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Document 62017CJ0185

    Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 febbraio 2018.
    Mitnitsa Varna contro «SAKSA» ООD.
    Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione delle merci – Norma europea armonizzata EN 590:2013 – Sottovoce 2710 19 43 della nomenclatura combinata – Criteri rilevanti per la classificazione di una merce come oli da gas.
    Causa C-185/17.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    Causa C‑185/17

    Mitnitsa Varna

    contro

    «SAKSA» ООD

    (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad – Varna)

    «Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione delle merci – Norma europea armonizzata EN 590:2013 – Sottovoce 27101943 della nomenclatura combinata – Criteri rilevanti per la classificazione di una merce come oli da gas»

    Massime – Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 febbraio 2018

    Unione doganale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Olio minerale che distilla, secondo il metodo ISO 3405, più di 65% a 250°C – Classificazione nella sottovoce 27101943 della nomenclatura combinata – Esclusione – Olio che soddisfa i requisiti di cui alla norma europea armonizzata EN 590:2013 – Irrilevanza

    (Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I, sottovoce 27101943)

    La nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, deve essere interpretata nel senso che un olio minerale, come quello in causa nel procedimento principale, non può, a causa delle sue caratteristiche di distillazione, essere classificato tra gli oli da gas nella sottovoce 27101943 di tale nomenclatura, anche qualora tale olio soddisfi i requisiti di cui alla norma armonizzata EN 590, nella sua versione del mese di settembre 2013, relativi ad oli da gas destinati ai climi artici o con inverni rigidi.

    Nel caso di specie, occorre rilevare che la sottovoce 27101943 della NC, il cui testo riguarda oli da gas aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%, rientra nella voce 2710 della NC, che riguarda oli di petrolio o di minerali bituminosi diversi dagli oli greggi. Per l’applicazione di tale voce, la nota complementare 2 del capitolo 27 della NC definisce, alla lettera e), la nozione di «oli da gas».

    A tale riguardo, emerge dal testo della suddetta lettera e), letta in combinato disposto con la lettera d) di tale nota complementare, che sono considerati come «oli da gas», in particolare, gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 250 °C meno di 65% e a 350 °C 85% o più, secondo il metodo ISO 3405.

    Pertanto, emerge dal testo stesso di tali punti che, ai fini della classificazione tariffaria di una merce come oli da gas, nell’ambito della voce 2710 della NC è determinante solo il tasso di distillazione alle temperature indicate, secondo il metodo ISO 3405.

    Conseguentemente, dal momento che, nel caso di specie, non è controverso tra le parti del procedimento principale che l’olio minerale in causa distilla, secondo il metodo ISO 3405, più di 65% a 250 °C, lo stesso non rientra nella definizione di «oli da gas», conformemente alla nota complementare 2, lettera e), del capitolo 27 della NC, e non può essere classificato nelle sottovoci relative ai prodotti che rientrano in tale definizione.

    (v. punti 32‑35, 43 e dispositivo)

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