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Document 62017CJ0287

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 13 settembre 2018.
Česká pojišťovna a.s. contro WCZ spol. s r.o.
Rinvio pregiudiziale – Diritto societario – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2011/7/UE – Articolo 6, paragrafi 1 e 3 – Risarcimento delle spese di recupero di un credito – Spese derivanti dai solleciti inviati a causa del ritardo di pagamento del debitore.
Causa C-287/17.

Causa C‑287/17

Česká pojišťovna a.s.

contro

WCZ, spol. s r.o.

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresní soud v Českých Budějovicích)

«Rinvio pregiudiziale – Diritto societario – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2011/7/UE – Articolo 6, paragrafi 1 e 3 – Risarcimento delle spese di recupero di un credito – Spese derivanti dai solleciti inviati a causa del ritardo di pagamento del debitore»

Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 13 settembre 2018

Ravvicinamento delle legislazioni – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2011/7 – Diritto a risarcimento per le spese di recupero – Spese derivanti dai solleciti inviati a causa del ritardo di pagamento – Possibilità di ottenere un risarcimento ragionevole oltre l’importo forfettario

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/7, considerando 19 e art. 6)

L’articolo 6 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che riconosce al creditore, che chiede il risarcimento delle spese derivanti dai solleciti inviati al debitore a causa del ritardo di pagamento di quest’ultimo, il diritto di ottenere, a tale titolo, oltre all’importo forfettario di EUR 40 previsto al paragrafo 1 del suddetto articolo, un risarcimento ragionevole, ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo, per la parte di tali spese che eccede tale importo forfettario.

Peraltro, nemmeno il fatto che il considerando 19 della direttiva 2011/7 enunci che tale direttiva dovrebbe determinare un importo minimo forfettario per il recupero delle spese amministrative e il risarcimento dei costi interni sostenuti a causa di ritardi di pagamento esclude che un risarcimento ragionevole per tali costi possa essere concesso al creditore nei limiti in cui tale importo forfettario minimo sia insufficiente. Inoltre, se è vero che tale considerando precisa che il risarcimento sotto forma di importo forfettario dovrebbe mirare a limitare i costi amministrativi e i costi interni legati al recupero, tuttavia tale affermazione deve essere letta alla luce dell’intero considerando. Ne consegue che, con tale precisazione, il legislatore dell’Unione non ha fatto altro che sottolineare che il carattere automatico del risarcimento forfettario di EUR 40 costituisce un incentivo per il creditore a limitare a tale somma i propri costi di recupero, pur senza escludere che detto creditore possa ottenere, se del caso, un risarcimento ragionevole maggiore, ma non automatico.

(v. punti 36-38 e dispositivo)

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