Espírito Santo SA – Creazione e capitalizzazione di una banca-ponte – Decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Interesse ad agire – Ricorso dinanzi ai giudici nazionali diretto a ottenere l’annullamento della decisione di risoluzione del Banco Espírito Santo.
Causa C-544/17 P.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 novembre 2018.
BPC Lux 2 Sàrl e a. contro Commissione europea.
Impugnazione – Aiuti di Stato – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Aiuto delle autorità portoghesi alla risoluzione dell’istituto finanziario Banco Espírito Santo SA – Creazione e capitalizzazione di una banca-ponte – Decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Interesse ad agire – Ricorso dinanzi ai giudici nazionali diretto a ottenere l’annullamento della decisione di risoluzione del Banco Espírito Santo.
Causa C-544/17 P.
Court reports – general
Causa C‑544/17 P
BPC Lux 2 Sàrl e a.
contro
Commissione europea
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Aiuto delle autorità portoghesi alla risoluzione dell’istituto finanziario Banco Espírito Santo SA – Creazione e capitalizzazione di una banca-ponte – Decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Interesse ad agire – Ricorso dinanzi ai giudici nazionali diretto a ottenere l’annullamento della decisione di risoluzione del Banco Espírito Santo»
Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 novembre 2018
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Onere della prova
(Art. 263 TFUE)
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Controllo della qualificazione giuridica dei fatti da parte della Corte – Ammissibilità
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Annullamento dell’atto impugnato idoneo a procurare un vantaggio al ricorrente nell’ambito di un ricorso dinanzi ai giudici nazionali – Ricevibilità – Possibilità per il giudice dell’Unione di valutare la probabilità della fondatezza del ricorso proposto dinanzi al giudice nazionale – Esclusione
(Art. 263, comma 4, TFUE)
V. il testo della decisione.
(v. punti 28, 29, 33, 34, 45)
V. il testo della decisione.
(v. punto 31)
In linea di principio, una parte conserva il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio avviato con un ricorso di annullamento, in quanto quest’ultimo può costituire il fondamento di un eventuale ricorso per responsabilità. L’eventualità di un ricorso per risarcimento è sufficiente per fondare un siffatto interesse ad agire, sempreché esso non sia ipotetico. L’interesse ad agire può anche derivare da qualsiasi azione intentata dinanzi ai giudici nazionali nel cui ambito l’eventuale annullamento dell’atto impugnato dinanzi al giudice dell’Unione possa procurare un vantaggio al ricorrente.
A tale riguardo, per quanto attiene, da un lato, a un ricorso proposto dinanzi al giudice dell’Unione avverso una decisione della Commissione con cui si constata la compatibilità di un aiuto di Stato, consistente nel conferimento di capitale a una banca nazionale, con il diritto dell’Unione e, dall’altro, a un ricorso proposto dinanzi a un giudice nazionale diretto ad ottenere che sia dichiarata l’incompatibilità della decisione di risoluzione della summenzionata banca con il diritto nazionale, alla luce dei legami inscindibili tra le suddette decisioni, da cui emerge, tra l’altro, che l’aiuto di Stato in questione è stato concesso nell’ambito della risoluzione della banca di cui trattasi, si deve rilevare che non è consentito al giudice dell’Unione concludere, senza sostituirsi al giudice nazionale ai fini della valutazione della fondatezza del ricorso di annullamento proposto contro detta decisione di risoluzione, che, dato che l’oggetto di quest’ultimo ricorso non è lo stesso del ricorso proposto dinanzi al giudice dell’Unione, un eventuale annullamento della decisione della Commissione non potrebbe in nessun modo incidere sulla valutazione da parte dei giudici nazionali del ricorso proposto dinanzi ad essi.
Infatti, non spetta al giudice dell’Unione, ai fini dell’esame dell’interesse ad agire dinanzi ad esso, valutare la probabilità della fondatezza di un ricorso proposto dinanzi ai giudici nazionali in forza del diritto interno e, di conseguenza, sostituirsi ad essi ai fini di una siffatta valutazione. Per contro, è necessario, ma sufficiente, che, con il suo esito, il ricorso di annullamento proposto dinanzi al giudice dell’Unione possa procurare un beneficio alla parte che lo ha intentato.
(v. punti 42‑44, 52, 55, 56)