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Document 62016CJ0267
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 gennaio 2018.
Albert Buhagiar e a. contro Minister for Justice.
Rinvio pregiudiziale – Portata territoriale del diritto dell’Unione – Articolo 355, punto 3, TFUE – Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati – Articolo 29 – Allegato I, parte I, punto 4 – Esclusione di Gibilterra dal territorio doganale dell’Unione europea – Portata – Direttiva 91/477/CEE – Articolo 1, paragrafo 4 – Articolo 12, paragrafo 2 – Allegato II – Carta europea d’arma da fuoco – Attività di caccia e tiro sportivo – Applicabilità al territorio di Gibilterra – Obbligo di trasposizione – Insussistenza – Validità.
Causa C-267/16.
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 gennaio 2018.
Albert Buhagiar e a. contro Minister for Justice.
Rinvio pregiudiziale – Portata territoriale del diritto dell’Unione – Articolo 355, punto 3, TFUE – Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati – Articolo 29 – Allegato I, parte I, punto 4 – Esclusione di Gibilterra dal territorio doganale dell’Unione europea – Portata – Direttiva 91/477/CEE – Articolo 1, paragrafo 4 – Articolo 12, paragrafo 2 – Allegato II – Carta europea d’arma da fuoco – Attività di caccia e tiro sportivo – Applicabilità al territorio di Gibilterra – Obbligo di trasposizione – Insussistenza – Validità.
Causa C-267/16.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
Causa C‑267/16
Albert Buhagiar e altri
contro
Minister for Justice
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of Gibraltar)
«Rinvio pregiudiziale – Portata territoriale del diritto dell’Unione – Articolo 355, punto 3, TFUE – Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati – Articolo 29 – Allegato I, parte I, punto 4 – Esclusione di Gibilterra dal territorio doganale dell’Unione europea – Portata – Direttiva 91/477/CEE – Articolo 1, paragrafo 4 – Articolo 12, paragrafo 2 – Allegato II – Carta europea d’arma da fuoco – Attività di caccia e tiro sportivo – Applicabilità al territorio di Gibilterra – Obbligo di trasposizione – Insussistenza – Validità»
Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 gennaio 2018
Unione doganale–Territorio doganale dell’Unione–Gibilterra–Esclusione–Conseguenze–Inapplicabilità delle norme del Trattato e del diritto derivato relative alla libera circolazione delle merci
(Artt. 114 TFUE e 115 TFUE; Atto di adesione del 1972, art. 29 e allegato I, parte I, punto 4)
Ravvicinamento delle legislazioni–Acquisizione e detenzione di armi–67898 / Direttiva 91/477–Oggetto–Libera circolazione delle armi da fuoco ad uso civile
(Direttiva del Consiglio 91/477, come modificata dalla direttiva 2008/51, considerando da 2 a 5 e artt. 4, § 3, 11, § 3, e 12, § 2)
Unione doganale–Territorio doganale dell’Unione–Gibilterra–Esclusione–Conseguenze–Inapplicabilità delle norme del Trattato e del diritto derivato relative alla libera circolazione delle merci–Inapplicabilità della direttiva 91/477 relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi
(Art. 355, punto 3, TFUE; Atto di adesione del 1972, art. 29 e allegato I, parte I, punto 4; direttiva del Consiglio 91/477, come modificata dalla direttiva 2008/51, artt. 1, § 4, 12, § 2 e allegato II)
Come già statuito dalla Corte al punto 59 della sentenza del 23 settembre 2003, Commissione/Regno Unito (C‑30/01, EU:C:2003:489), l’esclusione di Gibilterra dal territorio doganale dell’Unione, prevista dall’articolo 29 dell’atto di adesione del 1972, in combinato disposto con l’allegato I, parte I, punto 4, a tale atto, comporta che ad essa non siano applicabili né le norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci né quelle del diritto dell’Unione derivato miranti, relativamente alla libera circolazione delle merci, a garantire un ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, conformemente agli articoli 94 e 95 del Trattato CE, divenuti articoli 114 TFUE e 115 TFUE.
(v. punto 32)
V. il testo della decisione.
(v. punti 43, 52, 55, 58)
L’articolo 29 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei Trattati, in combinato disposto con l’allegato I, parte I, punto 4, al medesimo, deve essere interpretato nel senso che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 4, e con l’allegato II alla stessa, non si applica nel territorio di Gibilterra.
A tal riguardo, è pacifico che l’articolo 29 dell’atto di adesione del 1972 costituisce un’eccezione alla norma, prevista dall’articolo 355, punto 3, TFUE, secondo cui il diritto dell’Unione si applica a Gibilterra; tale eccezione, come sottolineato dalla Corte ai punti 43 e 51 della sentenza del 21 luglio 2005, Commissione/Regno Unito (C‑349/03, EU:C:2005:488), deve essere interpretata restrittivamente, nel senso che la sua portata è limitata a quanto strettamente necessario alla salvaguardia degli interessi che essa consente di preservare a Gibilterra. Ciò posto, va sottolineato che, nella causa che ha dato luogo a quest’ultima sentenza, la Corte non è stata chiamata a pronunciarsi sullo status di atti dell’Unione rilevanti ai fini della libera circolazione delle merci in relazione a detta eccezione, contrariamente a quanto avvenuto nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 23 settembre 2003, Commissione/Regno Unito (C‑30/01, EU:C:2003:489). Secondo una giurisprudenza costante della Corte, per «merci» occorre intendere, ai sensi di tale disposizione, i prodotti valutabili in denaro che, in quanto tali, possono costituire oggetto di operazioni commerciali. Le disposizioni del Trattato FUE sulla libera circolazione delle merci sono applicabili, in linea di principio, a prescindere dal fatto che le merci interessate siano trasportate attraverso le frontiere nazionali a fini di vendita o di rivendita ovvero per uso o consumo personale (v., in tal senso, sentenze del 7 marzo 1989, Schumacher, 215/87, EU:C:1989:111, punto 22, nonché del 3 dicembre 2015, Pfotenhilfe-Ungarn, C‑301/14, EU:C:2015:793, punto 47).
Pertanto, nei limiti in cui il diritto derivato dell’Unione, in linea di principio, ha lo stesso ambito di applicazione dei trattati stessi (v., per analogia, sentenza del 15 dicembre 2015, Parlamento e Commissione/Consiglio, da C‑132/14 a C‑136/14, EU:C:2015:813, punto 77), e in cui l’interpretazione restrittiva dell’esclusione di Gibilterra dal territorio doganale comune dell’Unione non può, a meno di pregiudicare l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione, condurre all’interpretazione secondo cui la libera circolazione delle merci, nei rapporti con Gibilterra, avrebbe una portata più limitata di quella risultante dalle disposizioni del Trattato FUE, le disposizioni della direttiva 91/477 relative al trasferimento delle armi da fuoco ad uso civile devono essere considerate come rientranti nella libera circolazione delle merci, a prescindere dal fatto che questi trasferimenti vengano effettuati in un contesto commerciale, anche tramite armaioli o nell’ambito di una vendita per corrispondenza, o al di fuori di un siffatto contesto, ossia da privati, segnatamente da cacciatori e tiratori sportivi ai fini del loro uso nell’ambito delle rispettive attività.
(v. punti 63, 64, 67, 68, 73, dispositivo 1)