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Document 62017CJ0213

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 luglio 2018.
X contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Articoli 17, 18, 23 e 24 – Precedente procedura di protezione internazionale pendente in uno Stato membro – Nuova domanda in un altro Stato membro – Assenza di domanda di ripresa in carico entro i termini previsti – Consegna dell’interessato ai fini dell’esercizio di un’azione penale.
Causa C-213/17.

Court reports – general

Causa C‑213/17

X

contro

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Articoli 17, 18, 23 e 24 – Precedente procedura di protezione internazionale pendente in uno Stato membro – Nuova domanda in un altro Stato membro – Assenza di domanda di ripresa in carico entro i termini previsti – Consegna dell’interessato ai fini dell’esercizio di un’azione penale»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 luglio 2018

  1. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento n. 604/2013 – Procedure di presa e di ripresa in carico – Termini previsti per la presentazione di una richiesta di ripresa in carico – Conseguenza dell’inosservanza di tali termini – Trasferimento della competenza per l’esame di una nuova domanda di protezione internazionale allo Stato membro che non ha presentato tempestivamente tale richiesta – Ricorso, pendente in un altro Stato membro, diretto contro la decisione di rigetto di una delle domande di protezione internazionale presentate in precedenza in detto Stato membro – Irrilevanza

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, art. 18, § 1, d), e 23, §§ da 1 a 3]

  2. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento n. 604/2013 – Procedure di presa e di ripresa in carico – Presentazione di una richiesta di ripresa in carico – Ricorso, pendente nello Stato membro richiedente, diretto contro la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale presentata in precedenza in detto Stato membro – Obbligo di sospendere l’esame del ricorso e, poi, di porvi fine in caso di accettazione della suddetta richiesta – Insussistenza

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, art. 18, § 2)

  3. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento n. 604/2013 – Procedure di presa e di ripresa in carico – Informazioni che devono essere incluse nella richiesta di ripresa in carico – Informazione relativa alla sussistenza di un ricorso, pendente nello Stato membro richiedente, diretto contro la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale presentata in precedenza in tale Stato membro – Esclusione

    (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, artt. 22, § 3, 23, § 2, e 24, § 5)

  4. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento n. 604/2013 – Procedure di presa e di ripresa in carico – Richiedente la protezione internazionale destinatario di un mandato di arresto europeo e che si trova nel territorio dello Stato membro di emissione senza avervi presentato una nuova domanda di protezione internazionale – Presentazione, da parte di tale Stato membro, di una richiesta di ripresa in carico da parte dello Stato membro di esecuzione – Ammissibilità – Possibilità per lo Stato membro di emissione di esaminare la domanda di protezione internazionale presentata nello Stato membro di esecuzione – Insussistenza

    [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, artt. 17, § 1, 18, § 1, d), e 24, § 1]

  1.  L’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro nel quale sia stata presentata una nuova domanda di protezione internazionale è competente per l’esame di quest’ultima, qualora una richiesta di ripresa in carico non sia stata formulata da detto Stato membro entro i termini di cui all’articolo 23, paragrafo 2, di tale regolamento, pur se, da un lato, un altro Stato membro era competente per l’esame di domande di protezione internazionale presentate in precedenza e, dall’altro, alla scadenza dei suddetti termini era pendente dinanzi a un giudice di quest’ultimo Stato membro il ricorso proposto contro il rigetto di una di dette domande.

    Il campo di applicazione della procedura di ripresa in carico è definito dagli articoli 23 e 24 del regolamento Dublino III. Dall’articolo 23, paragrafo 1, di tale regolamento risulta che tale procedura si applica, tra l’altro, alle persone di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento (v., in tale senso, ordinanza del 5 aprile 2017, Ahmed,C‑36/17, EU:C:2017:273, punti 2627, nonché sentenza del 25 gennaio 2018, Hasan,C‑360/16, EU:C:2018:35, punti 4243). Quest’ultima disposizione riguarda, in particolare, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale sia stata respinta la domanda di protezione internazionale e che abbia presentato una nuova domanda in un altro Stato membro. La procedura di ripresa in carico di cui all’articolo 23 del regolamento Dublino III è pertanto applicabile a un cittadino di un paese terzo che abbia presentato una nuova domanda di protezione internazionale in uno Stato membro, mentre una domanda di protezione internazionale presentata in precedenza in un altro Stato membro era stata respinta con una decisione dell’autorità competente, anche se tale decisione non sia ancora divenuta definitiva a causa di un ricorso pendente dinanzi ad un giudice di quest’ultimo Stato membro.

