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Document 62017CJ0057

    Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 giugno 2018.
    Eva Soraya Checa Honrado contro Fondo de Garantía Salarial.
    Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 2008/94/CE – Articolo 3, primo comma – Pagamento assicurato dall’organismo di garanzia – Indennità a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro – Trasferimento del luogo di lavoro che impone un cambiamento di residenza del lavoratore – Modifica di un elemento essenziale del contratto di lavoro – Scioglimento del contratto di lavoro da parte del lavoratore – Principio di parità e di non discriminazione.
    Causa C-57/17.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Causa C‑57/17

    Eva Soraya Checa Honrado

    contro

    Fondo de Garantía Salarial

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana)

    «Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 2008/94/CE – Articolo 3, primo comma – Pagamento assicurato dall’organismo di garanzia – Indennità a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro – Trasferimento del luogo di lavoro che impone un cambiamento di residenza del lavoratore – Modifica di un elemento essenziale del contratto di lavoro – Scioglimento del contratto di lavoro da parte del lavoratore – Principio di parità e di non discriminazione»

    Massime – Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 giugno 2018

    Politica sociale – Ravvicinamento delle legislazioni – Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 2008/94 – Ambito di applicazione – Articolo 3, primo comma – Pagamento da parte dell’organismo di garanzia – Indennità a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro – Nozione – Normativa nazionale che prevede certe indennità legali dovute per scioglimento del contratto di lavoro per volontà del lavoratore e dovute in caso di licenziamento per ragioni oggettive – Indennità legali dovute per scioglimento del contratto di lavoro per volontà del lavoratore a causa del trasferimento del luogo di lavoro da parte del datore di lavoro, trasferimento che obblighi il lavoratore a cambiare luogo di residenza – Inclusione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/94, art. 3, comma 1)

    L’articolo 3, primo comma, della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretato nel senso che, qualora, secondo la normativa nazionale applicabile, certe indennità legali dovute per scioglimento del contratto di lavoro per volontà del lavoratore, al pari delle indennità dovute per licenziamento per ragioni oggettive, come quelle cui fa riferimento il giudice del rinvio, rientrino nella nozione di «indennità a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro» ai sensi di tale disposizione, devono rientrare in questa stessa nozione anche le indennità legali dovute per scioglimento del contratto di lavoro per volontà del lavoratore a causa del trasferimento del luogo di lavoro da parte del datore di lavoro, trasferimento che obblighi il lavoratore a cambiare luogo di residenza.

    (v. punto 49 e dispositivo)

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