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Document 62017CJ0100

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 ottobre 2018.
    Gul Ahmed Textile Mills Ltd contro Consiglio dell'Unione europea.
    Impugnazione – Dumping – Regolamento (CE) n. 397/2004 – Importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan – Persistenza dell’interesse ad agire.
    Causa C-100/17 P.

    Causa C‑100/17 P

    Gul Ahmed Textile Mills Ltd

    contro

    Consiglio dell’Unione europea

    «Impugnazione – Dumping – Regolamento (CE) n. 397/2004 – Importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan – Persistenza dell’interesse ad agire»

    Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 ottobre 2018

    1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Onere della prova

      (Art. 263 TFUE)

    2. Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse ad agire – Esame d’ufficio da parte del giudice

      (Art. 263 TFUE)

    3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Irricevibilità

      (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

    4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso di un esportatore che mette in discussione la determinazione del valore normale e il confronto tra quest’ultimo e il prezzo all’esportazione – Assenza di una richiesta di rimborso, da parte dell’esportatore, riguardante i dazi riscossi – Irricevibilità

      [Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 952/2013, art. 121, § 1, a); regolamento del Consiglio n. 695/2006]

    5. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto e probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

      [Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, d)]

    6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti

    1.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 37)

    2.  Nell’ambito di un ricorso di annullamento, l’interesse ad agire deve sussistere fino all’esito del procedimento e il giudice adito può sollevare d’ufficio e in qualsiasi momento di quest’ultimo la mancanza di interesse di una parte a mantenere la propria domanda a causa del verificarsi di un fatto intervenuto successivamente alla data dell’atto introduttivo del giudizio. Al riguardo, il giudice dell’Unione, se può sollevare d’ufficio e in qualsiasi momento del procedimento una questione vertente sulla mancata persistenza dell’interesse ad agire del ricorrente, può anche esaminare siffatta questione se essa è stata sollevata in corso di causa da una parte che si avvale a tal fine di elementi sufficientemente seri. Nell’ambito di detto esame, spetta al giudice dell’Unione invitare il ricorrente a chiarire tale questione e consentirgli di produrre gli elementi atti a dimostrare adeguatamente la persistenza del suo interesse ad agire.

      (v. punti 38-40)

    3.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 45)

    4.  Per quanto concerne un ricorso diretto contro un regolamento che stabilisce un nuovo valore normale di un prodotto le cui importazioni sono oggetto di un dazio antidumping, un ricorrente esportatore dei prodotti di cui trattasi che invoca motivi relativi ad errori commessi nel regolamento controverso concernenti la determinazione del valore normale e nel confronto di quest’ultimo con il prezzo all’esportazione nel regolamento controverso non ha interesse ad agire, in assenza di una richiesta di rimborso dei dazi riscossi sul fondamento di quest’ultimo regolamento. Lo stesso vale quando il ricorrente non ha dimostrato di aver chiesto alle autorità doganali, entro il termine di tre anni dalla data di notifica dell’obbligazione doganale previsto all’articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, il rimborso delle somme sul fondamento dell’atto che esso ritiene illegittimo.

      (v. punti 53, 54)

    5.  V. il testo della decisione.

      (v. punto 62)

    6.  V. il testo della decisione.

      (v. punti 63, 64)

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