    Pertanto, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, le autorità dello Stato membro in cui la nuova domanda era stata presentata avevano la facoltà, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, di tale regolamento, di formulare una richiesta di ripresa in carico dell’interessato. Tuttavia, esse erano tenute, a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del medesimo regolamento, a formulare tale richiesta quanto prima e, in ogni caso, entro i termini previsti da tale disposizione, dato che una siffatta richiesta non può essere validamente presentata dopo la scadenza di tali termini (v., per analogia, sentenza del 26 luglio 2017, Mengesteab,C‑670/16, EU:C:2017:587, punto 67). Sia dal tenore letterale dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento Dublino III sia dalla sua economia generale e dai suoi obiettivi risulta che, in caso di scadenza di tali termini, la competenza viene trasferita di diritto allo Stato membro presso il quale è stata presentata una nuova domanda di protezione internazionale (v., per analogia, sentenze del 26 luglio 2017, Mengesteab,C‑670/16, EU:C:2017:587, punto 61, e del 25 ottobre 2017, Shiri,C‑201/16, EU:C:2017:805, punto 30).

    (v. punti 27, 28, 32‑35, 40, dispositivo 1)

  2.  L’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che la formulazione, da parte di uno Stato membro, di una richiesta di ripresa in carico di un cittadino di un paese terzo che si trovi senza permesso di soggiorno sul suo territorio non impone a tale Stato membro di sospendere l’esame di un ricorso proposto contro il rigetto di una domanda di protezione internazionale presentata in precedenza e, poi, di porre fine a tale esame nel caso in cui lo Stato membro richiesto accetti detta richiesta.

    Sebbene l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento Dublino III preveda diversi obblighi per quanto concerne il seguito da dare a una domanda di protezione internazionale, in funzione dello stato di avanzamento della procedura di protezione internazionale di cui trattasi, tali obblighi sono tutti preordinati a garantire il proseguimento della procedura di protezione internazionale e non impongono la sospensione o l’interruzione di quest’ultima in un qualsiasi Stato membro.

    (v. punti 42, 44, dispositivo 2)

  3.  L’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, uno Stato membro che formuli una richiesta di ripresa in carico sul fondamento dell’articolo 24 di tale regolamento, a seguito della scadenza, nello Stato membro richiesto, dei termini previsti dall’articolo 23, paragrafo 2, di detto regolamento, non è tenuto ad informare le autorità di quest’ultimo Stato membro del fatto che è pendente dinanzi ad un giudice dello Stato membro richiedente un ricorso proposto avverso il rigetto di una domanda di protezione internazionale presentata in precedenza.

    L’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento Dublino III dispone che la richiesta di ripresa in carico sia effettuata utilizzando un modulo standard e comprenda elementi di prova o circostanze indiziarie quali descritti nei due elenchi di cui all’articolo 22, paragrafo 3, di tale regolamento o elementi pertinenti tratti dalle dichiarazioni dell’interessato, che permettano alle autorità dello Stato membro richiesto di verificare se sia competente in base ai criteri stabiliti dallo stesso regolamento. Dal testo stesso dell’articolo 24, paragrafo 5, del medesimo regolamento risulta pertanto che l’obbligo, a carico dello Stato membro richiedente, di trasmettere informazioni si limita agli elementi che consentono allo Stato membro richiesto di valutare la propria competenza.

    (v. punti 47, 48, 53, dispositivo 3)

  4.  L’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 24 del regolamento n. 604/2013 devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale alla data della decisione di trasferimento, in cui un richiedente la protezione internazionale sia stato consegnato da un primo Stato membro ad un secondo Stato membro in esecuzione di un mandato d’arresto europeo e si trovi sul territorio di quest’ultimo senza avervi presentato una nuova domanda di protezione internazionale, tale secondo Stato membro può chiedere al primo Stato membro di riprendere in carico il suddetto richiedente e non è tenuto a decidere di esaminare la domanda presentata da quest’ultimo.

    L’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento Dublino III dispone che uno Stato membro possa chiedere, in particolare, ad un altro Stato membro di riprendere in carico una persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, che si trovi sul suo territorio senza titolo di soggiorno e senza avervi presentato una nuova domanda di protezione internazionale, quando ritiene che questo secondo Stato membro sia competente ai sensi di quest’ultima disposizione. Atteso che la disposizione summenzionata non contempla alcun requisito in ordine alle modalità di ingresso dell’interessato sul territorio dello Stato membro richiedente, si deve constatare che il legislatore dell’Unione non ha subordinato la facoltà di formulare una richiesta di ripresa in carico a una qualsivoglia condizione a tal riguardo.

    In tale contesto, e tenuto conto dell’autonomia dei procedimenti previsti rispettivamente dal regolamento Dublino III e dalla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), le quali perseguono obiettivi distinti e non possono sostituirsi l’una con l’altra, la circostanza che l’ingresso nel territorio dello Stato membro richiedente sia dovuto a una consegna in esecuzione di un mandato d’arresto europeo non può, in quanto tale, escludere la possibilità di formulare una richiesta di ripresa in carico.

    Dal testo stesso dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III risulta inoltre che tale disposizione consente ad ogni Stato membro di decidere di esaminare «una domanda di protezione internazionale presentata», il che significa che detta disposizione non ha per oggetto o per effetto di consentire a uno Stato membro di decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale che non gli sia stata presentata.

    (v. punti 56‑58, 60, 63, dispositivo 4)

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